Pane nero. Ministero: “Se il carbone vegetale è usato come colorante no a informazioni su effetti benefici in etichetta”

Pane nero. Ministero: “Se il carbone vegetale è usato come colorante no a informazioni su effetti benefici in etichetta”

Pane nero. Ministero: “Se il carbone vegetale è usato come colorante no a informazioni su effetti benefici in etichetta”
Da qualche tempo si sta diffondendo l'uso del cosiddetto "pane nero", che dovrebbe contenere carbone vegetale. Ma dal ministero della Salute arriva uno stop alla pubblicizzazione di effetti benefici quando il carbone è presente solo come colorante. Per poter parlare di poteri "anti flatulenza" deve essere presente almeno 1 grammo di sostanza attiva per porzione quantificata. LA NOTA

Il Ministero della Salute, il 22 dicembre 2015 ha diffuso una nota, indirizzata agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto "pane nero", ossia un pane realizzato con l'aggiunta di carbone vegetale/carbone attivo, commercializzato con l’indicazione “pane, focaccia o pizza al carbone vegetale”.
 
Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) e/o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.
 
Se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al "regolamento UE n. 432/2012" relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse, da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
 
Nell'allegato di quest’ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata una precisa indicazione: “il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.
 
Da qui i chiarimenti contenuti nella nota ministeriale
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Uno: è ammissibile la produzione di un "prodotto della panetteria fine" denominato in questo modo, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia.


 


Due: non è ammissibile denominare come "pane" il prodotto, né fare riferimento al "pane" nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67).


 


Tre: non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto  alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l'organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.

28 Dicembre 2015

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