L’Igienista dentale non può aprire uno studio autonomo. Il Tar Marche accoglie la linea della Commissione Albo Odontoiatri nazionale

L’Igienista dentale non può aprire uno studio autonomo. Il Tar Marche accoglie la linea della Commissione Albo Odontoiatri nazionale

L’Igienista dentale non può aprire uno studio autonomo. Il Tar Marche accoglie la linea della Commissione Albo Odontoiatri nazionale

Le prestazioni dell’igienista, spiegano i giudici, devono essere rese “su indicazione medica e in compresenza (almeno spaziale) dell’odontoiatra”, che può anche svolgere prestazioni di igiene dentale. Ciò “a tutela della salute del paziente”. IL DOCUMENTO

Le prestazioni dell’Igienista dentale devono essere rese su indicazione e con la compresenza dell’Odontoiatra. A ribadirlo, confermando quindi che gli Igienisti non possono aprire studi professionali autonomi, è il Tar Marche, con la sentenza n° 752 del 1° giugno scorso, emessa a seguito del ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP.

“Il giudizio – commenta il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Andrea Senna – si è concluso con il pieno accoglimento della linea consolidata della FNOMCeO e della CAO nazionale e ha stabilito principi importanti. In primo luogo, il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020, che ha ben chiarito che è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’Igienista dentale e quella del Medico Odontoiatra. Come riportato nel testo della Sentenza stessa: ‘Ciò a tutela della salute del paziente, potendo il Medico, qualora presente, prontamente intervenire in casi di urgenza o di necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, dove ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere’”.

“In seconda istanza – continua Senna – i giudici hanno precisato che non si si concretizza il paventato assorbimento delle competenze professionali dell’Igienista dentale da parte degli Odontoiatri o dei Medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’Odontoiatria con la prevista possibilità che anche questi ultimi possano effettuare le prestazioni d’igiene dentale. E questo dal momento che ‘tale previsione, oltre a rispondere al principio del più contiene il meno, nel senso che sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario, è sostanzialmente volta a fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia’ esorbitando dalle competenze dell’igienista e richiedendo il necessario coinvolgimento della figura medica”.

03 Giugno 2026

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