Nursind: “Diamo una lettura diversa della sentenza che ci riguarda”
abbiamo letto il comunicato sulla sentenza del tribunale di Roma che ci riguarda. Mi permetto di dare una lettura diversa da quella riportata nell’articolo e, a supporto di tale lettura, rimando al testo della sentenza affinché ciascuno si possa fare un autonomo parere.
È vero, il ricorso da noi presentato è stato respinto. Avevamo chiesto al giudice del tribunale di Roma prima in via cautelare (ordinanza di rigetto 5498/2019 del 17/01/2019) e poi in via ordinaria (sentenza 8444 del 4/10/2019), di dichiarare il diritto di Nursind a partecipare ai lavori della Commissione paritetica istituita dall’art. 12 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018 ritenendo che i lavori di tale commissione non fossero “code contrattuali” del contratto stesso ma costituissero dei lavori preparatori per il successivo contratto nazionale 2019-2021 – come affermato dal Presidente dell’Aran all’ultima riunione della commissione stessa – e quindi rientrassero nell’alveo della partecipazione riservata non ai semplici firmatari ma ai rappresentativi.
Il problema della partecipazione ai lavori della Commissione si è posto, infatti, perché Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, è stato l’unico sindacato che deliberatamente e motivatamente ha deciso di non sottoscrivere il CCNL 21 maggio 2018.
Il giudice, nella recente sentenza, ha ribadito quindi la posizione assunta nel giudizio cautelare di gennaio e ribadisce che c’è un legame tra la firma del contratto nazionale e la contrattazione “integrativa” (considerando i lavori della commissione un “completamento della disciplina dettata dal livello nazionale”) per cui solo chi firma il contratto nazionale ha diritto a partecipare agli altri livelli di contrattazione. Questo sembrerebbe confermare la giusta esclusione di Nursind.
Tuttavia, ed è questo l’aspetto di novità, a conclusione del Suo giudizio il Giudicante, a supporto delle proprie tesi, riporta il fatto che Nursind, nel corso del processo, ha sottoscritto la sezione ricercatori (CCNL relativo al personale del comparto sanità sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria firmato l’11 luglio 2019) e pertanto la sua convocazione alla prosecuzione dei lavori non farebbe che confermare l’impianto logico della sentenza, che solo i firmatari possono partecipare ai livelli integrativi di contrattazione. Evidentemente il Giudice ritiene che la firma della sezione contrattuale sia sufficiente a garantire questo diritto al Nursind che non ha e non ha mai dichiarato l’intenzione di sottoscrivere il CCNL del 21 maggio 2019.
Così, a nostro parere, vanno lette le conclusioni: “Ritiene, infine, il Giudicante che non possa neppure assumere rilevanza, la circostanza evidenziata dalla O.S. ricorrente in sede di note, concernente il fatto che, in data 10.9.2019, la medesima sia stata convocata (cosa in realtà non avvenuta ma ipotizzata dal giudice, ndr.) per la prosecuzione dei lavori della Commissione paritetica ex art. 12 CCNL, in quanto ricollegabile proprio alla pregressa sottoscrizione dell’accordo collettivo, seppure relativo alla sezione ricercatori, del medesimo CCNL Comparto sanità. Tale circostanza infatti, oltre ad essere intervenuta nel corso del processo, non fa che confermare la stretta correlazione fra la sottoscrizione del ccnl e la partecipazione alle successive fasi, dallo stesso previste e regolate.”
Da parte nostra lo consideriamo un precedente importante che, anche se il ricorso ci è stato respinto, dà conferma di un aspetto fondamentale mai trattato prima da alcun giudice: la firma della sola sezione contrattuale è sufficiente per la partecipazione alla contrattazione integrativa.
Questa è la lettura che noi diamo alla sentenza di un importante tribunale – seppur un primo grado – e questa lettura la sosterremo in tutte le sedi.
Andrea Bottega
Segretario nazionale Nursind
09 Ottobre 2019
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