Beux (Tsrm-Pstrp): “A oggi nessuno può offrire garanzie sull’equipollenza dei pregressi diplomi di laurea”
Gentile Signora Bisceglia,
nella sua lettera ci informa che una scuola di osteopatia del Friuli Venezia Giulia ha annullato il 1° anno di corso a seguito della nota inviata dalla Federazione TSRM e PSTRP. E' necessario chiarire che la nota, indirizzata alle scuole osteopatiche, non forniva alcuna richiesta di annullamento dei corsi. Forniva, bensì, indicazioni opportune in merito alla necessità di chiarire agli studenti le incertezze attualmente in essere nell'ambito del quadro normativo delineato dalla legge 3/2018.
La legge 3, all'art. 7, ha individuato le professioni sanitarie di Osteopata e Chiropratico. A tale individuazione segue il processo di istituzione, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge 3/2018. Tale processo prevede, sostanzialmente, tre fasi:
1. definizione del profilo professionale: chi è e cosa fa l'Osteopata; 2. definizione dell'ordinamento didattico del relativo corso di laurea; insegnamenti funzionali a fargli acquisire le competenze necessarie a compiere in modo qualificato quel è previsto dal profilo professionale; 3. tra quelli pregressi, individuazione dei titoli equipollenti al diploma di laurea in osteopatia: valutazione comparativa tra gli ordinamenti didattici dei titoli pregressi e quello del corso di laurea in osteopatia.
Non avendo ancora definito il profilo professionale -i l Ministero della Salute ci lavora da un anno e dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione del relativo decreto -, presso il MIUR non è ancora iniziato il processo formale di definizione dell'ordinamento didattico di quello che sarà il corso di laurea in osteopatia.
Pertanto, a oggi, nessuno può offrire garanzie sul punto 3, cioè sull'equipollenza dei titoli pregressi al diploma di laurea, quindi sull'iscrizione all'albo che sarà istituito in seno all'Ordine TSRM e PSTRP. Relativamente a quest'ultimo punto, senza possibilità di smentita oggi possiamo solo affermare che chi conseguirà il diploma di laurea in osteopatia potrà iscriversi al relativo albo, ma nessuna indicazione certa può essere data sui titoli che risulteranno equipollenti, i cui possessori potranno iscriversi all'albo in forza della riconosciuta equipollenza. A farlo sarà uno specifico decreto ministeriale, così come nel 2000 fu fatto per le attuali 22 professioni sanitarie.
Cordiali saluti.
Alessandro Beux
Presidente della Federazione Nazionale Ordini Tsrm e Pstrp
Articoli correlati:
04 Novembre 2019
© Riproduzione riservata
I più letti

Infanzia e alimentazione. La Norvegia vieta la commercializzazione di cibi e bevande non salutari

Farmaci. Ecco come la guerra in Medio Oriente potrebbe trasformarsi da una crisi di approvvigionamento in una emergenza globale

Se la diagnosi è la solitudine, il medico deve ricorrere alla prescrizione sociale. Oms designa un centro per promuoverla

Gliflozine in farmacia. “Una rivoluzione gentile. Risparmio da 9,2 milioni in tre mesi e il 94% dei pazienti è soddisfatto”. Intervista al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato

Case della Comunità, il flop dei numeri: meno del 4% funziona a pieno regime. Bene le Cot mentre gli Ospedali di comunità arrancano. I dati Agenas

Farmaci. Ecco come la guerra in Medio Oriente potrebbe trasformarsi da una crisi di approvvigionamento in una emergenza globale

Medici di famiglia. La rivoluzione di Forza Italia: 38 ore settimanali e nuovo ruolo nelle Case della Comunità

Va in pensione con 100 giorni di ferie non godute: indennizzo da 60mila euro al medico

L'Argentina ufficializza l'uscita dall'Organizzazione mondiale della Sanità

Infanzia e alimentazione. La Norvegia vieta la commercializzazione di cibi e bevande non salutari