Deroghe a contratti a tempo determinato, stabilizzazione precari e premialità. Gli altri emendamenti delle Regioni
Presentati dalla Regioni oggi ulteriori emendamenti (VEDI TESTO) alla Legge di Bilancio per la sanità dopo quelli presentati nelle scorse settimane. Vediamo quali sono:
Acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione da parte di enti del SSN.
La disposizione consente agli enti del SSN delle regioni in equilibrio economico di derogare al vincolo di costo in materia di assunzioni a tempo determinato ovvero con convenzioni o Co.Co.Co., posto dal comma 28 dell'articolo 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, pur imponendo agli stessi enti di attuare un percorso di graduale riduzione della spesa per le acquisizioni del predetto personale fino al totale conseguimento nell’anno 2020
Stabilizzazione personale medico e sanitario
Con questa disposizione si intende affrontare la questione delle lavoratrici e dei lavoratori precari inseriti con diverse tipologie contrattuali “flessibili” nei servizi degli enti e aziende del SSN, prevedendo una integrazione del DPCM 6.3.2015, anche con riferimento al personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza per i quali si prevede il requisito del rapporto di lavoro autonomo o convenzionato.
La disposizione trova copertura nell’ambito della quota di finanziamento del SSN finalizzata a rimborsare alle regioni gli oneri derivanti dal processo di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN, prevista dall’art.59, comma 13.
Proposta che consenta la reinternalizzazione di servizi sanitari qualora la gestione diretta risparmi
La disposizione è diretta ad agevolare, sulla base di indirizzi fissati dalle regioni, la reinternalizzazione di servizi sanitari in precedenza affidati all’esterno (v. art. 6 bis d.lgs. 165/01), qualora si attesti che la stessa determina economie di gestione rispetto all’assegnazione in appalto.
Inidoneità e inabilità del personale dipendente del SSN – Integrazione composizione della commissione medica di verifica con un rappresentante regionale.
Con la disposizione si prevede di integrare la commissione medica di verifica di cui ai DPR n.461/2001 e n.171/2011 con un rappresentante della Regione
Premialità. Quota Fondo indistinto incrementato dello 0,5% per Regioni inadempienti ma che hanno presentato miglioramenti.
Le regioni chiedono che al comma 4 dell’articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) i periodi da “la quota di premialità di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge …” a “un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche” sono riformulati nel modo che segue:
“la misura fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, di cui all’articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di una quota pari allo 0,50 per cento per quelle regioni che, pur risultando inadempienti nell’ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, abbiano, nell’anno precedente, presentato miglioramenti”.
Il comma 5 dell’articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) è sostituito dal seguente:
“Conseguentemente, per le stesse regioni di cui al comma 4, la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta al 2,50 per cento”.
I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) sono soppressi.
17 Novembre 2016
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