Validità delle prescrizioni, ragioni cliniche e variabilità regionale

Validità delle prescrizioni, ragioni cliniche e variabilità regionale

Validità delle prescrizioni, ragioni cliniche e variabilità regionale

Gentile Direttore, la querelle laziale, tra il presidente Rocca e l'ex Assessore D'Amato, sulla recente introduzione di limiti temporali per la prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (da non confondere con la validità della ricetta, che resta semestrale) ha aperto il classico vaso di pandora...

Gentile Direttore,
la querelle Laziale, tra il presidente Rocca e l’ex Assessore D’Amato, sulla recente introduzione di limiti temporali per la prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (da non confondere con la validità della ricetta, che resta semestrale) ha aperto il classico vaso di pandora delle difformità tra regole nazionali e regionali, soprattutto per i codici U e B.

Ne emerge un quadro contraddittorio tra norme regionali, che ora si arricchisce della delibera laziale di entrata in vigore il prossimo febbraio. Per quanto riguarda il codice U si va dal limite delle 48 ore per la prenotazione vigente in Lombardia, ai 10 giorni del Lazio, mentre in tutte le regioni del centro-sud, a parte la Toscana, non esistono limiti temporali, per cui una prescrizione Urgente può essere prenotata anche dopo settimane, come è accaduto fino a ora nel Lazio.

Ecco i criteri clinici delle priorità U e B definiti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNLGA)
• Codice U ? condizioni cliniche che richiedono una prestazione entro 72 ore per evitare un peggioramento rapido, rischio acuto o compromissione funzionale.
• Codice B ? condizioni che non sono urgenti, ma che richiedono una valutazione entro 10 giorni per evitare aggravamenti o ritardi diagnostici significativi.

E’ a dir poco paradossale che una prestazione da erogare entro 3 giorni, per il possibile peggioramento acuto di una funzione o addirittura per il rischio della vita, possa essere prenotata dopo mesi. Se il paziente è effettivamente in quelle condizioni di rischio e non ottiene la prenotazione nei termini stabiliti deve rivolgersi al PS.

A livello regionale esiste una prassi di massima per la validità della priorità (non della ricetta!): se la prenotazione avviene dopo il termine di erogazione del codice U la priorità assegnata di fatto non è più valida, anche se la ricetta dura sempre 6 mesi. Solo in Trentino la prescrizione prenotata oltre il termine stabilito dal codice perde validità e deve essere emessa nuovamente. Con questa difformità regionale c’è da chiedersi quale sarà l’affidabilità dei dati della piattaforma nazionale che dovrebbe monitorare il rispetto della priorità sul territorio. Le Regioni che hanno criteri formalizzati e più o meno dettagliati sui tempi di prenotazione sono Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e provincia di Trento.

  1. LOMBARDIA
    Codice U. Da prenotare entro 48 ore dal rilascio
    Codice B. Nessun limite temporale
  2. VENETO
    Codice U. Da prenotare entro 24-48 ore
    Codice B. Da prenotare entro 5 giorni
  3. TOSCANA
    Codice U. Da prenotare entro 24-48 ore (raccomandazione)
    Codice B. Da prenotare entro 3-5 giorni (raccomandazione)
  4. EMILIA ROMAGNA
    Codice U. Da prenotare entro 24-48 ore (prassi CUP)
    Codice B. Da prenotare entro 5 giorni (prassi CUP)

5 – La provincia di Trento è l’unica realtà italiana che ha introdotto una disciplina formale sulla validità della prescrizione legata al codice di priorità. Delibera Provinciale n. 1100 del 21 giugno 2024, in vigore dal 1° luglio 2025: “Approvazione del nuovo modello organizzativo per la gestione delle liste d’attesa e delle priorità prescrittive”. La delibera introduce tempi massimi di prenotazione in base al codice di priorità:

  • U: prenotazione entro 5 giorni
  • B: prenotazione entro 10 giorni
  • D: prenotazione entro 30 giorni
  • P: prenotazione entro 180 giorni

    Decadenza della prescrizione: la delibera stabilisce che se la prenotazione non avviene entro i tempi previsti dal codice di priorità, la prescrizione perde validità e deve essere riemessa

Questa è una norma vincolante, non una raccomandazione, che non è prevista dal PNLGA.
Cordiali saluti

Dott. Giuseppe Belleri
Ex MMG – Brescia

22 Gennaio 2026

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