Cassazione. Diagnosi tardiva: condannato il medico per la perdita di chance (alternative assistenziali) del paziente

Cassazione. Diagnosi tardiva: condannato il medico per la perdita di chance (alternative assistenziali) del paziente

Cassazione. Diagnosi tardiva: condannato il medico per la perdita di chance (alternative assistenziali) del paziente
La Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte d’Appello che lo aveva negato il provvedimento per il risarcimento del danno non solo per la mancata scelta di procedere rapidamente all'attivazione di una terapia idonea, o la mancata applicazione di terapie palliative che il paziente con adenocarcinoma avrebbe potuto ottenere per alleviare le sue sofferenze, ma anche per non aver consentito in questo modo al paziente di poter vivere le ultime fasi della sua vita in modo consapevole dell’esito della sua patologia e del dolore e della sofferenza che questa avrebbe provocato. L'ORDINANZA.

Se la diagnosi arriva in ritardo e al paziente non è data la possibilità di scelta su “cosa fare” in caso di patologia neoplastica per la tutela della sua salute, scatta il risarcimento per danno esistenziale da responsabilità medica. Che per i giudici non ha bisogno nemmeno di ulteriori prove oltre la diagnosi effettuata in ritardo.

Il caso è quello di un paziente  con adenocarcioma a cui era stata diagnosticata tardivamente la patologia neoplastica, mettendolo in una condizione esistenziale di impedimento materiale a scegliere "cosa fare" nell'ambito delle possibilità offerte dalla scienza medica per garantire la salute fino all'esito infausto, o anche solo programmare il suo “essere persona” e poter organizzare le sue attività in vista e fino all'esito della malattia.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 7260) ha rinviato così alla Corte d’Appello che lo aveva negato il provvedimento per il risarcimento del danno non solo per la mancata scelta di procedere rapidamente all'attivazione di una terapia idonea, o la mancata applicazione di terapie palliative che il paziente avrebbe potuto ottenere per alleviare le sue sofferenze, ma anche per non aver consentito in questo modo al paziente di poter vivere le ultime fasi della sua vita in modo consapevole dell’esito della sua patologia e del dolore e della sofferenza che questa avrebbe provocato.

Per la Corte, quindi, anche la sofferenza e il dolore non curati hanno un senso diverso se accettati dal paziente piuttosto che vissuti passivamente.
Il risarcimento quindi è legato alla mancata possibilità di autodeterminazione individuale e alla non considerazione “del valore della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica quale è il confronto con la realtà della fine della vita”.

Colpa del ritardo diagnostico della patologia secondo i giudici, di cui si sia reso responsabile il medico.

“Sulla base del complesso delle argomentazioni che precedono – si legge nelle conclusioni dell’ordinanza – rilevata la fondatezza del ricorso principale …, e l'inammissibilità di quello incidentale condizionato proposto da …., assorbita la rilevanza del ricorso incidentale proposto dalla escluso il rilievo di quello della …., dev'essere disposta, con l'accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello …, cui è rimesso di provvedere, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo, al riscontro della consistenza effettiva del danno denunciato dalle originarie attrici".


 


Il principio di diritto su cui si basa la Cassazione è quello secondo cui "la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa”.

03 Aprile 2018

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