Parafarmacie. Antitrust: “Regioni non possono escluderle da convenzioni per vendita dispositivi medici, prodotti per diabetici e alimenti a fini medici specifici”

Parafarmacie. Antitrust: “Regioni non possono escluderle da convenzioni per vendita dispositivi medici, prodotti per diabetici e alimenti a fini medici specifici”

Parafarmacie. Antitrust: “Regioni non possono escluderle da convenzioni per vendita dispositivi medici, prodotti per diabetici e alimenti a fini medici specifici”
La decisione adottata il 13 settembre scorso e pubblicata oggi sul bollettino dell’Authority. “La prassi adottata da alcune Regioni che rifiutano di convenzionarsi con le parafarmacie per la vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici specifici sia suscettibile di una valutazione negativa sul piano concorrenziale, in quanto attua una discriminazione tra diversi canali di vendita”. IL DOCUMENTO.

Facendo seguito a due denunce pervenute da parte di una parafarmacia della provincia di Sassari e della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto alle Regioni di non escludere le parafarmacie da eventuali convenzioni e accordi territoriali per la distribuzione a carico del Ssn dei dispositivi medici, dei prodotti per diabetici e degli alimenti per fini medici specifici.
 
L’Antitrust osserva come “escludere le parafarmacie dalla possibilità – riconosciuta alle farmacie – di offrire prodotti e servizi idonei ad ampliare la gamma della propria offerta al pubblico, e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita, sia lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza”.
 
“Tali considerazioni – per l’Authority – valgono anche in ordine all’esclusione delle parafarmacie dalla distribuzione e vendita di dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici”.
 
L’Autorità ritiene, infatti, che “la prassi adottata da alcune Regioni che rifiutano di convenzionarsi con le parafarmacie per la vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici specifici sia suscettibile di una valutazione negativa sul piano concorrenziale, in quanto attua una discriminazione tra diversi canali di vendita, che comporta una riduzione della gamma dell’offerta al pubblico da parte delle parafarmacie e specularmente causa un pregiudizio ai consumatori in termini di limitazione del numero dei punti vendita presso i quali rinvenire un determinato prodotto”.
 
“Tale discriminazione – scrive ancora l’Antitrust – non trova il proprio fondamento nella disciplina applicabile. Non è rinvenibile, infatti, nell’ordinamento appena richiamato alcuna norma che disciplini in maniera tassativa i canali di vendita dei dispositivi medici, dei prodotti per diabetici e di altri prodotti sanitari o che disponga che solo le farmacie possano convenzionarsi con il S.S.N. o il S.S.R. al fine di erogare gratuitamente tale tipologia di prodotti agli aventi diritto”.
 
“Al contrario – spiega ancora l’Authority – l’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 prevede che le farmacie possono erogare presidi medico chirurgici, prodotti dietetici ed altri prodotti sanitari a carico del S.S.N., ma non stabilisce alcuna riserva legale in favore delle stesse. Inoltre, le Regioni possono, tramite degli accordi stipulati a livello locale, erogare tali prodotti “utilizzando in via prioritaria”, ma non esclusiva, il canale distributivo delle farmacie. Il che implica che l’erogazione degli stessi a carico del S.S.N. possa avvenire anche da parte di altri esercizi che possono stipulare degli accordi con le Regioni a tal fine”.
 
“Parimenti, anche laddove gli Enti Locali decidano di ricorrere a forme specifiche di erogazione dei dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici, come quella “per conto”, si osserva che l’art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. n. 347/2001, non menzionando la stipula degli accordi da parte degli Enti Locali “in via esclusiva” con le farmacie, non stabilisce alcuna riserva legale in favore di queste ultime”.
 
“Né – conclude l’Antitrust – l’esclusione delle parafarmacie può trovare giustificazione nella volontà di tutelare la salute dei cittadini, tenuto conto del fatto che la legge impone anche all’interno delle parafarmacie la presenza di un farmacista”.

22 Ottobre 2018

© Riproduzione riservata

Patologie dermatologiche rare e gravi. Nasce Derma-Critical Net Italia: una rete per le emergenze
Patologie dermatologiche rare e gravi. Nasce Derma-Critical Net Italia: una rete per le emergenze

Migliorare la tempestività diagnostica e la presa in carico dei pazienti affetti da patologie dermatologiche acute, severe e rare attraverso la sinergia tra medicina d'urgenza e dermatologia specialistica: è questo...

Attacchi hacker ai supermercati. Rete Izs: “Dai rischi microbiologici alle minacce informatiche, la sicurezza alimentare ha una nuova sfida”
Attacchi hacker ai supermercati. Rete Izs: “Dai rischi microbiologici alle minacce informatiche, la sicurezza alimentare ha una nuova sfida”

Dal Veneto alla Sicilia, passando per Toscana ed Emilia-Romagna: anche l’Italia si aggiunge all’elenco dei Paesi europei interessati dagli attacchi hacker che stanno prendendo di mira i sistemi di refrigerazione...

Verso il 47° Congresso Sifo. Cavaliere: “Dalla gestione del farmaco alla governance dell’intero processo sanitario”
Verso il 47° Congresso Sifo. Cavaliere: “Dalla gestione del farmaco alla governance dell’intero processo sanitario”

Innovazione, governance, management, farmacia clinica, one health, cronicità e territorialità. Sono queste le sei parole chiave del 47° Congresso Nazionale Sifo che si terrà dal 5 al 8 novembre il...

Manovra. Fassid: “Testo colabrodo, card per over 75 è uno schiaffo ai servizi del Ssn”
Manovra. Fassid: “Testo colabrodo, card per over 75 è uno schiaffo ai servizi del Ssn”

“Non possono essere sufficienti le risposte del governo su buoni pasto ed erogazione del Tfr-Tfs, imposte peraltro dai giudici ordinari e amministrativi nel primo caso e dalla Consulta nel secondo....