Caso Todde. L’approfondimento del giurista Giovanni Dore
“La decadenza di un consigliere regionale (e dunque anche del Presidente della Giunta) – precisa Dore – può invece essere comminata nel solo in caso di superamento del tetto di spesa previsto o di omessa dichiarazione del rendiconto, come disposto dai commi 7, 8 e 9 dell’art.15 della medesima legge. Violazioni che, nello specifico, non paiono esser state commesse, nè contestate. Nemmeno può paventarsi che la mancata certificazione del rendiconto della Todde da parte di un mandatario elettorale (mai nominato), equivalga a un’omessa dichiarazione, al fine di far scattare la sanzione ‘decadenza’”.
Il giurista spiega che la questione “è complessa e di fatto anche il dispositivo del provvedimento dell’organismo di garanzia ha irrogato solo una sanzione pecuniaria limitandosi a evocare (in modo sibillino) la ‘decadenza’ della Presidente nella parte in cui ha investito il Consiglio regionale per la relativa delibere di competenza. Inoltre ricordo che tanto gli atti amministrativi, quanto quelli giudiziari devono esser sempre motivati in senso ‘costituzionalmente orientato’. E la salvaguardia della volontà espressa dai cittadini in una competizione elettorale è certamente valore primario da tutelare”.
“Oltre quanto già argomentato in merito alle (tassative) ipotesi di decadenza che, nel caso specifico, non sono state contestate dal Collegio di Garanzia – prosegue Dore -, credo che sia importante ricordare che la normativa nazionale richiamata (quasi integralmente) da quella regionale n.1/1994, risale al 1993 quando tanto nel parlamento, quanto in tutti i consigli regionali d’Italia, vigeva un sistema proporzionale e non quello attuale – sebbene più volte modificato – maggioritario. La differenza è sostanziale perché (all’epoca) i Presidenti della Giunta regionale erano semplici consiglieri che venivano scelti e votati dal consiglio regionale, mentre oggi vengono votati dai cittadini e ‘fuori’ dai singoli collegi provinciali dei semplici candidati regionali”.
“Così dunque – prosegue – mentre col vecchio sistema, la eventuale decadenza del Presidente lasciava ‘intatto’ l’organo legislativo che si sarebbe potuto limitare a eleggere un nuovo Presidente della Giunta al proprio interno, oggi la decadenza di un Presidente travolge tutti i consiglieri di tutte le parti politiche senza che vi sia stato alcun diretto coinvolgimento di questi ultimi nella causa di decadenza presidenziale. Tanto è vero che la normativa sulla ‘rendicontazione’ elettorale riguarda i candidati consiglieri e non già quelli alla presidenza”.
“Il Collegio di garanzia ha, peraltro, (giustamente) ritenuto applicabile in senso analogico le norme del ’93 e ’94 ai candidati Presidenti, trattandosi pur sempre di candidati (anche) al consiglio regionale e, dunque, soggetti a vincoli di rendicontazione. Analogia, però, non automatica, tanto da essere stata esclusa dallo stesso Collegio, per esempio, per il ‘tetto’ di spesa dello stesso candidato presidente”, afferma Dore. “Così si può capire che non sia facile comprendere, in sede di rendicontazione, se determinati fondi spesi da un comitato di sostegno a un candidato Presidente, debbano essere rendicontati da tale organismo (cosa che, nel caso specifico, è avvenuto) oppure si debbano ritenere di pertinenza del candidato Presidente (che, nello specifico, dapprima li ha rendicontati e poi ha sostenuto essere di ‘pertinenza’ del comitato e non in proprio)”.
Dore conclude dichiarando che, “siccome in campagna elettorale si è detto – da parte di tutti – che la legge elettorale è da rivedere e ora ci si sta rendendo conto anche di quanto antiquate siano tanto le norme sulla presentazione delle candidature, quanto quelle sulla rendicontazione, è necessario che tutte le forze politiche, approvate la riforma sanitaria e la finanziaria, si mettano immediatamente a lavoro per riformare l’intera materia elettorale in merito alla quale – è bene ricordarlo – la Regione Sardegna ha potestà primaria”.
07 Gennaio 2025
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