Coronavirus. Dagli spostamenti tra Comuni (della stessa Regione) all’obbligo di mascherina e al via libera alle visite ai congiunti. Ecco le novità del Dpcm in GU

Coronavirus. Dagli spostamenti tra Comuni (della stessa Regione) all’obbligo di mascherina e al via libera alle visite ai congiunti. Ecco le novità del Dpcm in GU

Coronavirus. Dagli spostamenti tra Comuni (della stessa Regione) all’obbligo di mascherina e al via libera alle visite ai congiunti. Ecco le novità del Dpcm in GU
Ha preso oggi il via la Fase 2. Poche le novità rispetto alle precedenti misure di lockdown. Viene ora consentita la visita a congiunti ed il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Le persone con febbre sopra 37,5 e sintomatologia respiratoria saranno obbligate a restare a casa. Potranno essere riaperti parchi, ville e giardini pubblici, ma solo se verrà garantito il distanziamento sociale. Via libera all'attività motoria anche lontano dalla propria abitazione. Consentite le cerimonie funebri e la ristorazione con asporto. IL TESTO, GLI ALLEGATI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Dpcm presentato ieri dal premier Giuseppe Conte. Come già scritto ieri la Fase 2 parte, ma in maniera ridotta. Rispetto alle precedenti misure di lockdown, infatti, sono poche le modifiche apportate dal nuovo decreto, almeno fino al  prossimo 17 maggio. 
 
Più in particolare, rispetto al Dpcm dello scorso 10 aprile, all'articolo 1 vengono consentiti spostamenti non più solo per moviti di necessità ed urgenza legati a lavoro, salute o approviggionamenti alimentari, ma si potrà anche far visita ai propri congiunti (in proposito  in una nota di Palazzo Chigi si parla di "parenti" anche se il Dpcm usa il termine congiunti che potrebbe essere di dubbia interpretazione).
 
Resterà poi in vigore l'autocertificazione, ma ci si potrà spostare anche tra Comuni della stessa Regione. Restano invece vietati gli spostamenti tra Regioni, salvo che per ragioni lavorative di comprovata urgenza o per motivi di salute. Viene inoltre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, qualora si sia rimasti bloccati dal lockdown lontano da casa.
 
Le persone con febbre sopra 37,5 e sintomatologia respiratoria saranno obbligate (prima era previta una "forte raccomandazione") a restare nel proprio domicilio limitando per quanto possibile i contatti sociali.
 
Potranno essere riaperti parchi, ville e giardini pubblici, ma solo se verrà garantito in maniera rigorosa il distanziamento sociale. Resta infatti il divieto di ogni forma di assembramento. Il sindaco potrà procedere a chiusure temporanee laddove risultasse impossibile garantire questo presupposto.
 
E ancora, se prima era consentita l'attività motoria solo nei pressi della propria abitazione, ora questo vincolo viene meno, purché venga rispettata una distanza di sicurezza di 2 metri per l'attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività. Si potrà uscire anche con minori o persone non completamente autosufficienti.
 
In vista di una graduale ripresa delle attività sportive, vengono consentite le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, ma sempre nel rispetto del distanziamento sociale evitando ogni assembramento.
 
Vengono poi consentite le cerimonie funebri, con l'eslusiva partecipazione dei congiunti, e comunque fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine e mantenendo le distanze di sicurezza.
 
Via libera alla ristorazione con asporto, oltre alla consegna a domicilio già oggi consentita, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza individuale di almeno 1 metro.
 
All'articolo 2 viene modificato l'elenco delle attività produttive che potranno riprendere. Vengono inserimenti i settori della manifattua e costruzioni. In tutto ora sono 99 le attività consentite, come previsto dall'allegato 3. Queste imprese dovranno rispettare il protocollo con le misure di sicurezza sottoscritto il 20 aprile da Governo e parti sociali.
 
Passando all'articolo 3, tra le misure di prevenzione igienico-sanitaria viene ora inserito l'utilizzo di mascherine in tutti i contatti sociali. Sempre in tema di mascherine, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, viene fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
 
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, oltre ai soggetti che interagiscono con i predetti. Potranno essere utilizzate "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso". 
 
Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, "sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel 'Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid 19 nel settore del trasporto e della logistica' sottoscritto il 20 marzo 2020".
 
Infine, le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e sociosanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

27 Aprile 2020

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