Fattura elettronica. Garante privacy: “Ancora criticità, non vengano emesse in nessun caso”

Fattura elettronica. Garante privacy: “Ancora criticità, non vengano emesse in nessun caso”

Fattura elettronica. Garante privacy: “Ancora criticità, non vengano emesse in nessun caso”
Il Decreto Fiscale ha introdotto un temporaneo regime derogatorio per il periodo di imposta 2019. In ogni caso il Garante ha ingiunto all’Agenzia delle entrate di dare istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa. IL PROVVEDIMENTO

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 511 del 20 dicembre, preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Si rammenta che, a seguito dell’interrogazione presentata da alcuni deputati appartenenti al gruppo di Forza Italia, tra cui il Presidente della Fofi, On. Andrea Mandelli, è stato attivato un tavolo tecnico congiunto, tra l’Agenzia delle entrate, il Ministero delle Economie e delle Finanze ed il Garante della Privacy, per esaminare le criticità rilevate dal Garante stesso. Tale tavolo ha visto coinvolti anche l’ Agenzia per l’Italia digitale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e l’Associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

Nel provvedimento in oggetto si segnala che il nuovo sistema di e-fattura, a differenza di quello originariamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate, prevede che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall’Autorità.

Per quanto concerne le fatture elettroniche emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, nella recente L. 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, con l’art 10 –bis, è stato introdotto un temporaneo regime derogatorio che il periodo di imposta 2019.

Al riguardo, il Garante ha rilevato che permangono alcune criticità, già oggetto di segnalazione ed ha ingiunto all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.

27 Dicembre 2018

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