Aimac: “Finalmente riconosciuta la retribuzione piena ai malati gravi”

Aimac: “Finalmente riconosciuta la retribuzione piena ai malati gravi”

Aimac: “Finalmente riconosciuta la retribuzione piena ai malati gravi”
“Un diritto in più, un serio problema in meno per le oltre 300 mila persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro”. Così l’Aimac ha salutato l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del dlgs su “congedi, aspettative e permessi” che prevede, per i pazienti con invalidità superiore al 50% (compresi i casi oncologici), la possibilità di usufruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo fino a 30 giorni, retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia.

“I malati di cancro ottengono il riconoscimento di un nuovo diritto: curarsi mantenendo la retribuzione e la possibilità di affrontare con serenità le fasi critiche della malattia”. Così l’Aimac (Associazione Italiana Malati di Cancro) ha commentato l’approvazione definitiva dal Consiglio dei Ministri del decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n.183) relativo alla “delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” (ecco la bozza di schema di decreto e la relativa relazione illustrativa).
“L’avevamo sollecitato per lungo tempo” e finalmente l’art. 7 del decreto “va a colmare una lacuna legislativa che abbandonava a se stesse 2 milioni di persone che in Italia combattono il cancro”. Fino ad oggi, infatti, chi veniva colpito dal tumore, con invalidità riconosciuta superiore al 50%, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione. Da ora in poi non sarà più così: “Grazie all’impegno di AIMaC, è stata fatta chiarezza e soprattutto giustizia”. I lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
La disposizione di legge, inoltre, chiarisce che durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
In più, il decreto sancisce che la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, risulti espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica.
E ancora, sottolinea l’Aimac, un passaggio importante inserito nell’articolo 7 del dlgs riguarda il regime giuridico perché si riconosce che tale congedo non rientra nel periodo di comporto. E questo vuol dire in sostanza che il posto di lavoro è tutelato per un lasso di tempo più lungo.
"È un vero successo di Aimac – dichiara la vice presidente Elisabetta Iannelli –  che ha a lungo inseguito questo obiettivo”. “Un risultato – continua – che rappresenta il cambiamento epocale in quanto incide sulla qualità della vita del malato, migliorando le condizioni di tutela per i 2 milioni di cittadini che ogni giorno combattono il cancro e che convivono con questa malattia assistiti con amore e dedizione dai loro cari”.

Ecco il testo dell’art. 7

ART. 7
(Congedo per cure per gli invalidi)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

 

20 Giugno 2011

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