Il Consiglio di Stato interviene sull’incompatibilità e l’inconferibilità dei dirigenti sanitari

Il Consiglio di Stato interviene sull’incompatibilità e l’inconferibilità dei dirigenti sanitari

Il Consiglio di Stato interviene sull’incompatibilità e l’inconferibilità dei dirigenti sanitari
Non sussiste incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una Asl e la carica di consigliere comunale. L’incompatibilità resta con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. Lo stabilisce una sentenza del giudice amministrativo che pone fine ad una vicenda interpretativa nata nel 2013.

Il Consiglio di Stato, sez. III con sentenza 12 novembre 2014 n. 5583ha stabilito che, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.90, deve ritenersi che non sussista incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una Asl e la carica di consigliere comunale.
 
Infatti, l’art. 14 del decreto legislativo n. 39/2013 (emesso in attuazione della delega di cui alla legge n. 109/2012, art. 1, commi 49 e 50), rubricato «Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali», prevede l’incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario; con la conseguenza che il legislatore delegante, e di riflesso quello delegato, hanno inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate “dirigenziali”.
 
 Ha osservato la Sez. III che nella specie occorreva partire dalla considerazione che le norme che impongono limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini – e fra queste quelle in materia di incompatibilità – sono di stretta interpretazione.
Ciò premesso, è stato osservato che il decreto legislativo n. 39/2013 all’art. 12, dispone, fra l’altro, l’incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».
È a questa disposizione che si era nella specie riferita l’Asl nel contestare l’incompatibilità all’appellante, quale dirigente medico di una struttura complessa. Va però osservato che, a fronte della citata formulazione generica dell’art. 12, vi è il successivo art. 14 intitolato «Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali» ed il cui disposto prevede l’incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
 
Appare chiaro ed inequivocabile, dunque, che il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per il personale delle Aziende sanitarie locali; ed ha fatto ciò in pedissequa applicazione del criterio imposto dalla legge delega, e precisamente dall’art. 1, comma 50, lettera (d). Questo prevede esplicitamente una disciplina apposita per il personale delle Asl e delle Aziende ospedaliere.
Peraltro, se i dirigenti medici delle Asl rientrassero automaticamente nella previsione generale dell’art. 12 del decreto delegato, come ha affermato il Tar, vi rientrerebbero anche, e a maggior ragione, i titolari dei tre incarichi di vertice. Non vi sarebbe stato dunque bisogno di dettare una disciplina specifica per “comprendere” nel regime dell’incompatibilità questi ultimi.
Pare dunque di assoluta evidenza che il legislatore delegante, e di riflesso quello delegato, abbiano inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate “dirigenziali”.
 
La sentenza del Consiglio di Stato pone fine ad una vicenda interpretativa nata da un parere della Civit (ora Anac). La Civit, si era espressa con parere del 15 luglio 2013 ritenendo, tuttavia, l’applicabilità dell’art. 12 del decreto legislativo 39/2013, concludendo che: 
a) il d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica);
b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame;
c) applicabilità della normativa in esame ai dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse,  tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 bis e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa.
 
Tale posizione non appariva comunque condivisibile, nemmeno in riferimento all’articolo 12, in quanto per i titolari di incarico di struttura sanitaria, complessa o semplice che sia, non si realizza la fattispecie prevista dal decreto legislativo, cioè “l'esercizio in via esclusiva delle competenze di  amministrazione e gestione”, con particolare riferimento al profilo relativo all’esercizio di competenze di “amministrazione”.


 


Tiziana Frittelli

Tiziana Frittelli

18 Novembre 2014

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