Medicina generale. Sospesa l’incompatibilità tra il corso di formazione specifica 2024/2027 e gli incarichi professionali

Medicina generale. Sospesa l’incompatibilità tra il corso di formazione specifica 2024/2027 e gli incarichi professionali

Medicina generale. Sospesa l’incompatibilità tra il corso di formazione specifica 2024/2027 e gli incarichi professionali
Il decreto ministeriale 22 novembre 2024, pubblicato in GU, consentirà ai laureati in Medicina che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2024/2027 di mantenere gli incarichi in essere al momento dell'iscrizione, inclusi quelli di medicina penitenziaria. Le ore di attività svolte dai medici impegnati in questi incarichi saranno considerate attività pratiche. IL DECRETO

I medici laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all’esercizio della professione che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2024/2027 potranno mantenere gli incarichi convenzionali in essere al momento dell’iscrizione, inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in deroga alle disposizioni del cui all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 che disciplina il divieto del medico in formazione all’esercizio di qualsiasi attività e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. È quanto prevede il decreto del 22 novembre 2024 del ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 2025.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle norme già in passato previste per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, in particolare l’art. 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e successive modifiche, che stabiliva, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Disposizioni che, tuttavia, come si spiega nelle premesse del decreto ministeriale, “non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono già titolari degli incarichi previsti dall’accordo collettivo nazionale della medicina generale”. Pertanto la decisione del ministero di derogare alle disposizione dell’art. 11 del DM 7 marzo 2006 eviterà che i medici siano costretti a rinunciare agli incarichi o all’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale.

08 Gennaio 2025

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