Infortuni sul lavoro e certificati on line. I chiarimenti del Ministero: “Medici hanno 48 ore di tempo per trasmissione”. La circolare

Infortuni sul lavoro e certificati on line. I chiarimenti del Ministero: “Medici hanno 48 ore di tempo per trasmissione”. La circolare

Infortuni sul lavoro e certificati on line. I chiarimenti del Ministero: “Medici hanno 48 ore di tempo per trasmissione”. La circolare
In una circolare alcuni chiarimenti sul Decreto che obbliga ‘qualunque medico che presti assistenza ad un lavoratore infortunato a trasmettere on line il certificato’. Norma “non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico”. Entro 48 h camici bianchi invieranno il documento presso la struttura di appartenenza. LA CIRCOLARE

Infortuni sul lavoro e certicazione on line? Il medico che presta prima assistenza avrà 48 ore di tempo per trasmettere il certificato all’Istituto assicuratore. Così il Ministero della Salute in un uno dei passaggi di una circolare in cui risponde alla richiesta di chiarimenti della Fnomceo sulle nuove norme previste dal decreto legislativo 151/2015 che hanno introdotto numerose novità in merito alla certificazione sanitaria in ambito lavorativo.
 
In particolare la FNOMCeO che aveva chiesto una proroga, aveva evidenziato come “l’art 21, stabilendo che il primo medico che assista una vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia obbligato ad effettuare l’invio telematico della relativa certificazione, che diventa equivalente ad una denuncia di infortunio”, ponesse problemi di carattere tecnico e pratico, “quali la necessità di accreditamento per tutti gli iscritti agli albi al sistema telematico INAIL per l’invio delle certificazioni, e l’onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell’eventualità di un possibile evento di soccorso”.
 
Al quesito il Ministero risponde “al fine di assicurare una corretta ed univoca lettura delle predette disposizioni”
 
“Preliminarmente – rileva la circolare – va precisato che il generico riferimento a “qualunque medico”, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. E’ da ritenere infatti che il riferimento a “ qualunque medico” è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.
 
Per questa ragione per il Ministero “ne consegue che l’intervento di prima assistenza, realizzandosi all’interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico. Per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza”.
 
I tempi. “Limitandosi la norma – conclude la circolare – a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del D.l.gs 81/08, nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata”.

22 Marzo 2016

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