Concessioni farmaceutiche. La Corte UE esclude l’esonero totale dalla Direttiva 2014/23/UE

Concessioni farmaceutiche. La Corte UE esclude l’esonero totale dalla Direttiva 2014/23/UE

Concessioni farmaceutiche. La Corte UE esclude l’esonero totale dalla Direttiva 2014/23/UE
La Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza C-715/23, ha chiarito che l’attività di gestione di una farmacia, pur rientrando tra i “servizi sociali e altri servizi specifici” soggetti a un regime semplificato, non può essere esclusa completamente dall’applicazione della Direttiva 2014/23/UE. Le concessioni per tali servizi devono comunque rispettare principi come trasparenza e non discriminazione, nonché gli obblighi minimi di pubblicazione previsti dalla direttiva.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 10 luglio 2025 nella causa C‑715/23 (cliccare qui), relativa al procedimento Farmacija d.o.o. contro l’ObÄ�ina Benedikt (Comune di Benedikt, Slovenia), si è espressa sull’applicazione della Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione relativamente ai servizi farmaceutici.

Tale questione è stata affrontata nell’ambito di una controversia tra la Farmacija d.o.o., una società a responsabilità limitata, e l’ObÄ�ina Benedikt (Comune di Benedikt, Slovenia), in merito al rilascio da parte di quest’ultimo di un’autorizzazione alla gestione di una succursale di una farmacia sul suo territorio, senza previa pubblicazione di un bando di concessione.

La sentenza in esame verte sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

In particolare, con la prima questione il Giudice di rinvio ha chiesto di chiarire se l’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23 debba essere interpretato nel senso che l’attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all’uso corretto e sicuro di tali medicinali, rientri nella nozione di «servizi non economici d’interesse generale», esclusi dal campo di applicazione della Direttiva.

Per la Corte, l’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che l’attività di gestione di una farmacia, sebbene rivesta un evidente interesse pubblico per la salute, non rientra nella nozione di «servizi non economici d’interesse generale» di cui alla suddetta disposizione.

La nozione di «servizi non economici d’interesse generale», infatti, comprende due elementi cumulativi:
a) la fornitura a fini di interesse generale;
b) un carattere non economico.

Con riferimento specifico alle farmacie, la Corte ha precisato che l’attività di una farmacia costituisce esercizio di un’attività economica e che un farmacista persegue l’obiettivo della realizzazione di utili, benché si presuma che egli gestisca la farmacia tenendo conto della sua formazione, della sua esperienza professionale e della responsabilità ad esso incombente in base alle regole normative o deontologiche.

Con la sua seconda questione, il Giudice di rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se l’attività di gestione di una farmacia rientri nella nozione di “servizi sociali e altri servizi specifici” di cui all’articolo 19 della Direttiva 2014/23/UE.

La Corte ha stabilito che l’attività di gestione di una farmacia rientra nei “servizi sociali e altri servizi specifici” ai sensi dell’articolo 19. Questo perché i servizi farmaceutici corrispondono al codice CPV 85149000-5, che è incluso nella categoria dei “servizi sanitari, sociali e servizi correlati”, elencati nell’allegato IV della Direttiva.

Inoltre, l’articolo 19 della Direttiva 2014/23 prevede un regime particolare per le concessioni riguardanti i «servizi sociali e altri servizi specifici». Infatti, tale Direttiva prevede un «regime alleggerito» per tali servizi, come precisato al considerando 36, dal momento che detti servizi sono esentati dall’applicazione integrale della Direttiva stessa.

Ciò significa che, pur dovendo rispettare i principi fondamentali come la trasparenza e la non discriminazione, a tali concessioni si applicano solo gli obblighi previsti dagli articoli 31, paragrafo 3 (relativo a trasparenza e informazioni minime), 32 (pubblicazione degli avvisi), 46 (regole per la selezione e l’aggiudicazione) e 47 (criteri di aggiudicazione) della Direttiva 2014/23/UE.

In particolare, da un lato, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a rendere nota l’aggiudicazione prevista unicamente mediante un avviso di preinformazione che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, della Direttiva stessa, contiene le informazioni di cui all’allegato VI di quest’ultima. D’altro lato, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni, previsti all’articolo 32 della medesima Direttiva, possono essere raggruppati su base trimestrale e devono contenere le informazioni di cui all’allegato VIII di quest’ultima qualora riguardino servizi siffatti.

Questa pronuncia, pertanto, risulta di fondamentale importanza per la corretta gestione delle procedure relative all’affidamento di servizi farmaceutici, le quali dovranno avvenire nel rispetto del regime specifico previsto per i “servizi sociali e altri servizi specifici”, non potendosi escludere totalmente l’applicazione della Direttiva o del regime ordinario delle concessioni. Questo implica, tra l’altro, il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per tale categoria di servizi.

28 Luglio 2025

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