Da oggi in vigore le nuove norme sugli orari di lavoro. Il vademecum dell’Anaao
Per fare il punto della situazione Carlo Palermo, Sergio Costantino, Giuseppe Montante dell’Anaao Assomed, hanno realizzato una guida per fare il punto sui cambiamenti che si prospettano.
Conseguenze sul Ccnl
Le norme contrattuali nazionali ed aziendali non coerenti con le Direttive europee vigenti in materia di orario di lavoro e di riposi perderanno anch’esse di efficacia a partire dal 25 novembre 2015.
Queste le norme immediatamente esigibili sull’orario di lavoro e sui riposi:
– Rispetto del limite massimo di 12 ore e 50’ di lavoro giornaliero.
– Rispetto del limite massimo di 48 ore di durata media dell’orario di lavoro settimanale, compreso lo straordinario.
– Rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco di un giorno.
Possibilità di deroghe e loro limiti
Le eventuali deroghe alla durata minima del riposo continuativo giornaliero, alla durata delle pause, al periodo temporale di calcolo dell’orario di lavoro medio settimanale e al lavoro notturno possono essere introdotte solamente dal contratto collettivo nazionale o da accordi nazionali. Sono da considerare, quindi, nulli gli eventuali accordi sottoscritti a livello regionale o aziendale.
Obblighi per le Direzioni delle Aziende Sanitarie
– Dovranno immediatamente ed obbligatoriamente modificare l’organizzazione del lavoro di ciascun reparto e/o servizio al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge.
– Dovranno, se occorre, riformulare contestualmente gli obiettivi aziendali al fine di renderli raggiungibili alla luce delle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro contenute nella direttiva europea recepita con il D.Lgs. 66/2003.
Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 66/2003
Le sanzioni legate al mancato rispetto del riposo giornaliero (art. 7 del D.Lgs. 66/2003) possono variare da 100 a 3.000 € in base al numero dei lavoratori coinvolti e dei periodi in cui la violazione è avvenuta. Nelle violazione della durata massima del lavoro settimanale (art. 4, comma 2 del D.Lgs. 66/2003) la sanzione è compresa tra 200 e 10.000 €, sempre in base al numero dei lavoratori coinvolti e al numero dei periodi interessati. Le medesime sanzioni, in modo distinto, si applicano anche per le violazioni del riposo settimanale (art. 9, comma 1 del D.Lgs. 66/2003). Le sanzioni per il superamento del tetto massimo annuale di 250 ore di straordinario e per il computo e compenso dello stesso (art. 5, commi 3 e 5 del D.Lgs. 66/2003), prevedono una sanzione amministrativa da 25 a 1032 € in base al numero dei lavoratori coinvolti e delle giornate in cui la violazione si è verificato. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3 (Lavoro notturno) è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 € a 154 €, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
Possibili conseguenze assicurative
Le Assicurazioni che coprono il rischio professionale per le Aziende Sanitarie in caso di incidente medico con evento avverso potrebbero non garantire la copertura di tale incidente se perpetrato in condizioni di franca violazione delle disposizioni in materia di durata di orario e di riposi, a maggior ragione se tale violazione nella realtà aziendale non è annoverabile fra gli accadimenti eccezionali ma altresì ordinari. In questi casi la stessa Corte potrebbe rivalersi su coloro che abbiano disposto direttamente o indirettamente la suddetta violazione di Legge.
Leggi il vademecum sul nuovo orario di lavoro
25 Novembre 2015
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