Farmaci per l’infertilità. AIFe: “Aifa allinei il limite di età ai Lea, da 45 a 46 anni”

Farmaci per l’infertilità. AIFe: “Aifa allinei il limite di età ai Lea, da 45 a 46 anni”

Farmaci per l’infertilità. AIFe: “Aifa allinei il limite di età ai Lea, da 45 a 46 anni”

L’Associazione italiana fertilità segnala una discrepanza tra i limiti di età previsti da Aifa e Lea per l’accesso ai farmaci della Pma a carico del Ssn. Chiesto l’allineamento della Nota Aifa al nuovo nomenclatore per garantire uguaglianza e diritto alla salute.

“C’è una significativa discrepanza normativa tra la disciplina Aifa relativa alla prescrizione dei farmaci per l’infertilità a carico del Ssn e il nuovo nomenclatore tariffario dei Livelli Essenziali di Assistenza”.

È quanto sottolineano in una lettera inviata ai vertici dell’Aifa, la Presidente dell’Associazione Italiana Fertilità (AIFe) la Prof.ssa Laura Renzi e l’Avv. Dario Ginefra, Segretario Generale AIFe

La problematica rilevata

“La Nota Aifa 74 attualmente in vigore stabilisce il limite di età a 45 anni per le donne che necessitano di farmaci per l’infertilità femminile e maschile a carico del Ssn. Tuttavia, il nuovo nomenclatore tariffario Lea, oramai in vigore da un anno, prevede che le  tecniche di procreazione medicalmente assistita possano essere erogate fino al compimento del 46° anno di età della donna.

Questa incongruenza normativa crea una situazione paradossale: una paziente di 45 anni compiuti può accedere alle prestazioni di Pma secondo i Lea, ma non può ottenere la prescrizione dei farmaci necessari al trattamento a carico del Ssn secondo la disciplina Aifa vigente”.

Il quadro giuridico di riferimento La giurisprudenza amministrativa, spiega una nota, ha stabilito chiaramente che le tecniche di Pma rientrano nel concetto di cura e sono parte integrante del diritto alla salute, costituendo prestazioni incluse nei Lea che devono essere garantite in tutto il territorio nazionale. Il Consiglio di Stato ha precisato che la somministrazione dei farmaci è parte integrante del processo di PMA secondo le Linee Guida nazionali vincolanti e che si tratta di una prestazione rientrante nei Lea, che deve quindi essere fornita in tutto il territorio nazionale.

La Suprema Corte amministrativa ha inoltre stabilito che la normativa nazionale considera la fase farmacologica propedeutica come componente essenziale dell’intervento di Pma e che le disparità di trattamento in questo ambito determinano un’ingiustificata disparità di trattamento tra centri che svolgono la stessa attività, in violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione e del diritto alla salute, inteso sia come libertà individuale sia come diritto sociale ad una prestazione essenziale da parte del Ssn.

L’attuale disallineamento tra la disciplina Aifa e i Lea comporta diverse criticità sistematiche aggiunge l’Associazione:

1. Violazione del principio di uguaglianza: al discrepanza crea una disparità di trattamento ingiustificata tra pazienti che si trovano nella stessa condizione clinica, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

2. Compromissione del diritto alla salute: L’impossibilità di accedere ai farmaci necessari per il trattamento vanifica di fatto il diritto alle prestazioni Lea compromettendo l’effettività della tutela costituzionale del diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione.

La coesistenza di due discipline con limiti di età diversi per lo stesso percorso terapeutico genera incertezza applicativa e compromette l’uniformità dell’assistenza sanitaria in Italia. Attualmente, le pazienti di età compresa tra 45 e 46 anni devono sostenere privatamente i costi dei farmaci pur avendo diritto alle prestazioni Lea creando una discriminazione basata sulle condizioni economiche.

La proposta di intervento

Alla luce di quanto sopra, l’AIFe chiede all’ Agenzia di “valutare la possibilità di modificare la disciplina Aifa per allineare il limite di età a quello previsto nei Lea, portandolo dal 45° al 46° anno di età della donna”.

“Sebbene l’impatto numerico di questo intervento sia limitato, data la fascia di età interessata, contribuirebbe significativamente all’armonizzazione del sistema normativo e al rispetto dei principi costituzionali di tutela del diritto alla salute e di uguaglianza sostanziale nell’accesso alle prestazioni sanitarie essenziali.  La modifica proposta – concludono –  è inoltre coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che considera la prescrizione farmacologica parte integrante e coessenziale del processo di PMA, non soggetta a criteri diversi rispetto alle prestazioni principali.

L’AIFe confida nella sensibilità di codesta Agenzia verso le problematiche evidenziate e nella disponibilità a valutare positivamente l’intervento richiesto, che si inserisce nel più ampio quadro di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e di razionalizzazione del sistema sanitario nazionale”.

23 Gennaio 2026

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