Mobilità e Ccnl. Bottega (Nursind): “È necessario tornare alla precedente disciplina”

Mobilità e Ccnl. Bottega (Nursind): “È necessario tornare alla precedente disciplina”

Mobilità e Ccnl. Bottega (Nursind): “È necessario tornare alla precedente disciplina”
Non c’è dubbio che, almeno in sanità, l’intervento normativo stia creando molto disagio sia ai lavoratori che alle aziende, le quali, obbligate ad assumere per mobilità prima di bandire i concorsi, devono attendere un tempo indeterminato (il precedente contratto prevedeva il limite massimo di 3 mesi) per avere a disposizione il dipendente. Certamente il Ccnl poteva integrare meglio la disciplina ma non stupisce l’ennesimo pasticcio.

Giungono alla scrivente segreteria Nursind molteplici richieste in merito all’istituto della mobilità volontaria tra aziende dello stesso comparto e sulla mobilità per compensazione. Sul tema siamo intervenuti più volte per ribadire che con l’entrata in vigore dell’art. 4 (mobilità obbligatoria e volontaria) del DL n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in legge 114/2014 la materia è diventata di esclusiva trattazione legislativa.

Tale articolo, infatti, modifica i commi 1 e 2 dell’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) del DLgs 165/2001. In particolare il coma 1 così inizia: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.
 
Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”; mentre il comma 2.2 afferma che “I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”

Come noto, con il recente rinnovo del CCNL del comparto sanità si è provveduto, all’art. 52 comma 3, a disapplicare l’art. 19 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi) del CCNL integrativo del 20/9/2001 perché in contrasto con la norma di legge. L’unica “integrazione” di rilevo effettuata è rilevabile al comma 2 punto f) dell’art. 52 dove si tenta di superare la prassi diventata ormai comune di chiedere il nulla osta preventivo per la partecipazione al bando di mobilità: “fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.”

Non c’è dubbio che, almeno in sanità, l’intervento normativo stia creando molto disagio sia ai lavoratori che alle aziende, le quali, obbligate ad assumere per mobilità prima di bandire i concorsi, devono attendere un tempo indeterminato (il precedente contratto prevedeva il limite massimo di 3 mesi) per avere a disposizione il dipendente. Più volte il Nursind ha chiesto al legislatore di intervenire per ritornare alla precedente disciplina e ancora oggi ribadiamo questa necessità.
 
Mobilità per compensazione
Ciò è ancora più necessario, dopo la firma del CCNL 2016-2018, per far chiarezza su un altro aspetto della mobilità molto utilizzato nel comparto sanità, la mobilità “per compensazione” o “per interscambio”.

Tale tipologia di mobilità era prevista dall’art. 21 del CCNL del 19 aprile 2004 che non è stato formalmente disapplicato ma, di fatto, è inefficace perché rimanda alla disciplina del citato art. 19 che non esiste più. Infatti, il comma 5 dell’art. 21 così recita: “Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione – all’interno del comparto – fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati.”
 
Essendo cessata la disciplina dell’art. 19 alcune aziende (soprattutto del Piemonte ma non solo) hanno ritenuto di non concedere più la mobilità “per compensazione” tra dipendenti della stessa categoria e profilo. È dunque preclusa la mobilità “per interscambio”? Essendo la materia regolamentata ora dalla legge – che nel merito non pare esprimersi chiaramente – e venendo meno “l’integrazione” contrattuale, ci possiamo solamente rifare alla circolare di chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP n. 20506 del 27 marzo 2015) che sul punto dedica un apposito paragrafo (“Mobilità per interscambio”) dove si richiama il DPCM 5 agosto 1988, n. 325 che all’art. 7 dispone che “è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.”
 
Il Dipartimento quindi conferma la compatibilità di tale norma con la nuova disciplina dell’art. 30 del DLgs 165/2001 richiamando solamente le Amministrazioni ai principi di imparzialità e trasparenza verso eventuali controinteressati. Ci pare questa una corretta interpretazione dell’istituto della mobilità che il legislatore non ha voluto eliminare ma rendere più favorevole alla parte datoriale (ricordiamo che la stessa norma ha elevato a 50 chilometri il raggio di trasferimento del dipendete) anche se, come già ricordato, negli effetti ha complicato le procedure di reclutamento del personale mettendo in difficoltà amministrazioni e lavoratori.


 


Recentemente in tal senso si è anche già espressa la Direzione Contrattazione 2 dell’Aran a seguito di richiesta di chiarimento e, a giorni, sarà disponibile nel sito il testo del parere.

 
Certamente il CCNL poteva integrare meglio la disciplina ma non stupisce l’ennesimo pasticcio in un contratto che la fretta elettorale ci ha consegnato pieno di errori e fraintendimenti.
 
Dr. Andrea Bottega
Segretario Nazionale Nursind 

Andrea Bottega

28 Giugno 2018

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