FNO TSRM e PSTRP contro la sentenza del Tar Marche: “Interpretazione restrittiva e anacronistica della professione”
La Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), insieme alla Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali, esprime una netta critica nei confronti della sentenza del Tar Marche n. 752/2026, che ha respinto il ricorso promosso contro la normativa regionale in materia di autorizzazione all’esercizio professionale dell’Igienista dentale.
Pur prendendo atto della decisione dei giudici amministrativi, la Federazione ritiene che le motivazioni della sentenza offrano una lettura “eccessivamente restrittiva e anacronistica” del ruolo dell’Igienista dentale, non coerente con l’evoluzione normativa che negli ultimi decenni ha riconosciuto alle professioni sanitarie autonomia, responsabilità e piena dignità ordinistica.
Nel mirino della Federazione vi è in particolare il richiamo a un principio definito “arcaico” di assorbimento delle competenze professionali, secondo il quale “il più contiene il meno”. Un’impostazione che, secondo la FNO TSRM e PSTRP, rischierebbe di svuotare di significato una professione sanitaria dotata di un proprio profilo normativo, di un percorso universitario abilitante specifico, di un albo professionale dedicato e di un autonomo riconoscimento ordinistico.
“La professione dell’Igienista dentale – si legge nella nota – esiste in quanto titolare di uno specifico campo di attività e di responsabilità”. Per questo motivo, la Federazione giudica incompatibile con l’attuale assetto delle professioni sanitarie una visione gerarchica che finisca per subordinare l’autonomia dell’Igienista dentale a quella dell’odontoiatra.
Secondo la Federazione, la piena autonomia professionale degli Igienisti dentali rappresenta una garanzia per la qualità delle cure e per l’accessibilità dei servizi di prevenzione. Da qui la contestazione dell’interpretazione restrittiva della necessaria “compresenza” fisica e funzionale dell’odontoiatra, considerata un limite allo sviluppo di modelli assistenziali innovativi basati sulla prossimità e sulla presa in carico preventiva del cittadino.
La nota esprime inoltre preoccupazione per quella che viene definita una visione conservatrice dei modelli professionali, che rischierebbe di ostacolare l’innovazione organizzativa e di limitare la libera scelta dei cittadini nell’accesso alle prestazioni preventive.
Altro punto contestato riguarda il riferimento della sentenza a un presunto rischio per la sicurezza del paziente. Secondo la Federazione, tale affermazione non troverebbe un adeguato supporto scientifico e normativo. Le prestazioni tipiche dell’Igienista dentale, come l’ablazione del tartaro e l’educazione sanitaria, vengono infatti descritte come attività a rischio estremamente basso e ampiamente raccomandate dalle linee guida ministeriali per la prevenzione delle patologie del cavo orale e delle loro possibili conseguenze sistemiche.
Per la FNO TSRM e PSTRP, imporre in modo generalizzato l’obbligo di compresenza dell’odontoiatra per tutte le attività dell’Igienista dentale rappresenterebbe una misura sproporzionata e non adeguatamente giustificata.
La Federazione contesta infine anche l’interpretazione attribuita al termine “indicazione”, ritenendo che esso non implichi una subordinazione professionale. L’indicazione terapeutica, viene sottolineato, definisce l’opportunità del trattamento, mentre l’esecuzione della prestazione resta affidata all’autonomia tecnica e professionale dell’Igienista dentale, nel rispetto dei principi che regolano l’esercizio delle professioni sanitarie.
Alla luce di queste considerazioni, la Federazione nazionale e la Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali confermano il proprio impegno nella tutela dell’autonomia professionale, annunciano la valutazione di ulteriori iniziative nelle sedi istituzionali e giurisdizionali competenti e si dichiarano disponibili ad aprire un confronto con il Ministero della Salute e con le Regioni per individuare modelli organizzativi in grado di valorizzare le competenze di tutte le professioni coinvolte.
Nel comunicato viene infine richiamato quanto evidenziato sia nella sentenza del Tar Marche sia nella precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020: la necessità di un intervento legislativo chiarificatore che tenga conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle opportunità terapeutiche oggi disponibili, aggiornando il quadro normativo alle esigenze della pratica clinica contemporanea e ai bisogni di salute dei cittadini.
03 Giugno 2026
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