Ecm. Dal ministero ecco le regole per i medici del lavoro

Ecm. Dal ministero ecco le regole per i medici del lavoro

Ecm. Dal ministero ecco le regole per i medici del lavoro
L’acquisizione dei 150 crediti Ecm richiesti per il ciclo triennale 2011/2013 potrà essere completata anche nel corso del 2014. Ma entro il 15 gennaio 2015 la certificazione o l’autocertificazione dei crediti dovrà essere trasmessa all'autorità. Pena: la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti.

Pubblicate sul sito del ministero della Salute le indicazioni per gli adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013.

Infatti, ricorda il ministero, con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competente occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”  e che, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l'indirizzo PEC [email protected].

29 Gennaio 2014

© Riproduzione riservata

Medici di famiglia. Via libera dalla Stato-Regioni all’accordo per la loro presenza nelle Case della Comunità
Medici di famiglia. Via libera dalla Stato-Regioni all’accordo per la loro presenza nelle Case della Comunità

Arriva il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per la loro presenza nelle Case della Comunità Il...

Dipendenze. “Potenziamento dei SerD anche nelle Case della Comunità e con servizi per i giovani”. Le priorità di FeDerSerD
Dipendenze. “Potenziamento dei SerD anche nelle Case della Comunità e con servizi per i giovani”. Le priorità di FeDerSerD

Rafforzare la qualità dei sistemi informativi per restituire una lettura più completa dei fenomeni legati alle dipendenze, potenziare la sanità territoriale per intercettare il bisogno sommerso e valorizzare il lavoro...

Professioni sanitarie. Catania (Fno Tsrm e Pstrp) lancia la petizione: “Stop al vincolo di esclusività”
Professioni sanitarie. Catania (Fno Tsrm e Pstrp) lancia la petizione: “Stop al vincolo di esclusività”

Diego Catania, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), ha depositato presso la Camera dei deputati una petizione...

Farmacie galeniche. Il censimento nazionale della Fofi: un aiuto importante per veterinari e medici
Farmacie galeniche. Il censimento nazionale della Fofi: un aiuto importante per veterinari e medici

Cercare una farmacia che allestisce preparazioni galeniche, personalizzate su prescrizione medica, e trovarla vicino a dove si opera o si vive. Senza doverla cercare "a tentativi" o affidarsi al passaparola....