D’Ambrosio Lettieri (CoR): “Grazie a mio emendamento paziente potrà scegliere strumento della mediazione”
Il Governo ha poi accolto un emendamento, sempre a prima firma del senatore CoR, che modifica l’art. 8 comma 2 del disegno di legge. Il voto è però stato rinviato alla prossima seduta dopo la sospemsione del voto in mancanza del numero legale alla fine delle votazioni dell'articolo 7.
L’emendamento, che corregge di fatto un importante errore di impostazione del ddl, prevede la possibilità, per il paziente, di scegliere lo strumento della mediazione in alternativa alla causa.
“Si tratta di una vittoria figlia del buon senso – afferma d’Ambrosio Lettieri, componente della Commissione Sanità del Senato -. La mediazione in materia di responsabilità medica e sanitaria rappresenta il 6,6% delle mediazioni svolte in Italia. Nella pratica di ogni giorno, infatti, queste mediazioni si aprono e si chiudono con un accordo soprattutto laddove un’assicurazione non c’è perché la struttura ospedaliera non è proprio assicurata oppure perché si tratta di sinistri sotto la soglia della franchigia e quindi a gestione diretta. Le statistiche dicono che il tasso di adesione alla mediazione aumenta quando non sono coinvolte le assicurazioni. In realtà il meccanismo dell’assicurazione obbligatoria funziona quando ci sono molti assicurati e un rischio distribuito. È stato constatato che nelle regioni dove si pratica l’autoassicurazione le ASL sono più propense a partecipare attivamente al tavolo della mediazione e a chiudere gli accordi, soprattutto per le pratiche di valore medio basso. Per agevolare gli accordi ed eliminare il contenzioso c’è, in definitiva, bisogno di strumenti molto più agili e possibilmente lontani dal processo. Questo nell’interesse, innanzitutto, del paziente”.
L’ordine del giorno, invece, impegna il Governo, “a valutare l’opportunità di apportare modifiche alla disciplina del processo penale, finalizzate a escludere le lesioni colpose commesse nell’esercizio della professione sanitaria dal novero dei reati per i quali è prevista la citazione diretta in giudizio; a introdurre la possibilità di citazione, a richiesta dell’imputato, dell’assicuratore dell’esercente la professione sanitaria nell’ambito dei processi penali per responsabilità sanitaria a carico di quest’ultimo”.
24 Novembre 2016
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