Gentile Direttore,
il sistema psichiatrico-giudiziario italiano vive oggi un paradosso sempre più evidente. La riforma che ha portato alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Legge 81/2014) nasceva con l’obiettivo di superare il modello custodialistico degli OPG in favore di un approccio terapeutico fondato sulle REMS e sull’integrazione con i servizi territoriali di salute mentale. Tuttavia, nella pratica, l’insufficienza strutturale del sistema e la crescente pressione giuridica stanno progressivamente trasformando lo psichiatra in un custode di fatto, privo però delle garanzie, degli strumenti e delle responsabilità formali del custode di diritto.
La sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale fotografa con chiarezza questa tensione. Il caso nasce da un procedimento davanti al GIP del Tribunale di Tivoli, relativo a un soggetto affetto da infermità psichica ritenuto socialmente pericoloso e destinatario di ricovero provvisorio in REMS. Il provvedimento, tuttavia, rimaneva ineseguito per mesi a causa della mancanza di posti disponibili.
La Consulta riconosce esplicitamente l’esistenza di una grave criticità strutturale: il numero limitato di posti nelle REMS e le conseguenti liste d’attesa, che impediscono spesso l’esecuzione tempestiva delle misure di sicurezza disposte dall’autorità giudiziaria.
Nonostante ciò, la Corte ritiene costituzionalmente legittimo l’impianto della riforma, ribadendo che la REMS deve mantenere una prevalente dimensione sanitaria e che il ricovero rappresenta una misura di extrema ratio, da adottare solo quando le alternative territoriali non siano idonee a gestire la pericolosità sociale del soggetto.
Il messaggio implicito della sentenza è chiaro: la risposta non può essere un ritorno al modello custodiale, ma un rafforzamento della rete territoriale di salute mentale.
Questa impostazione ha però prodotto conseguenze concrete sul piano peritale e clinico. Sempre più frequentemente i giudici chiedono ai consulenti tecnici non soltanto una valutazione psicopatologica, ma soluzioni operative alternative alla REMS: indicazione di comunità terapeutiche, programmi riabilitativi territoriali, presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale, progetti di libertà vigilata terapeutica. Una perizia che si limiti a indicare il ricovero in REMS viene spesso ritenuta incompleta. Questa richiesta di soluzioni alternative si inserisce tuttavia in un contesto di forte sottofinanziamento della salute mentale. In Italia la psichiatria riceve infatti circa il 3–3,5% della spesa sanitaria del SSN (4–4,5 miliardi su una spesa complessiva di circa 130–135 miliardi) mentre, di contro, in molti sistemi sanitari la quota è molto più alta: Francia circa 6–7% , Germania circa 10–11% Regno Unito circa 12–13%. L’Italia quindi è tra i Paesi che investono meno nella salute mentale
Stante quindi l’endemica scarsità di uomini e risorse che rende complesso lo scenario in cui si muove lo psichiatra clinico, gravato di fatto anche di funzioni di controllo sociale, emergono proposte di riforma volte ad abolire l’articolo 89 del codice penale, cioè la seminfermità mentale. Ciò merita una riflessione attenta.
La seminfermità rappresenta infatti una categoria giuridico-clinica fondamentale perché riconosce la possibilità che, nella condotta criminosa, convivano una quota di patologia e una quota di autodeterminazione. Eliminare questa categoria significherebbe ridurre la valutazione peritale a un’alternativa rigida: infermità totale oppure imputabilità piena.
Le conseguenze sarebbero tutt’altro che marginali.
Da un lato, molti casi oggi qualificati come seminfermità verrebbero probabilmente spinti verso il vizio totale di mente per prudenza peritale, con il rischio di trasformare ogni comportamento del paziente in una responsabilità indiretta del curante.
Dall’altro lato, numerosi soggetti con gravi disturbi di personalità verrebbero dichiarati pienamente imputabili, finendo nel circuito penitenziario ordinario nonostante una evidente vulnerabilità psicopatologica.
Ma vi è un ulteriore aspetto spesso trascurato: la seminfermità svolge anche una funzione di equilibrio nella responsabilità professionale dello psichiatra.
Essa introduce infatti una zona intermedia tra malattia e libertà decisionale che rende estremamente difficile dimostrare con certezza il nesso causale tra eventuali carenze assistenziali e la commissione del reato. In termini processuali, questa area di incertezza, il dubbio ragionevole, rappresenta una garanzia anche per il clinico. Poiché nel seminfermo convivono una quota di patologia e una residua capacità di autodeterminazione, diventa quasi impossibile dimostrare con certezza che il crimine sia dipeso esclusivamente da un fallimento della terapia o della vigilanza. Questo introduce un “dubbio ragionevole” che protegge il medico da facili accuse di negligenza o imprudenza: non si può stabilire se il paziente abbia agito con la sua parte “sana” o con quella “malata”. In altri termini, la categoria della seminfermità non ha solo una funzione di graduazione della responsabilità penale dell’imputato, ma contribuisce anche a mantenere un equilibrio sistemico tra valutazione clinica, decisione giudiziaria e responsabilità professionale dei curanti.
Se la seminfermità venisse abolita, tale zona grigia scomparirebbe. Nei casi di vizio totale di mente il nesso tra “mancata cura o vigilanza” e commissione del reato rischierebbe di apparire molto più lineare, con un inevitabile aumento dell’esposizione medico-legale degli psichiatri.
L’abolizione dell’articolo 89 non sarebbe dunque una semplice semplificazione giuridica, ma un vero terremoto per l’equilibrio del sistema psichiatrico-forense, paragonabile, per impatto, a quello determinato dalla chiusura degli OPG.
Il rischio è duplice: da un lato un’espansione delle responsabilità indirette dei curanti; dall’altro un ulteriore trasferimento di disagio psichiatrico nelle carceri e nei servizi di salute mentale penitenziari.
Un esito che il sistema, già oggi sotto pressione, difficilmente sarebbe in grado di sostenere. Prima di eliminare l’articolo 89 del codice penale sarebbe dunque opportuno interrogarsi non solo sulle conseguenze per l’imputato, ma anche sugli effetti sistemici che tale scelta produrrebbe su un equilibrio già fragile tra giustizia, psichiatria e responsabilità professionale. Un equilibrio che oggi si regge su risorse limitate e su una rete territoriale spesso chiamata a sostenere compiti che travalicano la dimensione puramente terapeutica.
Dott. Massimo Di Genio
Dirigente Medico Psichiatra presso SPDC Ospedale San Filippo Neri di Roma
Perito dei Tribunali di Roma e Civitavecchia