Non farsi trovare a casa dal medico quando si è assenti dal lavoro per malattia può costare caro

Non farsi trovare a casa dal medico quando si è assenti dal lavoro per malattia può costare caro

Non farsi trovare a casa dal medico quando si è assenti dal lavoro per malattia può costare caro
L’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti non va preso sottogamba. Il caso di un impiegato delle Poste (arrivato fino in Cassazione) che si era assentato nelle ore di reperibilità per portare il figlio al pronto soccorso ma senza avvertire l’amministrazione come previsto dalla normativa in materia

Le visite mediche fiscali  possono essere disposte d’ufficio dall’INPS  o su richiesta dei datori di lavoro per i dipendenti dei settori privato e pubblico che siano assenti dal lavoro per malattia.
 
Durante tutto il periodo di prognosi, il lavoratore è obbligato a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.
 
La disciplina delle visite mediche di controllo è, in parte, differenziata per i lavoratori dei due settori.
 
Lavoratori del settore privato
Fasce di reperibilità: ore 10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00.
 
Il lavoratore  privato che non abbia esenzione dalla reperibilità,  può assentarsi dall’abitazione comunicata soltanto nelle seguenti circostanze:
• necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli delle fasce orarie di reperibilità;
• provati gravi motivi personali o familiari;
• cause di forza maggiore.
 
Lavoratori del settore pubblico
Fasce di reperibilità: ore 09.00 – 13.00 /15.00 – 18.00.
 
Ai sensi del Art. 18, Modifiche all'articolo 55-septies del decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165  comma d) il lavoratore pubblico che non abbia esenzione dalla reperibilità, può allontanarsi  dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità  per  effettuare visite mediche,  prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o  per   altri giustificati motivi, che devono essere documentati a richiesta, ed è tenuto a darne preventiva comunicazione  all'amministrazione  che,  a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.
 
Queste disposizioni sono state applicate nella recente sentenza della Corte di Cassazione n.24492,  01/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 01/10/2019:
 
Il signor M. G., dipendente postale assente dal lavoro per malattia, il 6 marzo 2010 alle ore 4.30 accompagna in Pronto Soccorso il figlio di sette anni per l’insorgenza di un’orticaria idiopatica, con dimissione alle 4.59 e conseguente ricovero ospedaliero (o visita di controllo) del bambino  alcune ore più tardi.
 
Alle ore 11.35 dello stesso giorno, il medico fiscale inviato dall’INPS verbalizza l’assenza, non comunicata preventivamente al datore di lavoro,  del paziente dalla propria abitazione,  cui consegue una sanzione disciplinare economica irrogata da Poste Italiane.
 
Sia in sede disciplinare che processuale il signor M. G.  giustifica la mancata reperibilità sostenendo l’urgenza e l’imprevedibilità dell’evento occorso al figlio.
 
Il giudizio di primo grado legittima la sanzione di Poste Italiane e viene successivamente confermata dalla  Corte di Appello di Roma con sentenza n. 10355/2014. La Corte Territoriale ritiene non giustificata la motivazione addotta dal paziente, poiché la circostanza riferita avrebbe potuto giustificare l’assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale, quindi alle ore 11.35, mentre il ricovero è avvenuto a fine mattinata senza caratteristiche di urgenza. Inoltre, non era stata neppure riferita l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il minore. 
 
La situazione non precludeva comunque  la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.
 
L’assicurato ricorre quindi alla Corte di Cassazione, affidandosi al “giustificato motivo” di assenza durante le fasce orarie di reperibilità (L. n. 463 del 1983, art. 5, comma 14, conv. in L. n. 638 del 1983 (art. 360 c.p.c., n. 3) ed all’ intento persecutorio da parte del datore di lavoro consistente in ripetute visite fiscali domiciliari, tale da causare un aggravamento della malattia del dipendente. Erano state richieste tre visite di controllo domiciliare nei giorni 22 febbraio 2010, 5 marzo 2010 e una terza 6 marzo 2010.
 
La Suprema Corte con sentenza n. 24492 dell’1/10/2019 dichiara inammissibile il ricorso in quanto non vi è nesso tra il momento dell’urgenza, pur sussistente nel momento dell’accesso al Pronto Soccorso, e l’assenza, peraltro non comunicata al datore di lavoro, durante la fascia di reperibilità antimeridiana.
 
Quanto all’ipotesi di danni indotti dal comportamento datoriale, la questione è del tutto estranea al thema decidendum della fattispecie in esame.
 
Maria Parisi
Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale

Maria Parisi

14 Gennaio 2020

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