Medico di medicina generale e pazienti ricusati: diritto di cronaca, rettifica e obblighi di riscontro dell’editore

Medico di medicina generale e pazienti ricusati: diritto di cronaca, rettifica e obblighi di riscontro dell’editore

Medico di medicina generale e pazienti ricusati: diritto di cronaca, rettifica e obblighi di riscontro dell’editore

Con il recente provvedimento n. 216 del 26 marzo 2026, il Garante della Privacy offre un'interessante disamina di due profili centrali nell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.  Da un canto, si esprime sul difficile bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza nell'attività giornalistica e, dall’altro, sugli inderogabili obblighi del titolare del trattamento nella gestione delle istanze di verifica ricevute dagli interessati.

La vicenda trae origine dal reclamo di un medico di medicina generale avverso la pubblicazione, su una testata giornalistica a diffusione locale, di un articolo che, citandone per esteso le generalità, raccontava la decisione di ricusare due pazienti, motivata da gravi episodi imputabili alle stesse, che ne avevano compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario. 

Il medico lamentava la non essenzialità di tale dato rispetto alla finalità informativa, con conseguente danno alla sua sfera personale e professionale, deducendo altresì la violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione.  

L’interpello preventivo presentato alla società editrice non aveva, inizialmente, ricevuto alcun riscontro, per cui veniva presentato reclamo al Garante a cui l’editore rispondeva sostenendo la rilevanza locale della notizia ed adducendo motivazioni di carattere organizzativo per il mancato riscontro, quali la ricezione della richiesta su un indirizzo PEC non dedicato e la concomitanza con il periodo feriale. 

La ricusazione dei pazienti

Nel motivare la propria decisione, l’Autorità ha ricordato come rientri fra le facoltà concesse al medico convenzionato quello di ricusare i pazienti, laddove siano subentrati “eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità”, dandone formale notizia alla ASL di riferimento, che sarà poi tenuta ad individuare un nuovo professionista per il paziente ricusato.  

La ricusazione è stato quindi ritenuto uno strumento di massima tutela del rapporto medico-paziente, finalizzato a ristabilire “un nuovo equilibrio in tutti quei casi in cui la necessaria fiducia sia stata, per qualunque ragione, violata”. 

Tale era quanto prontamente accaduto, tanto che il giorno successivo alla pubblicazione dell’articolo, la testata giornalistica aveva diffuso un nuovo contenuto a rettifica del precedente, sottolineando come la stessa azienda sanitaria avesse positivamente apprezzato la sussistenza di valide ragioni per l’attivazione della procedura di ricusazione da parte del medico, e che comunque ci si fosse prontamente attivati per salvaguardare gli interessi delle pazienti, assegnate ad altri medici di famiglia per ogni successiva evenienza. 

Diritto di cronaca e il ruolo “sanante” della rettifica 

Il primo profilo analizzato dal Garante riguarda la liceità della pubblicazione del nominativo del medico.  

L’Autorità ribadisce il quadro normativo consolidato, secondo cui il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche è consentito anche senza il consenso dell’interessato, a condizione però che venga garantito il rispetto del principio di “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico“, sancito dall’art. 6 delle Regole deontologiche.  

L’elemento dirimente nella valutazione del Garante non è, tuttavia, un’analisi astratta dell’essenzialità del dato, bensì un fatto concreto e successivo alla pubblicazione: la tempestiva divulgazione, da parte della stessa testata, di un articolo di rettifica.  

Tale articolo, pubblicato il giorno seguente, chiariva, tramite precisazioni dell’azienda sanitaria locale, la legittimità della procedura di ricusazione adottata dalla professionista, smentendo di fatto l’ipotesi che i pazienti fossero rimasti privi di assistenza. 

Secondo il Garante, questa azione ha avuto un effetto decisivo in quanto “ha contribuito a ripristinare una corretta narrazione della vicenda che ha visto protagonista l’interessata, consentendo così di preservare in modo sostanziale il diritto della reclamante ad un’esatta rappresentazione della propria identità informazionale”. 

L’Autorità osserva che, sebbene la pubblicazione del nominativo potesse astrattamente configurare un’eccedenza informativa, la rettifica ha “indebolito sensibilmente l’eventuale pregiudizio“, cogliendo l’obiettivo di sanare “la pregressa divulgazione e paralizzando ogni eventuale effetto pregiudizievole“.  

A supporto di tale impostazione, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale sottolinea come il diritto di rettifica sia uno strumento fondamentale per bilanciare l’interesse pubblico alla notizia, con la tutela del singolo a ricevere una rappresentazione completa dei fatti e del suo personale coinvolgimento. 

La rettifica non è vista solo come un adempimento formale, ma come uno strumento sostanziale in grado di neutralizzare il potenziale danno derivante da una comunicazione inizialmente incompleta o non equilibrata, ristabilendo la correttezza dell’informazione. 

Nessuna deroga: le istanze degli interessati vanno sempre gestite  

Ben diversa è stata invece la valutazione del secondo profilo di censura, coincidente con il mancato riscontro da parte dell’editore all’istanza preventiva di esercizio dei diritti, inoltrata dal medico.  

Su questo punto, la posizione del Garante è chiara e senza sconti, avendo considerato le giustificazioni addotte dalla società del tutto inidonee a sostenere la condotta omissiva concretamente tenuta rispetto alla richiesta del sanitario. 

L’Autorità rinviene infatti una palese violazione dell’art. 5, par. 2, 12, par. 2 e 3, e dell’art. 24, par. 1 e 2, del Regolamento, esaminando partitamente i singoli aspetti denunciati.  

Per quanto concerne, il contestato utilizzo di un indirizzo PEC non dedicato, il Garante chiarisce che l’invio a un indirizzo di posta elettronica certificata del titolare è pienamente valido, in quanto la PEC costituisce un “domicilio digitale” con valore legale.  

Il titolare ha l’onere di assicurare il corretto funzionamento e monitoraggio di tale canale. 

Viene fatto riferimento alle Linee guida n. 1/2022 dell’EDPB, secondo cui una richiesta inviata a un canale di comunicazione del titolare, anche se diverso da quello “preferibile”, deve essere considerata validamente ricevuta, con ogni conseguenziale obbligo di gestione. 

Riguardo all’aspetto della riferita concomitanza dell’interpello presentato con il periodo feriale, si è ritenuto del tutto inidoneo a escludere la responsabilità del titolare.  

Citando nuovamente le Linee guida dell’EDPB, il Garante sottolinea che i titolari dovrebbero implementare meccanismi, come risposte automatiche, per gestire le assenze del personale e garantire la continuità nella gestione delle istanze. 

Il provvedimento ribadisce con forza che l’obbligo di riscontro sussiste sempre, anche in caso di rifiuto di accogliere la richiesta, e che spetta, in ogni caso, al titolare dimostrare l’eventuale carattere manifestamente infondato della stessa.  

Questa posizione è coerente con il principio di accountability (responsabilizzazione), che impone al titolare non solo di rispettare le norme, ma anche di essere in grado di dimostrare tale rispetto, adottando misure organizzative adeguate. 

La decisione finale 

Per concludere, è stata quindi adottata una decisione differenziata.  

Per quanto riguarda la violazione legata all’attività giornalistica, preso atto della rimozione dell’articolo e dell’effetto “sanante” della rettifica, nessuna ulteriore misura correttiva a carico dell’editore, limitandosi a un richiamo al rispetto del principio di essenzialità. 

Per la violazione degli obblighi di riscontro, invece, pur dichiarando illecita la condotta, l’Autorità ha inflitto una misura correttiva, a carattere non pecuniario.  

In applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto della natura isolata della condotta e dell’assenza di precedenti violazioni a carico del titolare, il Garante emette un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento. 

Conclusioni e suggerimenti

Il provvedimento, pertanto, lancia un duplice messaggio: da un lato, riconosce il valore della rettifica come strumento efficace per mitigare il pregiudizio alla riservatezza nell’ambito della cronaca, mentre dall’altro riafferma con fermezza che la corretta e tempestiva gestione dei diritti degli interessati è un pilastro fondamentale del GDPR, la cui violazione, anche se dovuta a negligenze organizzative, non è tollerata e costituisce un illecito sanzionabile. 

Anche alla luce di questa decisione, appare opportuno consigliare a tutti gli esercenti la professione sanitaria, eventualmente coinvolti a livello mediatico, di rivolgersi ai nostri consulenti legali del network C&P, per ricevere una prima consulenza utile ad individuare profili di illegittimità nella condotta editoriale, con relativa indicazione degli strumenti più efficaci per ottenere la rimozione delle pubblicazioni dannose. 

Francesco Del Rio

Avvocato Consulcesi & Partners

Francesco Del Rio

13 Maggio 2026

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