Accordo su medici di famiglia nelle Case della comunità. L’intesa pubblicata in GU

Accordo su medici di famiglia nelle Case della comunità. L’intesa pubblicata in GU

Accordo su medici di famiglia nelle Case della comunità. L’intesa pubblicata in GU

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’intesa raggiunta in Conferenza Stato. Previste fino a 6 ore settimanali obbligatorie per i medici a ciclo di scelta. Compenso orario di 38,72 euro. IL TESTO

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta straordinaria del 26 giugno 2026, ha approvato l’intesa sull’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. L’intesa, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, dà esecuzione all’accordo per il triennio 2022-2024 e si inserisce nel quadro delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l’attuazione dell’investimento 1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona” (Missione 6 – Salute, Componente 1).

Le modifiche all’Accordo collettivo nazionale
Il testo, firmato il 23 giugno 2026 dalla Sisac e dalle organizzazioni sindacali Fimmg e Fmt (Smi e Snami non hanno firmato), modifica l’Acn del 15 gennaio 2026 e introduce le disposizioni operative per la presenza dei medici di medicina generale nelle Case della Comunità.

La prima modifica riguarda l’articolo 1 dell’Acn, dove viene inserito un nuovo comma che stabilisce che, per concorrere all’attuazione dell’investimento Pnrr, “i medici del ruolo unico di assistenza primaria operano all’interno delle Case della Comunità”, secondo gli standard individuati dal decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77.

L’obbligo di ore settimanali
Il passaggio centrale è quello relativo all’articolo 31. L’accordo prevede che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, titolari di incarico a tempo determinato o indeterminato, svolgano l’attività assistenziale a prestazione oraria sulla base delle determinazioni dell’Azienda di appartenenza.

Per i medici già incaricati a tempo indeterminato a ciclo di scelta, che non abbiano accettato il completamento dell’impegno settimanale, viene introdotto l’obbligo di svolgere fino a 6 ore settimanali nelle Case della Comunità. L’attività dovrà essere resa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, presso le sedi indicate dall’Azienda.

Il meccanismo organizzativo
Il meccanismo organizzativo viene affidato alle Aziende sanitarie. Sarà l’Azienda di appartenenza, una volta individuato il fabbisogno orario necessario a garantire l’operatività della struttura e dopo aver allocato il personale convenzionato già operante ad attività oraria, a ripartire il fabbisogno residuo tra tutti i medici a ciclo di scelta che operano nel territorio di competenza della Casa della Comunità. Il testo indica espressamente l’obiettivo di garantire la presenza di almeno un medico afferente al ruolo unico di assistenza primaria nella fascia oraria 8-20.

L’accordo lascia comunque spazio a una diversa articolazione delle ore. Dopo la ripartizione del fabbisogno residuo da parte dell’Azienda, i medici potranno concordare tra loro una diversa organizzazione dei turni, comunicando preventivamente al Distretto gli orari e i nominativi di coloro che svolgeranno il servizio. Resta fermo l’obbligo di assicurare una presenza continuativa di almeno 3 ore.

I nuovi compiti del medico
Il testo interviene anche sull’articolo 43 dell’Acn, inserendo tra i compiti del medico lo svolgimento delle ore previste presso la sede della Casa della Comunità. Viene inoltre precisato che l’attività di continuità assistenziale notturna, diurna, feriale e festiva si svolge presso la sede indicata dall’Azienda, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni.

Gli aspetti economici
Sul fronte economico, la modifica riguarda l’articolo 47. Per i medici chiamati a svolgere le ore nelle Case della Comunità viene previsto un compenso omnicomprensivo pari a 38,72 euro per ciascuna ora di attività. Il contributo assicurativo dello 0,72% viene calcolato sul valore equivalente alla quota A.

L’accordo precisa inoltre che, per le funzioni previste dal testo, i compensi sono definiti esclusivamente dalla contrattazione nazionale. Restano salve eventuali integrazioni regionali, ma solo se correlate a ulteriori funzioni specifiche.

01 Luglio 2026

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