La nullità dei patti di manleva

La nullità dei patti di manleva

La nullità dei patti di manleva

Gentile Direttore, ancora una volta, la Cassazione è dovuta intervenire in materia limiti da rispettare nel rapporto tra medici e struttura sanitaria, in tema di risarcibilità

Gentile Direttore,

ancora una volta, la Cassazione è dovuta intervenire in materia limiti da rispettare nel rapporto tra medici e struttura sanitaria, in tema di risarcibilità, stabilendo la non automaticità dell’azione di regresso nei casi di “malpractice” o di errore lieve richiedendo, al contrario, la sussistenza di colpa grave e ribadendo anche la responsabilità organizzativa della struttura.

Più precisamente, ha dichiarato nulli i patti di manleva con i quali la struttura può riversare sul sanitario il rischio risarcitorio.

In ciò confermando la posizione della Corte d’appello nella fattispecie oggetto del contenzioso che – contrariamente al Tribunale che aveva accolto l’istanza di regresso in primo grado – ha respinto la domanda della struttura in quanto ha ritenuto che a regolare i rapporti interni con i sanitari debba essere unicamente l’art. 9 della legge Gelli-Bianco che limita l’esercizio dell’azione di rivalsa alla presenza di dolo o colpa grave dell’operatore, mentre in fattispecie era stata escluso tale grado di qualificazione.

In quanto, ha ritenuto la Cassazione, detta legge è speciale e non derogabile dalle parti e, inoltre, che a rilevare è non già la qualificazione del rapporto – se contrattuale o extracontrattuale – che lega il sanitario al paziente, bensì il fatto che il danno lamentato sia stato determinato da una prestazione erogata tramite l’organizzazione della struttura sanitaria in quanto il professionista opera comunque (quindi anche se libero professionista) quale ausiliario della struttura (così come statuisce l’art. 1228 c.c.) rispondendo in rivalsa solo per dolo o colpa grave.

In ciò confermando la legittimità della definizione di colpa grave che era stata sancita dai giudici di primo e secondo grado come una “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”, ritenendo non sufficiente un semplice errore professionale o una condotta non conforme allo stato dell’arte per giustificare la rivalsa della clinica, occorrendo una negligenza macroscopica e radicale.

La nozione di colpa grave, ha ritenuto la Cassazione, non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell’arte, ma richiede una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l’ordinaria colpa professionale.

Perciò ha ritenuto nulli i patti di manleva, ancora piuttosto ricorrenti nella sanità privata, siccome contrastanti con l’art. 9 della legge Gelli-Bianco che presenta natura imperativa e postulante un accertamento del grado di colpa (o del dolo) da verificare caso per caso che, quindi, esclude ogni tipo di automatismo.

Diverso il caso in cui gli spazi della struttura sanitaria sono utilizzati in regime di sola locazione o comodato che, di per sé, escludono ogni interferenza organizzativa della struttura stessa e che fa ricadere la responsabilità unicamente sul professionista.

Le contrapposte posizioni delle parti in causa hanno richiesto di dirimere un questione di coordinamento tra fonti normative, posto che la struttura sanitaria sosteneva applicabili le ordinarie regole del sistema civilistico perché il soggetto era un medico in regime di libera professione (nello specifico si era trattato di un intervento di chirurgia estetica di lipoaspirazione eseguito in regime di solvenza presso una clinica privata) nei confronti del quale, a seguito della condanna riportata al risarcimento della paziente, aveva azionato il regresso proprio sulla base dell’esistenza di una clausola contrattuale di manleva esigibile con il richiamo al disposto degli artt. 1298 e 2055 del codice civile in tema di riparto tra condebitori solidali.

Ciò, però, avrebbe consentito di bypassare il vaglio del grado della colpa, pur riconosciuta sussistente in sede giudiziaria a carico del medico in oggetto, ma non quale grave e, quindi, non valevole per il rivendicato regresso, sulla base dei principi avanti riportati della prevalenza dell’art. 9 L. 24/2017 quale norma speciale a presidio del rapporto interno tra struttura e sanitario la quale, per ciò solo, ha la capacità di inglobare, sostituendoli, tutti i criteri dettati dal codice civile e con essa incompatibili.

Il principio di diritto, allora, affermato dalla Suprema Corte è proprio quello della inderogabilità dell’elemento psicologico della colpa grave o del dolo, posta la natura imperativa dell’istituto della rivalsa sanitaria che comporta l’impossibilità per l’autonomia contrattuale tra le parti (medico e struttura) di derogare in peius alla soglia della colpa grave, da cui la conseguente nullità di clausole contrattuali violative di norme imperative – qual è l’art. 9 per perseguire un interesse pubblico al bilanciamento del rischio clinico e alla sostenibilità del sistema sanitario – che le prevedono e che opera immediatamente (l’atto nullo è inefficace sin dalla sua conclusione senza che necessiti di una sentenza costitutiva che lo dichiari, quindi incapace, sin dall’inizio di produrre effetti).

L’intento della Cassazione è, allora, chiaramente quello di concludere l’opera iniziata già da tempo di sottrarre il medico alla pressione diretta di un contenzioso risarcitorio crescente, concentrando il rischio giuridico in capo alla struttura sanitaria non soltanto a salvaguardia del singolo sanitario, ma per la tenuta complessiva dell’intero sistema assistenziale.

In tal modo estendendo i limiti dell’art. 9, espressamente previsti per la rivalsa, anche all’azione di regresso, la cui mancanza aveva consentito interpretazioni restrittive che lasciavano sussistere differenti e meno stringenti limiti per il regresso atteso che il richiamo al fondamento codicistico del regresso tra condebitori solidali e alla disciplina negoziale invocata dalla struttura sanitaria risulta logicamente incompatibile con l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017 come norma speciale, destinata a governare in via prioritaria e assorbente il rapporto interno tra struttura e sanitario nelle ipotesi di prestazione resa mediante l’organizzazione sanitaria.

Operando con ciò una necessaria uniformazione del regime giuridico per eliminare una stortura applicativa cui si è ripetutamente assistito sulla motivazione di una carenza di previsione normativa su due istituti molto simili tra loro (nel regresso chi paga per tutti chiede la sua parte agli altri; nella rivalsa c’è il diritto di un soggetto a rivalersi sul responsabile effettivo di un danno subito).

Fernanda Fraioli

Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

Fernanda Fraioli

13 Maggio 2026

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