La Puglia riveda legge sui vaccini agli operatori sanitari

La Puglia riveda legge sui vaccini agli operatori sanitari

La Puglia riveda legge sui vaccini agli operatori sanitari

Gentile Direttore,
abbiamo letto che la Regione Puglia ha deliberato di fatto l’obbligo del vaccino per gli operatori sanitari con la prospettiva che i lavoratori vengano dichiarati non idonei al lavoro e sottoposti a sanzioni nonché ad accertamenti da parte del medico competente circa l’idoneità o meno al servizio se legittimamente rifiutano di sottoporsi a tale trattamento.
 
Siamo pienamente coscienti dell’importanza della vaccinazione, ma non possiamo accettare che questa venga resa obbligatoria da parte delle istituzioni con provvedimenti illegittimi e coercitivi.
 
Da qui la necessità di tutelare diritti inviolabili ed inalienabili dei lavoratori ex art. 36 costituzione, avverso la paventata ipotesi della sospensione temporanea del lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino.
 
In particolare, come ben noto al Consiglio Regionale della Puglia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 6 giugno 2019 ha statuito che “è costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, l. reg. Puglia 19 giugno 2018, n. 27. La disposizione regionale impugnata, nel prevedere che, in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l'opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori, conferisce alle direzioni sanitarie un potere indefinito e, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni non menzionate a livello statale, senza nemmeno operare alcun rinvio al PNPV, invade l'ambito di competenza riservato al legislatore statale dall'art. 117, comma 3, Cost. Sotto altro profilo, il potere di prescrivere obblighi vaccinali senza un'adeguata individuazione a livello di fonte primaria dei presupposti, del contenuto e dei limiti dei suddetti obblighi, trasgredisce alla riserva di legge imposta dall'art. 32 Cost., a sua volta connessa al principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. (sent. nn. 169 del 2017, 5 del 2018)”.
 
Alla luce di quanto statuito dal Giudice di legittimità è di tutta evidenza che il voler imporre agli operatori socio sanitari una vaccinazione che non è menzionata come obbligatoria a livello statale è un comportamento contra legem.
 
Chiediamo, pertanto. alla Regione Puglia di non imporre ai lavoratori una vaccinazione che per la legge statale non è obbligatoria. In proposito si sottolinea che il Tar della Sicilia ha stabilito che nessuna autorità amministrativa può intervenire di fronte a diritti intangibili di un cittadino quali il diritto alla salute e al lavoro afferendo a principi costituzionali quali, appunto, il diritto alla volontà di autodeterminazione, alla salute ed il lavoro.
 
Inoltre, afferma che la sentenza del Tar Lazio sull’introduzione dell’obbligo del vaccino non appare rientrante nella competenza regionale.
 
Non da ultimo rammentiamo che il Consiglio d’Europa (organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani)  ha approvato la risoluzione n 2361 (2021)  che vieta agli stati di rendere obbligatoria la vaccinazione covid ed ha vietato di strumentalizzare il rifiuto del lavoratore al sottoporvisi per discriminarlo ed in ogni caso vieta di discriminare chiunque decida di non avvalersi della vaccinazione, stabilendo che in caso di violazione si potrà denunciare il fatto, come violazione delle regole a cui gli stati membri si devono attenere.
 
Pertanto chiediamo alla regione Puglia di garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato senza prevedere sanzioni o dichiarazioni di non idoneità al lavoro.
 
Inoltre, La Corte Costituzionale il 24 febbraio 2021 ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.
 
Riteniamo che nessun operatore sanitario possa essere costretto a sottoporsi a vaccinazione obbligatoria, e si chiede la sospensione degli effetti e l’annullamento di tutti i provvedimenti e le disposizioni aventi ad oggetto l’obbligo della vaccinazione per tutti gli operatori sanitari, a qualsiasi titolo operanti presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
 
Migep – Federazione nazionale delle professioni sanitarie e socio sanitarie


 


Gentile Federazione,


come sempre Quotidiano Sanità dà spazio alle opinioni di tutti senza censure. Mi giunge d'obbligo tuttavia di precisare che la legge della Puglia non prevede l'obbligo della vaccinazione Covid per gli operatori sanitari ma si limita ad estendere alla vaccinazione anti-Covid quanto già previsto dalla legge regionale 27/2018, che limita l'accesso ad alcuni reparti agli operatori sanitari non vaccinati per diverse malattie.


 


Da sottolineare inoltre che la norma prevede che questa disposizione non si applica nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche. 


 


Quindi niente obbligo vaccinale ma una semplice e ragionevole misura di prevenzione e tutela per i pazienti alla quale non trovo ragione di opporsi soprattutto da parte di chi dovrebbe avere la tutela della salute delle persone come primario dovere e credo professionale.


 


Cesare Fassari

Migep

01 Marzo 2021

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