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Incarichi medicina generale compatibili per i corsisti

20 APR -

Gentile Direttore,
il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2020  ha  riconosciuto ai medici corsisti ammessi al corso di formazione in medicina generale di mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’ACN per la medici di medicina generale in essere al momento dell’iscrizione al corso.

Il Tar Lazio sezione quater con sentenza n.350 del 13/01/2022 ha riaffermato che, secondo la normativa, non sussiste incompatibilità per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale a svolgere attività libero-professionale di incaricati o sostituti ex-art.37 ACN di medicina generale e di continuità assistenziale ex-guardia medica, dato anche lo stato di necessità per il rischio di disservizi derivante dalla carenza di medici, come già affermato dal TAR Venezia sentenza n. 1163/2021, TAR. Napoli ordinanza n. 473/2021 e  TAR Veneto ordinanze n. 613, 614 e 617/2020.

In attuazione della Direttiva 86/457/CEE,  il D.Lgs. 368/1999 ha istituito il corso triennale di formazione in medicina generale con un impegno dei partecipanti a tempo pieno articolato in almeno 4.800 ore, 2/3 delle quali rivolte all’attività formativa pratica, prevedendo all’art. 24 un’incompatibilità con altre attività lavorative libero-professionali, richiamata all’art.11 del D.M. 7 marzo 2006.

In realtà già la successiva Direttiva 93/I6/CEE, costituente il Testo Unico delle direttive in materia di attività medica, ha previsto all’art.35 una formazione specifica in medicina generale a tempo parziale, a condizione che sia garantito un livello qualitativo equivalente a quello della formazione a tempo pieno.

Il TAR Lazio ha affermato che dai decreti emergenziali tuttora vigenti, DM 28 settembre 2020, D.L.135/2018 e D.L. 35/2019, dall’art.3 della legge n. 401/2000 e dall’art.19 della legge 448/2001 si evince che non c’è assoluta incompatibilità tra la partecipazione al corso e lo svolgimento di ulteriori attività lavorative in concreto svolte senza pregiudicare l’adempimento degli obblighi formativi.  

L’art.19 della legge 448/2001 ha previsto un’altra deroga all’obbligo del tempo pieno per i corsisti secondo l’art. 24 del D.Lgs. 368/1999, consentendo loro, in caso di carenza di medici negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, di sostituirli con incarichi a tempo determinato in convenzione con il SSN. Il D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019, all’art. 9, a causa della carenza di medici, ha disposto una ulteriore deroga all’incompatibilità consentendo ai medici corsisti di accedere ad incarichi di medico di medicina generale secondo l’ACN (info@sisac.it ).

L’art. 12, comma 3, del Decreto Calabria D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019 e prorogato nei termini al 31.12.2022 dall’art. 1, comma 426 della legge 178/2020, ha affermato che i medici abilitati all’esercizio professionale e risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso di formazione in medicina generale, se sono stati incaricati per almeno 24 mesi anche non continuativi nella medicina generale nei 10 anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso, accedono allo stesso tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio.

Il TAR Venezia con sentenza n. 1163/2021 ha escluso che l’incompatibilità dell’art.11 del D.M. 7 marzo 2006 sia estensibile ai corsisti ammessi ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.L. 35/2019. Poi l’art. 2-quinquies del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 ha stabilito per la durata dell’emergenza che i corsisti potessero instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con il SSN e che le ore di attività svolte sarebbero state computate come attività pratiche nel monte ore totale di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 368/1999.

Infine col decreto del 28 settembre 2020 il Ministero della Salute ha stabilito che ai medici corsisti è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’ACN per la medicina generale in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 per la cronica carenza dei medici di famiglia. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate quali attività pratiche, ai sensi dell’art. 2-quinquies del decreto 18/2020 convertito in legge 27/2020.

Le disposizioni del D.M. 28 settembre 2020 per i corsisti del triennio 2019-2022 sono state estese anche ai medici dei corsi di formazione del triennio 2020-2023 e 2021-2024 dal D.M. 14.07.2021.

E’ stato quindi riaffermato il diritto dei medici corsisti, sia a tempo pieno e sia a tempo parziale,  ad un’adeguata remunerazione ( Corte di Giustizia, Sentenze C.G.U.E. C-616-16 e C-61716 del 24/01/2018; Direttiva UE 75/363) in forza dei principi costituzionali.

Non è più escluso che i medici corsisti possano ottenere una remunerazione attraverso lavori compatibili con l’assolvimento degli obblighi formativi, secondo il TAR Roma ordinanza n. 391/2021, il TAR. Napoli ordinanza n. 473/2021, il TAR Toscana ordinanza n. 453/2021, il TAR Emilia Romagna n. 434/2021, il TAR Campania n. 473/2021 e il TAR Veneto n. 613, 614 e 617/ 2020.

Mauro Marin

Direttore Distretto Sanitario  Pordenone

 



20 aprile 2022
© Riproduzione riservata

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