La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate – e in parte inammissibili – le censure sollevate dal governo contro la Regione Sardegna in materia di proroga delle graduatorie concorsuali nell’azienda sanitaria Areus e di incentivi economici per il personale comunale impegnato nella gestione del reddito di inclusione sociale (ReiS). Con la sentenza n. 93, depositata il 28 maggio 2026, la Consulta ha respinto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, dando ragione alla Regione autonoma.
Il verdetto, atteso da settimane, conferma la legittimità di due disposizioni contenute nella legge di assestamento di bilancio sarda del 2025 (legge regionale n. 24/2025), che il governo aveva impugnato per presunta violazione delle competenze statali in materia di ordinamento civile e di principi costituzionali.
Graduatorie Areus: la Consulta dice sì alla proroga fino al 2026
Il primo punto del contendere riguardava l’articolo 9, comma 19, lettera b) della legge regionale, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’efficacia della graduatoria del concorso per assistenti amministrativi (categoria C) dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (Areus). La graduatoria, approvata nell’aprile 2023, era scaduta prima dell’entrata in vigore della legge. Il governo ne aveva chiesto l’annullamento, sostenendo la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione (principi di buon andamento, imparzialità e uguaglianza) in relazione all’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 che fissa in due anni la durata delle graduatorie.
La Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile la censura fondata sul solo articolo 3, perché il governo si era limitato ad affermare in modo apodittico l’esistenza di una disparità di trattamento, senza specificare quali graduatorie analoghe avrebbero subito un trattamento deteriore.
Sul merito delle altre censure (buon andamento e pubblico concorso), la Consulta ha invece dichiarato le questioni non fondate.
I giudici hanno ricordato che la disciplina delle graduatorie concorsuali per l’accesso all’impiego regionale rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni (organizzazione amministrativa), nel rispetto dei soli principi costituzionali. Nel caso specifico, la proroga è stata giudicata “ragionevole” e rispondente a “peculiari esigenze connesse a situazioni di emergenza-urgenza territoriale dell’amministrazione sanitaria regionale”.
In particolare, la Corte ha sottolineato che la selezione (aprile 2023) è “assai recente” e la proroga fino al 2026 non rischia di pregiudicare l’aggiornamento professionale dei candidati. Anzi, consente alla Regione di “rimediare con tempestività alle proprie carenze di personale” nelle aree più remote dell’Isola, “senza dover sopportare ulteriori oneri connessi all’espletamento di nuove procedure concorsuali”, garantendo così il diritto alla salute.
Incentivi per i dipendenti comunali: la Regione non ha invaso l’ordinamento civile
Il secondo motivo di ricorso riguardava l’articolo 9, comma 26, della stessa legge regionale. La norma prevede che ai Comuni venga assegnata una quota pari all’1,5 per cento del contributo annuale destinato al reddito di inclusione sociale (ReiS) per coprire i costi di gestione del servizio. I Comuni possono utilizzare queste risorse o per attivare servizi esterni o per pagare indennità stipendiali incentivanti ai dipendenti interni incaricati della gestione del ReiS, qualificandole come “indennità accessoria” da definirsi in busta paga secondo il contratto collettivo nazionale (Ccnl funzioni locali).
Il governo aveva impugnato la norma per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”) in relazione agli articoli 1, 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico accessorio del personale pubblico. Era stata evocata anche la violazione dello Statuto speciale sardo (articolo 3, lettera a).
Anche su questo punto la Corte ha dato ragione alla Regione, dichiarando le questioni non fondate.
La Consulta ha ribadito il proprio costante orientamento: la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile non impedisce al legislatore regionale di “incidere sul contesto finanziario e organizzativo entro il quale la contrattazione si svolge”, purché non determini direttamente il contenuto del trattamento economico.
Nel caso di specie, la disposizione regionale non attribuisce direttamente l’indennità, ma si limita a “destinare risorse finanziarie” e a “consentirne l’utilizzo” per finalità incentivanti, lasciando alla contrattazione collettiva la definizione concreta. Il fatto che la norma qualifichi l’emolumento come “indennità accessoria” non ha “valore precettivo immediato” ma costituisce un “rinvio al sistema delle fonti che disciplinano il trattamento economico del personale”. In sostanza, la Regione ha operato “a monte, sul piano della programmazione e destinazione delle risorse finanziarie”, senza invadere la sfera riservata alla contrattazione.
La Corte ha richiamato una precedente decisione analoga (sentenza n. 155 del 2023) relativa a indennità per operatori sanitari siciliani impegnati nell’emergenza Covid.