La mancata valorizzazione del tecnico di radiologia

La mancata valorizzazione del tecnico di radiologia

La mancata valorizzazione del tecnico di radiologia

Gentile Direttore,
la recente sentenza con la quale il TAR ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Veneto per l’annullamento delle Linee guida ex art. 6 – D.Lgs. 187/2000, sembra mettere fine alle speranze di valorizzazione della professione del tecnico di radiologia.

Nel frattempo, infatti, tali linee guida sono state previste e applicate in virtù dell’art. 161 del D.Lgs. 101/2020. Pertanto i giudici hanno ritenuto improcedibile il ricorso “dovendo oramai il provvedimento impugnato trovare applicazione in esecuzione della intervenuta disposizione normativa” (par.2.1).

Per i prossimi anni dunque, i tecnici di radiologia dovranno fare i conti con almeno due contraddizioni della norma vigente:

1) Il tecnico non può operare senza la presenza fisica del radiologo, tranne quando lavora in regime di reperibilità o in emergenza-urgenza.
Nelle pratiche radiologiche in regime ambulatoriale presso strutture territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non, le Linee guida in questione riportano: “Il Medico radiologo provvede a valutare l’anamnesi, a informare il paziente sui rischi e benefici dell’esame e raccogliere il consenso informato, con possibilità a suo giudizio di ritenere non giustificata la prestazione richiesta dal prescrivente e modificarla”.

Paradossalmente però: “Se la prestazione in regime di ricovero in urgenza-emergenza è resa in un pronto soccorso in zona disagiata o in un punto di primo intervento ove non sia presente il Medico radiologo, il medico prescrivente del pronto soccorso o lo specialista presente nella struttura provvede, una volta raccolta l’anamnesi clinica ed il consenso, a prescrivere o a effettuare le prestazioni complementari di diagnostica per immagini ritenute necessarie e appropriate”.

2) Il medico radiologo può fare le radiografie. Ma allora qual è la funzione specifica del tecnico di radiologia?
Sempre nel testo delle Linee guida in questione c’è scritto: “La conduzione tecnica dell’esame è svolta dal TSRM, in relazione a quanto preventivamente concordato con il Medico radiologo, che in ogni caso può direttamente effettuare l’esame o modificarne il protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente”.

Come la Regione Veneto, anche la Federazione nazionale e i Collegi professionali dei tecnici di radiologia nel 2016 hanno presentato ricorso al TAR del Lazio contro le suddette Linee guida. Poi però di recente hanno desistito (provv. n.985). Forse sono cambiati valori e fini.

Antonio Alemanno
Tecnico di radiologia

30 Agosto 2022

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