Farmacia. Consiglio di Stato revoca chiusura farmacia disposta dal Comune di Roma

Farmacia. Consiglio di Stato revoca chiusura farmacia disposta dal Comune di Roma

Farmacia. Consiglio di Stato revoca chiusura farmacia disposta dal Comune di Roma
Il Consiglio di Stato riforma una precedente ordinanza del Tar Lazio che aveva negato la riapertura in attesa della chiusura della vertenza tra una farmacia e il Comune, ritenendo che “nelle more, vada accordata preferenza all’interesse dell’appellante in ragione degli effetti pregiudizievoli irreversibili che la chiusura della farmacia, anche per periodi non lunghi, può determinare, da ritenersi prevalenti su quelli a presidio dei quali si pone la qui avversata misura di ritiro”.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5105 del 19 ottobre 2018, ha riformato l’ordinanza del Tar Lazio n. 5488 del 17 settembre 2018, che ha negato in via cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui Roma Capitale ha annullato d’ufficio, disponendo la chiusura immediata della farmacia, l’autorizzazione rilasciata l’anno precedente a due vincitrici in forma associata di una sede romana “in qualità di co-titolari” della sede stessa gestita dalla s.a.s. tra le stesse formata (All.ti 1 e 2).

Il Tar Lazio aveva ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta dalle ricorrenti, una delle quali professore universitario associato a tempo pieno, sul presupposto che l’autorizzazione annullata si riferisce all’apertura e all’esercizio della sede farmaceutica assegnata ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che le contitolari hanno concorso “per la gestione associata, sommando i titoli posseduti”, con la conseguenza che “la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”.

Il giudice di primo grado ha ritenuto inconferente l’argomentazione allegata dalla ricorrente, secondo la quale avrebbe potuto mantenere il rapporto di lavoro quale professore associato non essendo coinvolta nella gestione della farmacia, in quanto “la previsione normativa richiamata appare stabilire una correlazione necessaria tra contitolarità e cogestione della farmacia, quale conseguenza della partecipazione congiunta alla procedura per l’assegnazione della sede”.

Il Consiglio di Stato, con la citata ordinanza, in riforma dell’ordinanza cautelare impugnata, ha ritenuto che “nelle more, vada accordata preferenza all’interesse dell’appellante in ragione degli effetti pregiudizievoli irreversibili che la chiusura della farmacia, anche per periodi non lunghi, può determinare, da ritenersi prevalenti su quelli a presidio dei quali si pone la qui avversata misura di ritiro”.

In virtù della succitata ordinanza, pertanto, le due ricorrenti potranno continuare a gestire l’esercizio sino alla definizione del giudizio di primo grado pendente dinanzi al Tar Lazio.

25 Ottobre 2018

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