Decreto sicurezza. Con il via libera da palazzo Chigi arriva la nuove stretta del Governo sulla canapa: vietata vendita delle infiorescenze

Decreto sicurezza. Con il via libera da palazzo Chigi arriva la nuove stretta del Governo sulla canapa: vietata vendita delle infiorescenze

Decreto sicurezza. Con il via libera da palazzo Chigi arriva la nuove stretta del Governo sulla canapa: vietata vendita delle infiorescenze
Con l’articolo 18 del nuovo decreto-legge sulla sicurezza pubblica, il Governo imprime una svolta rigorosa nella regolazione della canapa. La filiera viene ricondotta esclusivamente al suo impiego industriale o agricolo per i semi, escludendo in modo esplicito ogni forma di commercio o consumo delle infiorescenze, chiudendo così il mercato dei cosiddetti “cannabis light shop”. IL TESTO

Con lo schema di decreto-legge sulla sicurezza pubblica, approvato in Consiglio dei Ministri, il Governo introduce una netta inversione di rotta sull’uso e la commercializzazione della canapa industriale. Le modifiche riguardano in particolare la legge 2 dicembre 2016, n. 242, che fino ad oggi regolava la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa in Italia. Le nuove norme, contenute all’articolo 18 del decreto, mirano a limitare fortemente l’uso delle infiorescenze, anche nei casi in cui derivino da varietà legali.

Ora la coltivazione della canapa è ammessa esclusivamente se comprovata da una finalità industriale lecita. La realizzazione di prodotti per la bioedilizia o la cosmesi, ad esempio, è confermata ma solo per usi legali, chiarendo così un precedente ambito interpretativo più vago.
Viene introdotto inoltre un nuovo comma 3-bis, di portata dirompente:

Si esclude esplicitamente dal campo di applicazione della legge 242:
– l’importazione
– la lavorazione
– la detenzione
– la cessione
– la distribuzione
– il commercio
– il trasporto
– la spedizione
– la vendita al pubblico
– il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (anche se semilavorate, essiccate, tritate), compresi estratti, resine e oli.
Viene chiarito che tali attività rimangono soggette al Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990), anche quando i prodotti derivino da coltivazioni lecite.

Si precisa poi che l’uso professionale è l’unico ammesso. Viene introdotta la nuova lettera g-bis) che consente la produzione di semi destinati agli usi legittimi, purché entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Ministero della Salute. Anche qui è inserito un comma 3-bis, che ribadisce il divieto generalizzato delle infiorescenze, con la sola eccezione della loro lavorazione esclusiva per la produzione di semi.

Il corpo competente per i controlli non è più il Corpo Forestale dello Stato, ma il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. I controlli si estendono anche alla produzione agricola dei semi di canapa come definita nel nuovo comma.

Secondo il testo, lo scopo è prevenire il rischio che il consumo di prodotti a base di infiorescenze possa alterare lo stato psicofisico delle persone, compromettendo la sicurezza pubblica e stradale.

L’esclusione delle infiorescenze dalla legge 242/2016 e il loro assoggettamento al DPR 309/1990 comporta l’equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, ai prodotti stupefacenti, aprendo la porta a interventi penali e sequestri.

Con l’articolo 18 del nuovo decreto-legge sulla sicurezza pubblica, il Governo imprime una svolta rigorosa nella regolazione della canapa. La filiera viene ricondotta esclusivamente al suo impiego industriale o agricolo per i semi, escludendo in modo esplicito ogni forma di commercio o consumo delle infiorescenze, chiudendo così il mercato dei cosiddetti “cannabis light shop”.

07 Aprile 2025

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