Medici di famiglia. Pronto l’articolato delle Regioni: ecco cosa dovrebbe entrare nel decreto legge

Medici di famiglia. Pronto l’articolato delle Regioni: ecco cosa dovrebbe entrare nel decreto legge

Medici di famiglia. Pronto l’articolato delle Regioni: ecco cosa dovrebbe entrare nel decreto legge

Nel decreto-legge dovrebbe trovare spazio anzitutto il principio del doppio canale per la medicina generale. La convenzione resterebbe il canale prioritario di accesso, mentre la dipendenza verrebbe utilizzata come strumento complementare per coprire gli incarichi vacanti non assegnati attraverso il canale convenzionale.

I tecnici delle Regioni hanno definito oggi un articolato sul riordino dell’assistenza primaria territoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta. Il testo, elaborato sulla base delle osservazioni formulate dagli assessori alla Salute sarà esaminato la prossima settimana prima dagli assessori regionali alla Sanità e successivamente dai presidenti di Regione in una Conferenza straordinaria.Se dovesse arrivare il via libera a quel punto spetterà al Ministro Schillaci portare il decreto in Cdm.

Viene confermato ciò che Qs aveva già anticipato, ovvero che l’impianto scelto dalle Regioni è quello di un decreto-legge più snello da quello presentato dal Ministro Schillaci, con l’obiettivo di garantire la piena attuazione dell’organizzazione territoriale prevista dal DM 77 e il raggiungimento dei target PNRR legati alla piena operatività delle Case della Comunità. Resterebbe invece fuori dal provvedimento d’urgenza la riforma complessiva della convenzione, che verrebbe rinviata all’ACN 2025-2027, previa approvazione di un atto con forza di legge destinato a fissarne cornice e indirizzi, in particolare sul piano organizzativo. 

Nel decreto-legge dovrebbe trovare spazio anzitutto il principio del doppio canale per la medicina generale. La convenzione resterebbe il canale prioritario di accesso, mentre la dipendenza verrebbe utilizzata come strumento complementare per coprire gli incarichi vacanti non assegnati attraverso il canale convenzionale. L’obiettivo è rendere effettivamente disponibili i professionisti necessari al funzionamento delle Case della Comunità.

Altro punto centrale dell’articolato riguarda la dipendenza dei medici di assistenza primaria. Il testo dovrebbe prevedere una sostanziale equiparazione tra i compiti del medico convenzionato e quelli del medico dipendente, introducendo strutturalmente anche per quest’ultimo l’attività a rapporto fiduciario. I medici dipendenti verrebbero inseriti in nuovi modelli organizzativi multiprofessionali all’interno delle Case della Comunità.

Nel provvedimento dovrebbe entrare anche la definizione della nuova classe concorsuale in “Medicina generale, di comunità e cure primarie” per l’accesso alla dipendenza. Secondo l’impostazione tecnica delle Regioni, potrebbero accedervi i medici in possesso di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie, Medicina interna e Geriatria (ma si sta discutendo di ampliare la platea ad altre specialità).

Un ulteriore capitolo riguarda il debito orario standard nazionale. L’articolato dovrebbe prevedere, per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta non transitati al ruolo unico e per i pediatri di libera scelta, un impegno pari a 6 ore settimanali per 48 settimane l’anno. La finalità è assicurare attività oraria nelle Case della Comunità anche da parte dei medici di recente convenzione o massimalisti, in aggiunta al debito orario già previsto dal vigente ACN per i medici RUAP. 

Nel decreto dovrebbe inoltre essere inserita una revisione della composizione della remunerazione, secondo quanto indicato nella proposta originaria del “DL Schillaci”. Si passerebbe quindi ad un sistema di remunerazioni basato sugli obiettivi. Il tema resta uno dei passaggi più delicati, anche alla luce della richiesta di mantenere l’invarianza della spesa, obiettivo che gli stessi tecnici regionali considerano difficilmente sostenibile rispetto all’insieme delle misure attuative previste.  Inoltre, verrà previsto che entro 6 mesi dalla firma della convenzione nazionale se non sarà stata firmata quella regionale entrerà in vigore l’Acn nazionale.

Resterà invece fuori dal decreto, per essere affrontata con una normativa dedicata, l’istituzione della formazione specialistica universitaria in “Medicina generale, di comunità e cure primarie”. La riforma complessiva della convenzione, compresi gli aspetti più ampi del rapporto di lavoro, sarà demandata come detto al nuovo ACN 2025-2027.

Sul tavolo restano alcune criticità che accompagneranno l’esame politico del testo: l’allineamento dei tempi di implementazione con il PNRR, la compatibilità con gli Accordi integrativi regionali vigenti, la definizione delle tempistiche dell’atto di indirizzo per il nuovo ACN e il rischio di vertenzialità sindacale legato a una modifica significativa dell’attuale assetto della medicina generale. Il tutto con i medici di famiglia che si sono detti pronti allo sciopero.

Luciano Fassari

07 Maggio 2026

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