Studio medico in locazione: chi paga il danno

Studio medico in locazione: chi paga il danno

Studio medico in locazione: chi paga il danno

L'ordinanza n.8163/2025 della Cassazione civile chiarisce quando la struttura sanitaria non risponde degli errori del medico che opera in locali concessi in locazione. Un tema rilevante per professionisti e organizzazioni sanitarie.

Con l’ordinanza n. 8163/2025 la Corte di Cassazione interviene su un tema che riguarda da vicino l’organizzazione concreta di molte attività sanitarie: su chi ricade la responsabilità quando il medico esercita inlocali concessi in locazione da una struttura.

Il principio di diritto affermato è chiaro. Se tra la struttura sanitaria e il medico esiste esclusivamente un contratto di locazione, la struttura non risponde dei danni eventualmente causati dal professionista al paziente.

La vicenda trae origine da un intervento laser agli occhi eseguito da un medico presso una casa di cura di San Benedetto del Tronto. A seguito dell’operazione, il paziente riportava un pregiudizio alla vista e decideva di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni per un ammontare di 1.160.000 euro. Il medico, a quel punto, chiamava in causa anche la struttura sanitaria. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto responsabili sia il professionista sia la casa di cura. Ma la Cassazione ha ribaltato questo punto della decisione, precisando che nel caso concreto mancava il presupposto giuridico necessario per estendere la responsabilità alla struttura.

Il punto centrale: l’interesse alla prestazione sanitaria

Il ragionamento dei giudici ruota attorno a un elemento fondamentale nella responsabilità sanitaria: il coinvolgimento della struttura nella prestazione.

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, la responsabilità della struttura per l’attività del medico è responsabilità per fatto proprio. Ciò significa che essa presuppone che la struttura si serva del professionista nell’ambito della propria organizzazione sanitaria o comunque condivida l’interesse all’erogazione della prestazione.

Questo impianto è coerente anche con il quadro normativo delineato dalla legge 24/2017, la nota Gelli-Bianco, che disciplina sicurezza delle cure e responsabilità professionale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, però, l’elemento dell’interesse condiviso non appare presente. Tra la casa di cura e il medico non esisteva alcun rapporto professionale di collaborazione. Il sanitario era socio di una società alla quale la struttura aveva semplicemente concesso in locazione un locale con relativa strumentazione.

In altre parole, la clinica non si avvaleva del medico per erogare prestazioni ai propri pazienti. Si limitava a concedere uno spazio e alcune attrezzature.

La locazione non crea responsabilità sanitaria

La Corte ha quindi escluso che il rapporto tra le parti potesse essere ricondotto a un contratto con effetti protettivi nei confronti del paziente o che il medico potesse essere considerato ausiliario della struttura.

Nemmeno alcuni elementi apparentemente ambigui sono stati ritenuti sufficienti a modificare la natura del rapporto. Il fatto che una piccola parte del corrispettivo fosse costituita da una percentuale sugli utili della società medica non è stato interpretato come partecipazione all’attività sanitaria, ma semplicemente come una componente del canone di locazione. Allo stesso modo, la disponibilità della strumentazione è stata considerata parte del godimento del bene locato.

La Cassazione sottolinea un principio semplice ma spesso frainteso: dal contratto di locazione possono derivare responsabilità del locatore per i danni causati dalla cosa locata, ma non per le attività professionali svolte dal conduttore all’interno dell’immobile.

In questo caso, concedendo i locali a una società di medici, la casa di cura aveva dato origine a una realtà organizzativa distinta. Se una responsabilità per l’attività dei sanitari deve essere individuata, essa ricade dunque su quella società e non sulla struttura locatrice.

L’orientamento si inserisce in una linea giurisprudenziale già delineata dalla Corte Suprema di Cassazione, che in altre pronunce — come l’ordinanza n.34516/2023 — ha distinto con precisione i casi in cui la struttura sanitaria partecipa alla prestazione da quelli in cui si limita a fornire servizi logistici.

Una distinzione importante per l’organizzazione

La decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per molti modelli organizzativi oggi diffusi. Studi specialistici, società tra professionisti e centri medici operano spesso all’interno di strutture più ampie, utilizzandone locali, infrastrutture e talvolta apparecchiature.

Dal punto di vista del paziente queste realtà possono apparire come un’unica organizzazione sanitaria. Sul piano giuridico, tuttavia, la situazione può essere molto diversa.

Quando il medico è dipendente, convenzionato o stabilmente integrato nell’organizzazione della struttura, quest’ultima partecipa alla prestazione sanitaria e ne condivide l’interesse. In tali casi la responsabilità può estendersi alla struttura stessa. Quando invece il rapporto si limita alla locazione di spazi e strumenti, l’attività professionale resta autonoma e la responsabilità segue il professionista o la società che eroga la prestazione.

Un promemoria sulla gestione del rischio professionale

La pronuncia rappresenta quindi anche un richiamo alla gestione consapevole del rischio professionale. Operare all’interno di una struttura sanitaria non significa necessariamente essere coperti dalla sua responsabilità o dalle sue polizze assicurative.

Se il rapporto con la struttura è di mera locazione, la responsabilità per l’atto medico rimane in capo al professionista o alla società medica. Per questo diventa essenziale dotarsi di coperture assicurative adeguate alla propria attività e coerenti con il contesto organizzativo in cui si opera.

Una valutazione attenta delle proprie tutele, possibilmente supportata da una consulenza specializzata, consente di evitare zone d’ombra che potrebbero emergere proprio nei momenti più critici. In questo ambito, realtà come SanitAssicura offrono servizi di consulenza dedicati ai professionisti sanitari, utili per orientarsi tra responsabilità professionale, obblighi normativi e soluzioni assicurative realmente adeguate alla pratica clinica quotidiana.

CONTENUTO SPONSORIZZATO

10 Marzo 2026

© Riproduzione riservata

Il rischio di violenza privata per l’infermiere
Il rischio di violenza privata per l’infermiere

Nella pratica clinica quotidiana, l’infermiere è abituato a considerare il rischio professionale soprattutto in termini di errore tecnico, omissione o evento avverso. Esiste però un’area meno percepita, ma altrettanto concreta:...

Perdita del feto e colpa medica
Perdita del feto e colpa medica

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, ha definito che la perdita del feto causata da colpa medica è risarcibile come...

Rischio biologico in corsia: HIV, epatite B e C tra operatori sanitari
Rischio biologico in corsia: HIV, epatite B e C tra operatori sanitari

Nei contesti sanitari la trasmissione di infezioni ematiche come HIV, epatite B (HBV) ed epatite C (HCV) non è un’ipotesi astratta: è un rischio professionale tangibile. Gli operatori sanitari –...

Aggressioni in Pronto soccorso: quando il rischio diventa parte del lavoro infermieristico
Aggressioni in Pronto soccorso: quando il rischio diventa parte del lavoro infermieristico

Le aggressioni contro gli operatori sanitari, e in particolare contro gli infermieri, non sono più episodi eccezionali. Sono diventate una componente ordinaria del lavoro, soprattutto nei Pronto soccorso, dove si...