Dopo mesi di confronto e due mesi di stop per sciogliere il nodo più contestato, il disegno di legge sulle professioni sanitarie ha superato l’esame dell’Aula della Camera con 143 voti favorevoli e 113 contrari ed è ora atteso al Senato per la seconda lettura. Il testo, una delega al Governo per il riordino della disciplina delle professioni sanitarie, contiene disposizioni sulla responsabilità professionale degli esercenti e si articola in quattro grandi aree di intervento: responsabilità penale e civile, formazione, ordini professionali, più una serie di misure sul personale sanitario.
Il punto politicamente più sensibile resta l’articolo 8, sulla possibile reiscrizione all’albo dei sanitari radiati durante l’emergenza Covid. Nonostante le opposizioni e parte della maggioranza avessero premuto per stralciarlo o modificarlo, la norma è rimasta nel testo. Lo stop di due mesi si è risolto in un nulla di fatto.
La delega e i princìpi generali
Il provvedimento si articola in tre Capi. Il Capo I (articoli 1-6) contiene la delega vera e propria, da esercitare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con possibilità di scorrimento di tre mesi per i pareri parlamentari. Il Capo II (articoli 7-9) interviene su punibilità per colpa, reiscrizione dei sanitari radiati e responsabilità civile. Il Capo III (articoli 10-11) reca le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.
L’articolo 1 fissa i tempi e le procedure. Il Governo dovrà scrivere i decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con la possibilità di prendere altri tre mesi se servono i pareri delle Commissioni parlamentari. È prevista l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Gli schemi dei decreti passano poi alle Camere per i pareri. Il comma 4 consente di adottare decreti correttivi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto principale.
Le misure sul personale sanitario
L’articolo 3 è il più corposo del Capo I. Contiene una serie di misure per rendere più attrattivo il Servizio sanitario nazionale e rafforzare il legame con i professionisti. Si parte dal riordino delle forme di lavoro flessibile per i medici in formazione specialistica, compatibilmente con le esigenze di formazione e i limiti delle risorse disponibili. Si prevede poi la definizione o ridefinizione dei tempi minimi di permanenza presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, nelle aree disagiate, comprese le isole minori marine.
Si punta anche a promuovere il mantenimento in servizio del personale sanitario, con riconoscimenti professionali per lo sviluppo della carriera e misure organizzative per chi lavora in condizioni particolari o in aree disagiate. Il tutto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Si prevede la razionalizzazione e la semplificazione delle attività amministrative a carico del personale sanitario, per migliorare l’uso dei tempi di lavoro e l’accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti che intervengono nel percorso di cura e assistenza del paziente.
La valorizzazione delle competenze e la formazione
L’articolo 4 contiene i criteri specifici per valorizzare le competenze professionali del personale sanitario. Le competenze vanno adeguate all’evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione, alle nuove tecnologie e ai progressi scientifici. Il processo sarà curato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, rimodulando l’offerta di formazione continua. Si promuove l’approccio integrato “One Health”, che considera insieme la salute umana, animale e ambientale. Si prevede una strategia per gestire l’uso dell’intelligenza artificiale in sanità, nel rispetto della disciplina europea in materia, e l’attivazione di corsi regionali di formazione sulla digitalizzazione della sanità pubblica.
L’articolo 5 contiene i criteri specifici sulla formazione sanitaria specialistica. Si prevede di favorire la ridefinizione del percorso formativo della medicina generale. Per il chimico, l’obiettivo è ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Ssn e garantire il ricambio generazionale. Per l’odontoiatra, si vuole disporre di professionisti specializzati con competenze particolari a supporto dell’attività forense. Per il biologo, l’obiettivo è ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Ssn e disporre di professionisti anche nell’igiene pubblica a indirizzo ambientale. Per lo psicologo, si vogliono professionisti con competenze specifiche riconosciute, anche nei percorsi assistenziali oncologici. Per l’ostetrica, si punta a razionalizzare e aggiornare i percorsi formativi esistenti.
La riforma degli ordini professionali
L’articolo 6 contiene i criteri specifici sulla revisione degli ordini delle professioni sanitarie e delle relative federazioni nazionali. Si prevedono correttivi sulle competenze degli organi e sulla scadenza dei mandati. Si introduce un sistema di voto ponderato per le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, per tutte le attribuzioni del Consiglio, comprese le elezioni delle cariche istituzionali individuali. Si prevedono, infine, misure per valorizzare il ruolo degli ordini professionali come organi sussidiari dello Stato.
La responsabilità penale
L’articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose nell’esercizio di una professione sanitaria. La nuova disciplina estende l’esclusione della punibilità anche a negligenza e imprudenza, limitandola ai casi diversi dalla colpa grave. In questo modo il legislatore mette nero su bianco il principio di limitazione alla colpa non grave che era già stato sostenuto in via interpretativa dalle Sezioni unite penali della Cassazione per l’imperizia. Inoltre, le buone pratiche clinico-assistenziali non sono più un ripiego: sono poste sullo stesso piano delle linee guida, e la condizione dell’adeguatezza al caso concreto vale anche per esse.
Si introducono poi criteri specifici per accertare la colpa o il suo grado. Si terrà conto, a seconda dei casi, della scarsità delle risorse umane e materiali e delle carenze organizzative, limitatamente ai casi in cui non siano evitabili da parte del sanitario, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della disponibilità concreta di terapie adeguate, della complessità della patologia o della difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, e della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
La reiscrizione dei sanitari radiati
L’articolo 8 introduce una disciplina speciale per la possibile reiscrizione all’albo professionale dei sanitari radiati per fatti non dolosi commessi durante l’emergenza Covid, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. La possibilità è subordinata alle condizioni del comma 1 e, per le radiazioni derivanti da alcuni casi di condanna penale, alla condizione che sia intervenuta la riabilitazione. L’istanza va presentata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disciplina o, se successiva, dall’intervenuta riabilitazione. Il comma 3 chiarisce che dalla reiscrizione non consegue alcun diritto a risarcimenti o indennizzi per la radiazione.
Le condizioni del comma 1 richiedono, oltre alla natura non dolosa dei fatti e alla loro collocazione nel periodo indicato, che siano la diretta conseguenza della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie da Sars-CoV-2 e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, e del minore grado di esperienza e conoscenze tecniche del personale non specializzato impiegato per l’emergenza.
Il testo non menziona mai esplicitamente l’obbligo vaccinale: parla genericamente di fatti non dolosi commessi durante l’emergenza Covid.
La responsabilità civile e le disposizioni finali
L’articolo 9 modifica il regime di responsabilità professionale dell’esercente una professione sanitaria, con particolare riferimento alla responsabilità civile. La nuova disciplina pone le buone pratiche clinico-assistenziali, non più come ripiego, sullo stesso piano delle raccomandazioni delle linee guida, fatte salve le specificità del caso concreto. Si introducono poi criteri specifici per accertare la colpa o il suo grado, gli stessi previsti per la responsabilità penale.
L’articolo 10 specifica che dai decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’articolo 11 reca la clausola di salvaguardia per le autonomie territoriali speciali.
Il testo passa ora all’esame del Senato per la seconda lettura.