Che pasticcio con gli audit nella legge di stabilità

Che pasticcio con gli audit nella legge di stabilità

Che pasticcio con gli audit nella legge di stabilità

Gentile Direttore,
il Parlamento e il Governo hanno mostrato ancora una volta la confusione legislativa che da anni incombe sul nostro Paese. Infatti nella Legge di Stabilità 2015 è stato inserito un comma, il 539, che riprende il testo del disegno di legge sulla responsabilità medica che aveva già completato il suo iter in Commissione Salute alla Camera. Non è chiaro perché il Governo abbia proposto questo comma e il Parlamento lo abbia votato, forse sperando che una maggiore attenzione al rischio alleggerisca gli oneri assicurativi.
 
Il citato comma 539 prevede che le Strutture sanitarie pubbliche e private attivino una “adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management),” con il compito di attivare "gli audit e le altre metodologie finalizzate allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi- errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti alle attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al DL 271/89”.
 
Lo stesso comma prevede che le attività di gestione del rischio clinico siano coordinate da personale specialistico dipendente dalla struttura. L’articolo 220 CPP recita che “quando nel corso di   attività ispettive o di vigilanza, previste da Leggi o Decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del Codice”. 
 
Qualsiasi persona di buonsenso comprende che la finalità di individuare una colpa individuale ed eventualmente sanzionarla (tuttavia dopo un iter giudiziario almeno pluriennale) è completamente diversa da quella dell’audit che consiste nell’individuare ed eliminare immediatamente la causa dell'eventuale malfunzionamento del sistema.
 
Se chi è colpito da un danno vuole giustamente un risarcimento, coloro che stanno per subire lo stesso intervento immediatamente dopo quell'evento rivelatosi dannoso, al contrario vogliono che il rischio non si ripeta. Inoltre è evidente come tale disposizione annulli un diritto costituzionale fondamentale,  quello alla difesa e ad un giusto processo. Applicando questa norma gli audit dovrebbero essere svolti alla presenza degli avvocati del personale coinvolto o, meglio, abolirli del tutto. Quel che in realtà finirà per accadere.
 
Inoltre viene meno uno dei cardini della medicina moderna, quello di imparare dagli errori per correggerli subito e migliorare così la sicurezza delle cure prestate ai cittadini. In conclusione si ottiene l’effetto opposto da quello voluto, travolti ancora una volta da una antiquata vis punitiva.
 
Antonio Panti
Presidente Ordine dei Medici di Firenze

20 Gennaio 2016

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