Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 09 OTTOBRE 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

Chi deve informare il paziente? La legge parla chiaro

di Mauro Marin

06 GEN - Gentile Direttore,
la Corte di Cassazione in merito all’onere dell’acquisizione del consenso informato previsto dalla legge n.219/2017,  ha stabilito che è un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso informato, sia esso medico  (Cass.sez Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019) o sia infermiere (Cass.sez.Pen.V°  n.38914/2015 e n.50497/2018),in rapporto alla responsabilità specifica di propria diretta competenza dell’intervento proposto.
 
Ai sensi dell’art. 27 del codice penale la responsabilità è personale. Quindi non può essere delegato a terzi un compito proprio preliminare alla propria prestazione, come è l’acquisizione del consenso informato per un atto medico. L’art.35 del codice deontologico medico 2014 afferma: L’acquisizione del consenso informato o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, “non delegabile”.
 
Quindi secondo la Cassazione è compito esclusivo del medico acquisire il valido consenso informato all’atto medico, ed è compito dell’infermiere acquisire il consenso alla prestazione infermieristica come nel caso del cambio catetere vescicale(Cass.sez.Pen.V°  n.38914/2015).
 
L’art. 1, comma 2, della legge n.219/2017, in merito alla relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, afferma che nel consenso informato si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia e responsabilità professionale del medico.
 
Lo stesso comma 2 specifica che “contribuiscono” alla relazione di cura in base alle rispettive competenze gli esercenti una professione sanitaria che compongono un’equipe sanitaria. Pertanto è di chiara evidenza che le informazioni fornite al paziente dall’equipe sanitaria sono solo integrative e non sostitutive di quelle dovute dal medico per l’acquisizione di un valido consenso informato all’atto medico.
 
Il codice civile all’art. 12 (interpretazione della legge) afferma: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Il medico acquisisce in forma scritta e sottoscritta o “con altre modalità di pari efficacia documentale” il consenso o il dissenso del paziente.
 
In assenza di consenso scritto, vale la prova dell’acquisito consenso orale a mezzo di testimoni (Cass Pen n.38852/2005). Un modulo generico somministrato da terzi anche se sottoscritto di per sé non costituisce prova di un valido consenso acquisito, ma è necessario che sia integrato da spiegazioni dettagliate in un colloquio diretto col medico (Cass. Sez.Civ. III° n.23329/2019, n.19220/2013, n.24791/2008; Tribunale Pordenone n.852/2010).
 
Il Consenso informato è un atto precontrattuale in cui si forma e si orienta la volontà dell’assistito e in cui le parti sono tenute ad operare in buona fede (art. 1377 CC) nel rispetto dei diritti tutelati dagli artt. 2, 13, 32 della Costituzione (Corte Cost. n.438/08).
 
L’acquisizione del consenso esprime il diritto all’autodeterminazione dell’utente e pertanto deve essere (Cass sez. Civ III°  n. 20894/2012):
- Personale (per maggiorenne capace di intendere e di volere)
- Specifico (per ogni singolo trattamento o accertamento diagnostico)
- Esplicito ed effettivo (non è ammesso il consenso presunto o tacito)
- Attuale (presente al momento dell’inizio dell’intervento/trattamento)
- Consapevole (basato su informazioni esaurienti e comprensibili del medico in rapporto alla capacità di comprensione e livello di cultura dell’assistito).
 
L’intervento sanitario in assenza di un valido consenso comporta di per sé una responsabilità contrattuale del sanitario e della struttura sanitaria per violazione dell’obbligo informativo di cui alla legge n.219/2017, anche se la prestazione sanitaria erogata è stata tecnicamente corretta (Cass sez.Civ III°  n.20984/2012).
 
In assenza di un valido consenso dell’assistito o suo rappresentante legale, salvo i casi previsti espressamente per legge, il sanitario non ha alcun obbligo o responsabilità di cura (art.1, comma 6, legge n.219/2017), né alcun personale mandato di rappresentanza (artt. 1703 e 1704 CC) da parte dell’assistito legittimante l’esecuzione di interventi di cura. Inoltre, il trattamento contro la volontà dell’assistito configura una responsabilità penale a carico del sanitario (Cass. sez. Pen. V°  n.38914/2015  e n.50497/2018).
 
L’art.34 del D.Lgs. n.150/2009 afferma che è compito e responsabilità del datore di lavoro definire l’organizzazione aziendale del lavoro. Essa va definita nel rispetto delle buone pratiche e linee guida ai sensi dell’art.5 della legge n.24/2017 e della complessa normativa, tenendo conto che i regolamenti non possono contenere norme contrarie a disposizioni di legge (codice civile, capo I delle fonti del diritto, art.4, comma 2). Il comma 9 dell’art. 1 della legge 219/2017 afferma che ogni struttura sanitaria debba garantire con le proprie modalità organizzative gli adempimenti previsti in merito all’acquisizione di un valido consenso informato.
 
Pertanto è interesse pubblico che l’organizzazione dell’assistenza sia fondata su regole chiare derivanti da fonti autorevoli istituzionali, piuttosto che da opinioni autoreferenziali di parte che, quando antepongono interessi corporativi a diritti e sicurezza di cura dei cittadini, rischiano di generare conflitti evitabili invece di sinergie utili a garantire collaborazione costruttiva nel lavoro multidisciplinare e un buon clima aziendale.
 
Lo sviluppo di un pensiero critico è dunque necessario per affrontare in modo razionale le questioni nei rispetto dei ruoli, senza  alimentare pregiudizi ignorando prove e fonti autorevoli non conformi alle proprie verità o tesi. Ostacolo alla conoscenza e all’integrazione non è l’ignoranza, ma l’illusione di sapere.
 
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Pordenone

06 gennaio 2020
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy