Il Tar Lazio, Sezione Terza Quater, ha accolto il ricorso presentato da alcuni presidenti di Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista contro il diniego opposto dalla FNOFI alla richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale in relazione al cosiddetto “caso OFI Messina”. La sentenza interviene su una vicenda interna alla Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista, nata a seguito di una segnalazione relativa alla gestione amministrativa dell’Ordine territoriale siciliano.
La decisione, tuttavia, presenta un doppio profilo. Da un lato il Tar annulla il diniego, ritenendo che il presidente della Federazione non potesse rifiutare la convocazione una volta verificata la presenza dei presupposti formali previsti dal regolamento. Dall’altro, lo stesso Collegio precisa che la questione sottoposta dai ricorrenti non rientrava nelle competenze specifiche del Consiglio nazionale, ma era riconducibile alle attribuzioni del Comitato centrale. Proprio su questo secondo aspetto si concentra la replica della FNOFI, che in una nota agli iscritti mette in guardia da quelle che definisce “irresponsabili e distorte interpretazioni” della sentenza.
La vicenda prende avvio il 9 dicembre 2024, quando un componente dimissionario del Collegio dei revisori dell’OFI di Messina invia una segnalazione a tutti i presidenti degli OFI, al presidente FNOFI e al Ministero della Salute, rappresentando una serie di presunte gravi violazioni nella gestione amministrativa dell’Ordine siciliano. A seguito di quella segnalazione, alcuni presidenti di Ordini territoriali chiedono, con nota del 12 dicembre 2024, la convocazione urgente di un’adunanza straordinaria del Consiglio nazionale.
L’ordine del giorno proposto prevedeva una relazione del presidente della Federazione sulla situazione dell’OFI Messina e sulle misure adottate, oltre a un confronto sugli obblighi regolamentari degli OFI e della FNOFI a garanzia dei principi di veridicità, correttezza e rispetto delle norme generali di contabilità e amministrazione degli enti pubblici.
La FNOFI aveva prima comunicato un preavviso di diniego, il 7 gennaio 2025, e poi confermato il no con nota del 26 febbraio 2025. Nella motivazione, la Federazione aveva sostenuto che i poteri di coordinamento e vigilanza sui singoli Ordini territoriali spettassero al Comitato centrale e non al Consiglio nazionale. Secondo la FNOFI, inoltre, una convocazione automatica avrebbe potuto comprimere l’autonomia degli Ordini territoriali ed esporre la Federazione a rischi di contenzioso.
I ricorrenti hanno quindi impugnato il diniego, sostenendo la violazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento FNOFI. A loro giudizio, una richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio nazionale, motivata e corredata dagli argomenti da inserire all’ordine del giorno, avrebbe imposto al presidente della Federazione di convocare l’adunanza entro venti giorni, senza alcun potere discrezionale di filtro sull’opportunità della riunione.
Il Tar, nel ricostruire il quadro normativo e regolamentare, ricorda che il Consiglio nazionale della FNOFI è composto dai presidenti degli Ordini territoriali, mentre il Comitato centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo agli Ordini. Il Regolamento FNOFI prevede che il Consiglio nazionale possa riunirsi in adunanza straordinaria quando ciò sia necessario per esigenze della professione e stabilisce che la convocazione possa essere disposta dal presidente, dal Comitato centrale oppure su richiesta di almeno un sesto dei componenti del Consiglio nazionale.
Per i giudici, la questione del “caso Messina”, così come prospettata nella richiesta di convocazione, atteneva soprattutto a profili di “corretta gestione amministrativa locale” e dunque non riguardava direttamente le esigenze della professione di fisioterapista unitariamente considerata. In questo senso, la sentenza afferma che la materia non rientrava nelle competenze specifiche del Consiglio nazionale, ma era riconducibile alle competenze del Comitato centrale, che se ne era già occupato.
È proprio questo il passaggio valorizzato dalla FNOFI nella nota agli iscritti. La Federazione sottolinea che il Tar ha accolto il ricorso perché il regolamento non esplicita una facoltà di diniego da parte del presidente, definita nella nota come un “vulnus regolamentare”, ma ha al tempo stesso ribadito “con chiarezza” che la materia oggetto della richiesta non era di competenza del Consiglio nazionale, bensì del Comitato centrale.
Il punto decisivo della pronuncia resta però l’interpretazione dell’articolo 9 del Regolamento FNOFI. Secondo tale disposizione, nel caso di convocazione richiesta dai componenti del Consiglio nazionale, il presidente “è tenuto” a indire e fissare l’adunanza entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Per il Tar, questa formulazione non lascia spazio a un potere di valutazione preventiva nel merito degli argomenti proposti.
Il Collegio afferma quindi che, una volta ricevuta una richiesta proveniente da un numero di componenti conforme alla norma e completa dell’indicazione degli argomenti da inserire all’ordine del giorno, il presidente è obbligato a indire l’adunanza straordinaria nel termine previsto. Non può, invece, negare la convocazione valutando preventivamente se le questioni sollevate rientrino o meno nelle attribuzioni del Consiglio nazionale.
Da qui l’illegittimità del diniego. Il presidente, conclude il Tar, non avrebbe potuto respingere la richiesta in presenza dei due presupposti regolamentari: la provenienza dal numero minimo previsto di componenti del Consiglio nazionale e l’indicazione puntuale degli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Il ricorso viene quindi accolto per il primo motivo, ritenuto assorbente, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e novità delle questioni esaminate.
Nella propria replica, la FNOFI contesta alcune letture della decisione diffuse, a suo dire, da rappresentanti degli Ordini che avevano proposto il ricorso. Secondo la Federazione, parlare di “vittoria della democrazia” o di ripristino di principi costituzionali violati non troverebbe fondamento nel testo della sentenza e risponderebbe piuttosto a una volontà politica di ledere l’immagine e il decoro del Comitato centrale, della Federazione, del suo presidente e dell’intera comunità professionale.
La FNOFI rivendica inoltre che il presidente, respingendo la richiesta di Consiglio nazionale straordinario, avrebbe inteso difendere “le regole democratiche, la libertà e le prerogative del Comitato centrale”, proprio sulla base della mancanza di competenza del Consiglio nazionale sul tema, profilo che la Federazione ritiene confermato dallo stesso Tar.
La Federazione annuncia infine che, attraverso il Comitato centrale, assumerà ogni iniziativa necessaria al “ripristino della verità” e a una corretta comunicazione istituzionale, nonché alla salvaguardia della propria immagine e del proprio decoro. Al tempo stesso, precisa che la sentenza sarà rispettata “con precisione”, anche nella parte in cui richiama il riparto delle competenze tra Consiglio nazionale e Comitato centrale.
Resta quindi un esito articolato: il Tar impone la convocazione del Consiglio nazionale quando ricorrano i requisiti formali previsti dal regolamento, ma conferma che il merito della questione amministrativa legata all’OFI Messina non apparteneva alle competenze specifiche del Consiglio nazionale. Ed è su questa distinzione che si gioca ora la lettura politica e istituzionale della sentenza all’interno della Federazione dei fisioterapisti.