primo decreto legislativo attuativo della legge di delega che consentirà di dare pieno ed immediato avvio alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (LM-41, LM-46, LM-42) con l’inizio dell’anno accademico 2025/2026.
Il presente decreto legislativo prevede il superamento del tradizionale test d’ingresso e l’introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto “semestre filtro”. Tale sistema mira a garantire un equilibrio tra il diritto allo studio, la qualità della formazione e le esigenze di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Sullo schema di decreto, sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti (5 a e 7a del Senato della Repubblica in data 6 maggio 2025; V e VII della Camera dei deputati in data 7 maggio 2025), le cui osservazioni sono state in gran parte recepite nello schema approvato.
Nel dettaglio, l’articolo 1 stabilisce l’oggetto e la finalità perseguita dal provvedimento normativo delegato, ossia la determinazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), opportunamente individuati mediante la denominazione delle classi di appartenenza dei relativi corsi, al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario.
L’articolo 2 reca le definizioni. Tra queste rileva, in particolare, la definizione di “semestre filtro”, ossia il primo semestre successivo all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1. Si tratta della principale e più rilevante novità dell’assetto di riforma, che consentirà agli studenti, sulla base del nuovo modello così definito, di frequentare un primo semestre nei tre corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nell’ambito del quale sarà possibile approfondire determinate discipline qualificanti comuni, sulle quali sarà verificato il possesso delle necessarie conoscenze mediante lo svolgimento di esami di profitto. Questo primo semestre è definito appunto “filtro” in quanto funzionale a selezionare, in base al livello di preparazione conseguito al termine del semestre nelle discipline oggetto di insegnamento, le persone che potranno continuare stabilmente i loro studi nel percorso avviato.
Facendo seguito alle osservazioni formulate della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera si è inteso inoltre chiarire la distinzione tra "iscrizione", con cui s’intende la sola iscrizione al semestre filtro e al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli di cui all’articolo 1 del presente provvedimento e "immatricolazione", con cui si fa riferimento all’iscrizione al secondo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, ovvero al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1.
Tale precisazione si è ritenuta necessaria al fine di chiarire che, solo al termine del semestre filtro, è possibile l’immatricolazione dello studente ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ovvero a uno dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da individuare con successivo decreto ministeriale.
L’articolo 3 stabilisce i principi, precisando, al comma 1, che, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea a ciclo unico LM-41, LM-46, LM-42, denominato appunto semestre filtro, sarà libera. Il comma 2 precisa che, al fine di assicurare la sostenibilità per la frequenza ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università, in caso di iscrizione al semestre filtro di un numero di studenti superiore alla propria capacità ricettiva, saranno chiamate a garantire adeguate modalità di erogazione della didattica per tutti gli iscritti, anche mediante l’integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto.
L’articolo 4 disciplina le nuove procedure di iscrizione, sulla base del presupposto che ciascuno studente che intenda iscriversi al primo semestre di uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sia tenuto contemporaneamente ad iscriversi ad un corso di laurea o laurea magistrale di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, anche in sovrannumero, anche presso università diverse.
Il comma 2 dispone che, in sede di presentazione della domanda ai fini di iscrizione, lo studente dovrà indicare le sedi universitarie, secondo un ordine di preferenza, dove intende proseguire al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina, odontoiatria e veterinaria ovvero, in caso di non ammissione al secondo semestre, in un altro corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico. Sarà, pertanto, lo stesso studente ad indicare le sedi universitarie, in un numero comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine di preferenza, la prima delle quali dovrà coincidere con la sede scelta per il semestre filtro, presso le quali intenderà proseguire, se ammesso al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Nell’ottica di consentire agli studenti di poter verificare fattivamente le proprie conoscenze e di acquisire un bagaglio competenziale più strutturato, sarà possibile ripetere il semestre filtro, seppur fino ad un massimo di tre volte, ferma, in ogni caso, la rinuncia prima della formazione della graduatoria di merito nazionale, alla votazione conseguita negli esami di profitto da sostenere al termine dello stesso.
L’articolo 5, stabilisce al comma 1 che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Cun, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite, altresì, le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre. La disposizione, modificata in osservanza del parere espresso della VII Commissione del Senato della Repubblica, prevede che tali discipline siano individuate nell’ambito delle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e biochimiche, scienze fisiche, e alle stesse il decreto ministeriale attribuirà un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU), che non potrà essere in ogni caso inferiore a diciotto CFU.
L’articolo 6 disciplina le modalità di ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, nonché, in caso di mancata ammissione, le modalità di prosecuzione in altro corso. L’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di medicina, odontoiatria e veterinaria è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale elaborata sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto.
Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito non consenta, al termine del semestre filtro, la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente potrà proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 4, scelto in sede di iscrizione, in una delle sedi indicate secondo l’ordine, in primis, di collocazione nella graduatoria e, in secundis, delle preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni. In alternativa, al termine del semestre filtro, ove non ammesso, resta impregiudicata la facoltà per lo studente di iscriversi, seppur tardivamente, ad un corso di studi diverso da quelli appartenenti all’area delle Scienze della salute (ad esempio, laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.
L’articolo 7 stabilisce che il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico viene considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall’immatricolazione al secondo semestre.
L’articolo 8 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, al comma 2, si rimette ai decreti del Ministro la disciplina delle modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per gli studenti già iscritti, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria e di riconoscimento dei CFU già acquisiti.
Peraltro, si prevede che, in prima applicazione, tutte le disposizioni del decreto legislativo delegato non si applicano alle università non statali legalmente riconosciute. Il nuovo sistema di accesso non trova, altresì, applicazione ai corsi di studio erogati in lingua inglese, sia dalle università statali sia dalle università non statali legalmente riconosciute.
L’articolo 9 reca le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni, prevedendo, al comma 1, la soppressione all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 delle parole "in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,", per sottrarre i corsi di laurea magistrale a ciclo unico alla determinazione dell’accesso sulla base del numero programmato a livello nazionale, in quanto tale normativa risulta sostituita dalle disposizioni della legge delega e dei relativi decreti di attuazione.
L’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 11, infine, si limita a disporre l’entrata in vigore della legge.
Giovanni Rodriquez