Gentile Direttore,
con la recente sentenza 21/2026 la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del GUP di Bergamo che era inteso a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso».
Non è la prima volta che ci occupiamo dell’art. 95 del cp, che vale la pena rammentare: «Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89». L’estensore della sentenza della Corte Costituzionale è stato Francesco Viganò, lo stesso Giudice che, nel 2022, redasse la sentenza 22/2022. A Francesco Viganò continua ad andare tutta la nostra stima, ma non possiamo esimermi dal manifestare il nostro dissenso rispetto ai pareri espressi in entrambe le sentenze. Che meritano di essere commentate insieme, seppur brevemente.
Meritano di essere commentate insieme anche per le reazioni che hanno suscitato. Con la prima sentenza, in buona sostanza, la Consulta ha affermato che la condizione di cronica intossicazione da alcool e da sostanze stupefacenti non priva di per sé il soggetto della capacità di intendere e di volere (art. 88 cp), e nemmeno diminuisce grandemente tale capacità (art. 89 cp). A meno che, ovviamente, la cronica intossicazione da alcool o sostanza stupefacenti non si presenti in un soggetto portatore di altra patologia psichica che comporti, di per sé, l’applicazione degli artt. 88 e 89 del cp. La Consulta, in buona sostanza, ha affermato che il disposto dell’art. 95 non va più applicato.
C’è da chiedersi: ha fatto male la Consulta a pronunciarsi in questo modo, sostituendosi al Legislatore, che finora non ha abrogato l’art. 95 cp, quindi tuttora in vigore? Non scherziamo! Era quasi inevitabile che la Consulta facesse questo, visto che, ormai da decenni, l’art. 95 resta inapplicato, e non solo in Italia. Tutti (quasi tutti) i tossicodipendenti cronici, quando commettono dei reati, vengono giudicati responsabili e punibili, quindi, se del caso, finiscono in carcere. Lo stesso dicasi per tutti gli etilisti cronici, a meno che l’etilismo cronico non abbia prodotto gravi e irreversibili danni neurocognitivi. Può darsi che la Consulta abbia avuto ragione a pronunciarsi in questo modo.
Rimane da chiedersi: i Giudici della Corte Costituzionale hanno davvero il compito di legiferare su tale materia? Possono davvero sostituirsi ai Tecnici che, in tutto il mondo scientifico western (1), riconoscono ai Substance Use Disorders (SUD) la piena legittimità di Disturbi Mentali, distinguendoli in lievi, moderati e gravi a seconda della rispondenza a numerosi criteri; indicandone inoltre la possibile cronicità e la tendenza alla recidiva? Tutti gli psichiatri, inoltre, sanno perfettamente che i cronici SUD sono disturbi psichici che si accompagnano frequentemente ad altri Disturbi Mentali, non solo ai Disturbi Psicotici, ma anche ai gravi Disturbi di Personalità. Con le sezioni unite della Cassazione che nel 2005 (sentenza 9163/2005) hanno riconosciuto ai gravi Disturbi di Personalità la piena legittimità a ricadere nelle previsioni degli artt. 88 e 89. Secondo la Consulta, comunque, i cronici SUD, di per sé, non privano i soggetti della capacità di intendere e di volere.
Questa decisione della Consulta ha immediatamente scatenato i detrattori del Ministro della Giustizia, il quale aveva dichiarato che, ai numerosi detenuti affetti da cronici SUD, doveva essere garantito il diritto alla cura, adottando ove possibili soluzioni terapeutico/trattamentali fuori del carcere. Occorre peraltro avere delle fette di prosciutto sugli occhi per negare che trasgressione criminale e SUD non abbiano tra di loro un legame strettissimo (2). Fra questi detrattori del Ministro della Giustizia ci sono, inevitabilmente, coloro che, da sempre, propongono l’abrogazione degli artt. 88 e 89 (e correlati) del codice penale, i fautori dello “stop-OPG” e quindi “stop-REMS” che vorrebbero che i pericolosi mentally ill offenders fossero trattati in carcere, al pari di tutti i detenuti sani di mente (3).
Occorre in effetti interrogarsi sulla opportunità di mantenere in piedi oppure no, da un punto di vista legislativo, il “doppio binario” per i mentally ill offenders. All’infuori che negli USA, dove i folli rei hanno un trattamento reclusivo separato solo finché mantengono una incapacità a stare in giudizio, tutti gli altri Paesi western mantengono il “doppio binario”. Ogni tanto capita che qualche psichiatra torni a proporre in Italia l’abrogazione degli Artt. 88 e 89 cp. Lo ha fatto recentemente Andrea Fagiolini, che gode della nostra stima (4). Le argomentazioni di Fagiolini sono almeno logiche, anche se non le condividiamo. Sono logiche a partire da alcuni assunti, fra i quali ce ne è uno che assume un rilievo essenziale: gli operatori della salute mentale hanno solo compiti di cura e non hanno compiti di controllo. A partire da questo assunto è pressoché inevitabile che anche Andrea Fagiolini entri a fare parte della schiera “stop-REMS”.
È fra l’altro del tutto evidente che, se gli operatori della salute mentale non hanno funzioni di controllo (oltre che di cura) e se il malato di mente è sempre capace di intendere e di volere, non ha più alcun senso intervenire nei suoi confronti con Trattamenti Sanitari Obbligatori o con misure di protezione come l’Amministrazione di Sostegno. Una Salute Mentale che si sottraesse alle funzioni di controllo, oltre che a quelle di cura, indispensabili in talune circostanze nel trattamento dei gravi o gravissimi disturbi mentali, perderebbe automaticamente una parte non trascurabile delle sue ragioni di esistere (5).
Alle considerazioni di Andrea Fagiolini, sempre su Pol.it, hanno replicato tre Colleghi: due con una consolidata esperienza forense e un Direttore di un DSM di Salute Mentale e Dipendenze (6). Le considerazioni che i colleghi portano a sostegno della loro opposizione alla abrogazione degli artt. 88 e 89 cp sono condivisibili. Noi ne aggiungeremo un’altra. Coloro che hanno lavorato come terapeuti della psiche nei setting penitenziari, sanno infatti benissimo che, nelle carceri, c’è una enorme difficoltà a mettere in piedi autentiche manovre terapeutico/trattamentali per i mentally ill offenders, sebbene non ci si possa esimere dal fare di necessità virtù, considerando che gli attuali istituti di pena italiani, viste le percentuali elevatissime di detenuti affetti da cronici SUD e da gravi disturbi mentali, sono da considerarsi delle grandi e surrettizie REMS. Ma se possono essere condivise con i tre colleghi le considerazioni a sostegno del mantenimento del “doppio binario” per i folli-rei, talune delle soluzioni da loro proposte ci trovano in netto disaccordo. Ci dispiace, in primo luogo, che dei colleghi ricorrano alla categoria dei malati di mente “poco riabitabili”.
Nella nostra lunghissima esperienza nella cura dei soggetti che, mentre erano affetti da gravi disturbi mentali, manifestavano anche una patente pericolosità sociale, non ci è capitato di dare dell’incurabile o del poco riabilitabile a dei soggetti. Abbiamo anzi organizzato, già nel 1999, la prima residenza psichiatrica per folli rei alternativa a OPG e carcere e, in diciassette anni di gestione, abbiamo curato e reinserito costruttivamente nel tessuto sociale molteplici individui considerati “poco riabilitabili”. Ancora meno ci convince l’organizzazione, all’interno dei DSM, di servizi specialistici di psichiatria/psicologia forensi, deputati alla profilazione dei mentally ill offenders e al reperimento di soluzioni trattamentali a loro adatte. L’Italia purtroppo, ormai da un secolo e mezzo, soffre della separazione stolida e dannosa della psichiatria forense dalla clinica.
Occorre che tutti gli Operatori della Salute Mentale abbiano una approfondita competenza forense. Occorre che i Servizi delle Dipendenze e della Salute Mentale si occupino dell’assessment e del profiling dei loro assistiti: è un loro dovere indicare il grado di imputabilità e di eventuale pericolosità sociale dei loro assistiti in caso di commissione di reati. La Salute Mentale non può continuare a nascondersi dietro un dito. La Psichiatria moderna è nata in carcere, in un contatto salutare con i folli detenuti e pericolosi. Se la Salute Mentale attuale vorrà continuare ad occuparsi della follia -che, come sanno tutti i seri operatori della Salute Mentale è sempre “difficilmente riabilitabile”- occorrerà che si scrolli di dosso l’atteggiamento ipocrita di chi non intende limitare la “libertà” dei pazienti che, per i loro gravi disturbi mentali, si trovano in una situazione di pericolo o che causano una situazione di pericolo. Si sostenga, altrimenti, che tutti, in qualsiasi condizione psichica si trovino, sono capaci di intendere e di volere: sarà inevitabile e tranquillizzante per molti, allora, cancellare il TSO, evitare per i malati di mente il ricorso all’Amministrazione di Sostegno (tantomeno alla interdizione e alla inabilitazione, per abrogare le quali -quelle sì!- ci stiamo battendo da anni) e, infine, sopprimere gli articoli di legge e regolano il vizio totale o parziale di mente.
Mario Iannucci e Gemma Brandi
Psichiatri psicoanalisti
Esperti di Salute Mentale applicata al Diritto
NOTE
1. Si veda, ad esempio, il DSM-5-TR del 2022, ovvero l’ICD 11.
2. Si veda, solo per fare un esempio, “20mila detenuti con dipendenze”. Alla Lumsa un incontro sul trattamento delle persone recluse, agensir.it, 14 marzo 2026.
https://ristretti.org/20mila-detenuti-con-dipendenze-alla-lumsa-un-incontro-sul-trattamento-delle-persone-recluse
3. Si vedano, ad esempio, le affermazioni di Franco Corleone riportate da Eleonora Martini in “Detenuti con dipendenza, non malati”. La Consulta smonta il piano Nordio, Il Manifesto, 27 febbraio 2026.
https://ristretti.org/detenuti-con-dipendenza-non-malati-la-consulta-smonta-il-piano-nordio
4. Fagiolini A., AUTORI DI REATO E PSICHIATRIA. L’opinione di Andrea Fagiolini, su Pol.it, 6 marzo 2026.
https://www.psychiatryonline.it/psichiatria-forense/autori-di-reato-e-psichiatria-lopinione-di-andrea-fagiolini/
5. Si vedano, in proposito, le illuminanti parole sull’argomento scritte da R. Musil ne L’uomo senza qualità a proposito del caso Moosbrugger. Illuminanti e un po’ derisorie, almeno per una “certa” psichiatria.
6. Ferracuti S., Nicolò G. e Paterniti R., AUTORI DI REATO: come dare risposte semplicistiche a problemi estremamente complessi, su Pol.it, 7 marzo 2026.
https://www.psychiatryonline.it/psichiatria-forense/autori-di-reato-come-dare-risposte-semplicistiche-a-problemi-estremamente-complessi/