Le proposte del Ddl Binetti: come promuovere l’inserimento lavorativo delle persone affette da malattie rare
È quanto stabilisce il Disegno di Legge “Disposizioni per promuovere l’inserimento lavorativo delle persone affette da malattie rare” (presentato dai deputati Binetti, Buttiglione, Lupi, Alli, Pizzolante, Calabrò, Pagano, Cera, Causin, Sammarco, Casellato) illustrato oggi dall’Onorevole Paola Binetti a Palazzo Montecitorio. Obiettivo: andare incontro alle persone affette da malattie rare, offrendo loro la possibilità di un adeguato sostegno nell’inserimento, nell’integrazione e nell’accompagnamento nel mondo del lavoro, all’interno di una più ampia strategia di inclusione sociale.
Un provvedimento, sette articoli in tutto, che punta non solo a promuovere l’inserimento al lavoro in termini di facilitazioni e di quote di riserva (peraltro già previste dalla legge per le disabilità più gravi) ma anche ad aiutare chi già lavora creando un percorso ottimale di integrazione e di sinergia tra esperienza lavorativa, cura medica e integrazione sociale (art.1).
Il Ddl definisce le malattie rare in linea con le normative europee e stabilisce che la certificazione di malattia rara sia rilasciata dai presìdi regionali per le malattie rare (art. 2)
Si prevede l’istituzione, presso i presìdi accreditati della rete di Commissioni per “l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro”, composte da un medico competente e da uno psicologo del lavoro e integrata, di volta in volta, con lo specialista nella patologia della specifica valutazione (art. 3).
La Commissione certifica la sussistenza della malattia rara, definisce le caratteristiche specifiche del soggetto interessato ai fini dell’inserimento nel lavoro ed effettua la valutazione bio-psico-sociale per l’inserimento, la piena integrazione e il miglior impiego delle capacità lavorative dei soggetti sottoposti a valutazione. Si consente così di valutare adeguatamente non solo la riduzione della capacità lavorativa e il grado di invalidità, ma anche le peculiarità attitudinali delle persone affette da Mr per inserirle nel posto di lavoro adatto. La valutazione della Commissione costituisce una documentazione essenziale per l’accertamento delle condizioni di disabilità effettuato dalle commissioni (art. 4).
Il Ddl stabilisce inoltre che per i malati rari non è richiesta la preesistenza al rapporto assicurativo della riduzione della capacità lavorativa. Così come non sono richiesti i requisiti di contribuzione (almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni precedenti la data della domanda di presentazione dell’assegno ordinario di invalidità).
Si prevede inoltre che il lavoratore affetto da malattia rara, riconosciuto inabile ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, possa mantenere il diritto a percepirla esclusivamente se: il beneficiario con disabilità è a carico del genitore al momento del decesso, non avendo un reddito personale superiore a quelli previsti (importo annuo della pensione di invalidità civile o, se titolare di indennità di accompagnamento, importo annuo della pensione e dell’accompagnamento); svolge attività lavorativa fino a un massimo di 25 ore settimanali; il lavoro è svolto presso datori di lavoro che hanno assunto tramite convenzioni di integrazione lavorativa con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupazione di lunga durata o in una cooperativa sociale; la finalità terapeutica del lavoro svolto è riconosciuta dall’erogatore della pensione (art 5).
Si prevede inoltre un piano individuale di accompagnamento che tenga conto delle criticità e dei bisogni individuali dei lavoratori fino anche a modificare le loro mansioni (art. 6).
Si stabilisce inoltre che nell’ambito delle quote ad hoc stabilite dalla legge per il lavoro della persone con disabilità, una quota dell’1% sia riservata a coloro rimasti esclusi dal mercato del lavoro non essendo computabili come disabili. Si integra infine il comitato tecnico previsto dalla stessa legge, con uno specialista della malattia rara (art. 7).
26 Luglio 2016
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