Assegnazione sedi farmacie. Consiglio di Stato: “Su valutazione punteggio discrezionalità amplissima, e non sindacabile, delle commissioni esaminatrici”

Assegnazione sedi farmacie. Consiglio di Stato: “Su valutazione punteggio discrezionalità amplissima, e non sindacabile, delle commissioni esaminatrici”

Assegnazione sedi farmacie. Consiglio di Stato: “Su valutazione punteggio discrezionalità amplissima, e non sindacabile, delle commissioni esaminatrici”
È quanto affermato dai Giudici che, con la sentenza n. 6056 del 2018, hanno respinto il ricorso di una farmacista che lamentava la mancata valutazione di un “corso di perfezionamento biennale” in omeopatia e di alcuni “corsi di aggiornamento professionale”. Per la valutazione dei corsi di aggiornamento, la Commissione, a ciò espressamente abilitata dal bando, ha ritenuto di subordinare la rilevanza dei corsi al requisito del superamento di un esame finale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6056 del 2018, pubblicata il 24 ottobre, si è pronunciato sulla valutazione, nell’ambito dei concorsi straordinari per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, di alcuni titoli. In particolare, la ricorrente lamentava la mancata valutazione di un “corso di perfezionamento biennale” in omeopatia e di alcuni “corsi di aggiornamento professionale”.

I Giudici, respingendo il ricorso, hanno affermato che “l’art. 8 del bando di concorso faceva espressamente rinvio al Dpc, n. 298/1994, recante il regolamento per la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione delle sedi farmaceutiche. Il medesimo articolo 8 della lex specialis investiva, altresì, la Commissione esaminatrice del compito di determinare i criteri integrativi per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente”.

Nella sentenza si rammenta, inoltre, che le commissioni esaminatrici, nel fissare i parametri di valutazione e nel giudicare le prove di esame o di concorso, esercitano un’amplissima discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo, salvo i casi di vizi di legittimità per violazione delle regole procedurali e per eccesso di potere.

Nello specifico, rispetto alla mancata valutazione del “corso di perfezionamento biennale” in omeopatia, il Collegio rileva come l’impostazione privilegiata dalla Commissione si muova essenzialmente nel solco tracciato dal richiamato Dpcm che, quanto ai titoli di studio, circoscrive l’ambito dei titoli di perfezionamento post lauream perimetrandolo in funzione, da un lato, dei soggetti accreditati al loro rilascio e, dall’altro, dell’attinenza con l’attività di settore. Ed, invero, l’articolo 6 comma 1 del d.p.c.m. 298/1994 assegna rilievo alle specializzazione universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche”.

Allo stesso modo, per la valutazione dei corsi di aggiornamento, la Commissione, a ciò espressamente abilitata dal bando, ha ritenuto di subordinare la rilevanza di siffatti corsi al requisito del superamento di un esame finale.

26 Ottobre 2018

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