Osteopati. Albo Fisioterapisti: “No a sovrapposizioni. In attesa istituzione professione solo medici e fisioterapisti possono esercitare”

Osteopati. Albo Fisioterapisti: “No a sovrapposizioni. In attesa istituzione professione solo medici e fisioterapisti possono esercitare”

Osteopati. Albo Fisioterapisti: “No a sovrapposizioni. In attesa istituzione professione solo medici e fisioterapisti possono esercitare”
In un documento redatto dal Presidente della Commissione di albo nazionale dei Fisioterapisti si fa il punto sull’istituzione della professione di osteopata e anche di quella di chiropratico. “Chi esercita prestazioni osteopatiche senza essere un Medico Chirurgo o un Fisioterapista, rischia oggi di incorrere nell’esercizio abusivo di professione sanitaria”. IL DOCUMENTO

“Chi esercita prestazioni osteopatiche senza essere un Medico Chirurgo o un Fisioterapista, rischia oggi di incorrere nell’esercizio abusivo di professione sanitaria”. È quanto si legge in una nota redatta da Piero Ferrante, Presidente della Commissione di albo nazionale dei Fisioterapisti che fa il punto sull’iter dell’istituzione della professione di osteopata e quella di chiropratico.
 
“Com’è ben noto – si legge – , per effetto dell’art. 7 della legge 3/2018 sono individuate le professioni sanitarie dell'Osteopata e del Chiropratico. Dette professioni dovranno poi essere istituite con la procedura prevista dall’art. 6 della L. 3/2018”.
 
“Primo assunto – si precisa -: le professioni sanitarie dell’Osteopata e del Chiropratico non sono state istituite, ma semplicemente individuate: la fase istitutiva dovrà seguire il previsto iter normativo sia relativo alla definizione del profilo che del percorso formativo. Allo stato, con nota del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, del 17 settembre scorso, si chiarisce che: “Ne consegue che in assenza del profilo della figura sanitaria dell’Osteopata, la relativa attività professionale non può essere esercitata, a meno che il professionista che pratica l’osteopatia non sia in possesso della laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia””.
 
“In totale coerenza con ciò – ricorda la nota – , la Corte costituzionale (sentenza n. 209 del 9 ottobre 2020), respingendo il ricorso del Governo contro una legge della regione Marche che dava facoltà alle locali aziende sanitarie di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici, ha riconosciuto la loro legittimità in quanto “Tali progetti non implicano, infatti, sotto alcun profilo, l’anticipazione dell’esito della definizione dello statuto della figura professionale dell’Osteopata” fissando inoltre che “le modalità di svolgimento dei trattamenti osteopatici dovranno necessariamente rispettare le norme in materia””.
 
“La stessa precisazione della Corte – rimarca Ferrante – consente di chiarire che la sede propria di tali trattamenti è una azienda sanitaria e che, per la tipologia sanitaria di detti progetti sperimentali, sono professionisti sanitari i soggetti titolati a portarli avanti”.
 
“Secondo assunto – precisa la commissione d’Albo – : l’Osteopatia è un’attività sanitaria e come tale può essere posta in essere solo da professionisti sanitari. Si chiarisce, a tal proposito sempre nel sopracitato art. 7 della L. 3/2018, al comma 4, che: “La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse””.
 
“Posto che – puntualizza – , con ogni evidenza, le prestazioni osteopatiche sono nella competenza dei Medici Chirurghi regolarmente abilitati o dei Fisioterapisti, nella creazione di nuove figure professionali non potrà darsi una parcellizzazione o sovrapposizione per tale tipologia di prestazioni”.
 
“Coerentemente – conclude – con le attribuzioni di legge in capo a questa Commissione d’albo nazionale, assicureremo tutti i contributi necessari affinché il Ministero della Salute e la Conferenza Stato – Regioni possano disporre di ogni elemento utile ad evitare sovrapposizioni o parcellizzazioni con le competenze dei Fisioterapisti, essendo chiaro che il trattamento e la prevenzione delle disfunzioni del sistema muscoloscheletrico costituiscono ambito di attività propria del Fisioterapista (DM 741/1994). Resta invece di tutta evidenza che chi esercita prestazioni osteopatiche senza essere un Medico Chirurgo o un Fisioterapista, rischia oggi di incorrere nell’esercizio abusivo di professione sanitaria”.

30 Ottobre 2020

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