Alcuni chiarimenti
Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato nel comunicato INAIL, sulla base dei dati epidemiologici disponibili, l’Istituto Assicuratore nel proprio Documento tecnico, evidenzia che rientrano nella categoria dei soggetti “fragili” le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Pertanto, in base a tale Documento tecnico dell’INAIL dovrebbe essere introdotta la soverglianza sanitaria speciale anche sui lavoratori con età superiore a 55 anni.
Fino all’emanazione del predetto Decreto la sorveglianza sanitaria era obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute e sicurezza sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), nei seguenti casi:
• rischio chimico;
• rischio rumore e vibrazioni;
• movimentazione manuale dei carichi;
• agenti fisici pericolosi in genere (amianto, piombo, radiazioni);
• videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore settimanali al computer;
• lavoro notturno;
• lavoro in alta quota;
• lavoro in ambienti confinati;
• lavoro su impianti ad alta tensione;
• rischio agenti cancerogeni e mutageni;
• rischio agenti biologici.
Per il mancato rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria sono previste pesanti sanzioni che, a seconda dei casi, possono prevedere multe da 1.000 a 5.000 euro e arresto da due a quattro mesi.
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Universita Telematica Internazionale Uninettuno – Roma
01 Luglio 2020
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