Gentile Direttore,
i Dirigenti Sanitari NON possono e non devono essere costretti a svolgere le funzioni di RUP e né, tantomeno, possono essere ritenuti responsabili di irregolarità amministrative! Questa è la tesi portata avanti dalla nostra organizzazione che sottolinea, in buona sostanza, come l'incarico di RUP, purtroppo non rifiutabile da parte dei dirigenti, è stato in molte realtà imposto impropriamente anche al personale dirigenziale sanitario pur in totale assenza di competenze formative giuridiche e amministrative proprie della funzione inopinatamente attribuita ai dirigenti sanitari del SSN. Di fronte alle reiterate, quanto formali, proteste avanzate dalla nostra organizzazione è stata, quasi sempre, confermata l’incredibile scusa che alcune amministrazioni portano avanti per giustificare queste attribuzioni: la carenza di personale amministrativo e di provveditori economi.
Non commentiamo, per carità di patria, queste surreali affermazioni che non trovano alcuna sponda o radici nell’alveo dei corretti, quanto ineludibili, iter gestionali e professionali previsti per i dirigenti sanitari del nostro SSN. È altrettanto inaccettabile la tesi portata avanti da alcune direzioni generali che, per giustificare ciò che non è giustificabile, hanno comunicato di aver previsto (e solo a volte posto in essere) la cosiddetta formazione necessaria per questi dirigenti sanitari con la partecipazione a brevi corsi di aggiornamento o più spesso a pseudo-formazioni di qualche ora (magari improntati a illustrare le sole linee guida ANAC) che non cambiano la sostanza della questione. Praticamente con poche ore di aggiornamento si è riusciti a trasformare un dirigente sanitario in un dirigente amministrativo.
Ma ora, l’incredibile temuto si è materializzato!
L'ANAC ha dato avvio a un numero rilevante di contestazioni per la comminazione ai RUP di sanzioni a causa del mancato completamento di informazioni nella compilazione delle schede del SIMOG da effettuarsi negli ultimi mesi trascorsi, nel pieno dell'avvio della pandemia del Covid 19.
Come è noto, la norma vigente (art. 213, co. 9, del codice dei contratti pubblici) prevede obblighi e sanzioni ma, anche, la possibilità di giustificare l'inadempimento con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato. Tali cause sono al momento (comunque la si voglia vedere) ascrivibili e riconducibili ad una causa unica – la PANDEMIA Covid – che si sarebbe dovuta rilevare di ufficio per prorogare adeguatamente i termini burocratici previsti.
Non è difficile infatti comprendere che i RUP e tutto il personale collaborante, con vera e propria abnegazione e con assunzione dei rischi connessi, si sono dedicati alle complesse e impegnative attività per acquisire beni e servizi e far eseguire urgenti lavori logistici e definire nuovi processi assistenziali (acquisizione di dispositivi di protezione, medicinali e dispositivi medici, allestimenti di terapie intensive, mezzi e servizi di trasporto, costituzione ed allestimento di servizi di assistenza anticovid). Per i dirigenti sanitari, inoltre, lo svolgimento dell’incarico (si ripete ad ogni buon fine: improprio e ingiustificato) di natura amministrativa si è andato a sommare a quello dello svolgimento (questo sì in linea con i profili giuridici di appartenenza) delle attività sanitarie.
E questo personale dirigenziale sanitario, invece di essere quantomeno ringraziato, viene sanzionato per non aver adempiuto a obblighi burocratici/amministrativi NON di competenza.
Allo stress causato dal loro impegno, adesso devono aggiungere anche la umiliazione, la preoccupazione e l'amarezza di dover subire ingrate sanzioni.
Roberta Di Turi
Segretario Generale Fassid Sinafo
Giangiuseppe Console
Presidente Nazionale Fassid Sinafo