La bocciatura del DM tariffe della specialistica: ghiotta occasione per una revisione organica   

La bocciatura del DM tariffe della specialistica: ghiotta occasione per una revisione organica   

La bocciatura del DM tariffe della specialistica: ghiotta occasione per una revisione organica   

Gentile Direttore,
è indubbio che il sistema privato accreditato sia uno dei “pilastri portanti” del S.S.N. In Campania, ad esempio, le strutture private accreditate afferenti alla macro-area della specialistica ambulatoriale (diagnostica di laboratorio, radiodiagnostica, dialisi, radioterapia, e branche a visita) producono circa l’80% dei volumi annuali delle prestazioni richieste dai cittadini (con punte di oltre il 90% in talune branche specialistiche) assorbendo circa il 5% delle risorse annualmente incassate dalla Campania in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale (597 mln di euro su 11,6 mld).

Pertanto, è del tutto evidente che il sistema privato accreditato contribuisce in misura significativa alla continuità assistenziale ed alla sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci regionali. Non a caso, per il recupero delle liste di attesa, si è fatto ricorso anche e soprattutto al privato accreditato, remunerato in base a tariffe (massime) definite dal Ministero della Salute.

Tali tariffe sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN, ma ciascuna Regione ha la facoltà, in assenza di vincoli, di remunerare le prestazioni con tariffe eccedenti i valori ministeriali. Il maggiore onere resterà a carico del bilancio di tali regioni.

Il sistema di remunerazione tariffaria delle prestazioni erogate per conto del SSN costituisce dunque una delle componenti essenziali del vigente ordinamento sanitario, per la sua complessità. Sin dal 1992, la definizione delle tariffe massime di remunerazione deve (o meglio, dovrebbe) avvenire nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e sostenibilità (art. 8-sexies del d.lgs n. 502/1992), e con una specifica – quanto ineludibile – attività istruttoria.

Una volta individuate e classificate le prestazioni da remunerare, si passa alla determinazione delle “tariffe massime” da corrispondere alle strutture private accreditate, con tre criteri alternativi: i costi standard di strutture preventivamente selezionate, i costi standard disponibili presso le regioni o in base ai tariffari regionali. Questa è l’attività istruttoria che bisogna compiere.

In presenza di un difetto d’istruttoria, il decreto di fissazione delle tariffe potrebbe essere annullato. E’ quanto accaduto negli ultimi vent’anni, in cui molti decreti ministeriali di fissazione delle tariffe sono stati annullati con pronunce giurisdizionali. Analoga sorte è toccata al decreto del Ministero della Salute del 25.11.2024, annullato anch’esso per “difetto d’istruttoria”.

Il TAR Lazio, con alcune sentenze del 22 settembre 2025 (tra cui la n. 16370), ha accertato il difetto di istruttoria – come accaduto in passato – ma, onde evitare “gravi ripercussioni socio-economiche”, ha disposto l’annullamento del decreto con efficacia differita di 365 giorni, per poter consentire al Ministero di rinnovare l’istruttoria conformandola ai criteri individuati dalla normativa di settore.

Le gravi ripercussioni socio economiche, alla base del differimento dell’efficacia di annullamento, trovano la loro causa nella correlazione con il DM LEA 2017, la cui entrata in vigore è condizionata all’adozione del DM di determinazione delle tariffe. E’ quindi un monito per l’aggiornamento LEA.

Pertanto, anche in virtù della dedotta correlazione, nel periodo di differimento dell’efficacia della sentenza, il Ministero della Salute sarà chiamato a rivedere l’attuale impianto normativo che regola il sistema privato accreditato anche alla luce della riorganizzazione dell’assistenza territoriale e del nuovo disegno di legge (in discussione) per il mercato e la concorrenza.

Fermo restando gli ineludibili principi di qualità ed efficienza, in un Paese caratterizzato da strutture di prossimità, l’upgrade normativo dovrebbe coniugare tali principi con la territorialità. Vale a dire, non solo tenere conto dei volumi – affatto rappresentativi della qualità ed efficienza – ma anche della capacità di garantire, qualità, continuità assistenziale ed accessibilità territoriale.

Infine, ma non per importanza, la corretta determinazione delle tariffe massime è fondamentale per la remunerazione dei “fattori di produzione”, la cui valorizzazione deve essere “attuale”.

Le crisi economiche e geo-politiche degli ultimi anni, la pandemia, la crisi energetica e la spirale inflazionistica hanno inciso sui costi dei fattori produttivi, di cui le tariffe dovranno necessariamente tener conto.

Lo stesso dicasi per il progresso tecnologico e per le nuove piattaforme a servizio dell’assistenza territoriale. Urge infatti la determinazione tariffaria delle prestazioni dell’ecosistema digitale, la cui “distinta-base” di rilevazione andrà predisposta tenendo conto delle specificità territoriali.

Insomma, la bocciatura del Giudice amministrativo ben potrà essere di stimolo per rendere il nostro SSN maggiormente efficiente ed inclusivo.

Antonio Salvatore
Coordinatore del Dipartimento Salute, Sanità e Assistenza di prossimità – ANCI Campania
Vice-presidente della Fondazione Triassi per il management sanitario

Antonio Salvatore 

29 Settembre 2025

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