Gentile Direttore,
facendo seguito alla mia precedente lettera del 21 novembre 2018 su “Preparazione e competenza degli Organismi indipendenti di valutazione in sanità” desideravo aggiornarla su ruolo sempre più incisivo svolto dagli OIV presso le pubbliche amministrazioni e specificatamente presso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e sulle sue prospettive alla luce dei recenti provvedimenti legislativi.
Come noto l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), istituito dall’art. 14 del Decreto legislativo n. 150/2009, sostituisce il Servizio di controllo interno e svolge, in aggiunta alle attività di controllo strategico, di cui al Decreto legislativo n. 286/1999, ulteriori attività disciplinate dal Decreto legislativo n. 150/2009, dalla Legge 190/2012 e dal Decreto legislativo n. 33/2013.
L’ OIV è nominato, in ogni Amministrazione pubblica, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e scelto, mediante avviso pubblico di selezione comparativa, tra gli iscritti all’elenco nazionale, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105.
In sintesi l’OIV prende parte alle attività di pianificazione, controllo e valutazione e fornisce supporto agli organi di governo e di amministrazione nella definizione ed attuazione degli obiettivi e degli indicatori di monitoraggio, valutazione e controllo strategico, nonché nelle fasi del ciclo di gestione della performance; cura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrità dei controlli interni; verifica l’attuazione degli adempimenti in materia di misurazione e valutazione della performance; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione delle prestazioni e dell’utilizzo dei premi.
E’ pertanto evidente il ruolo che l’OIV può svolgere e presso vari Enti già svolge, anche in ulteriori aree, dove può essere importante il suo contributo, come ad esempio per assicurare il completamento degli interventi PNRR, sia nella fase di pianificazione, attraverso specifici obiettivi, sia nella fase di monitoraggio in itinere, valutando anche eventuali interventi correttivi, sia infine nella fase di rendicontazione.
Per assicurare l’effettiva efficacia del ruolo svolto dall’OIV anche ai fini del PNRR ci si è resi conto che sarebbe stato necessario che l’OIV potesse operare con la dovuta continuità fino alla conclusione del PNRR e che pertanto fosse consentito alle Amministrazioni di poter prorogare, fino a tale data, gli incarichi OIV in essere.
Pertanto tenuto conto del contributo che gli OIV possono fornire, ed in alcuni casi già forniscono, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e di come si potrebbe favorire tale apporto si è resa necessaria la proposta di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di poter prorogare gli incarichi OIV in essere, al fine di agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, conseguentemente, per rispettare il piano degli interventi PNRR.
Come noto gli OIV svolgono un ruolo sicuramente propositivo e attivo nei processi di miglioramento dell’organizzazione e dei servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni, in ottica di Valore Pubblico, e, di conseguenza, anche per le attività di monitoraggio e supporto agli interventi PNRR e PNC.
Infatti l’OIV di ciascuna Amministrazione, oltre ad essere naturale riferimento per il management, per i dipendenti, utenti e cittadini, è nelle condizioni di dare un valido sostanziale contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Tale convincimento, di interesse generale, è anche frutto di specifiche esigenze sul campo, che sono emerse, nella mia esperienza pluriennale, ad esempio nello svolgimento del ruolo di OIV, presso l’istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli e presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.
Avevo già avuto occasione di rappresentare, in precedenza, la questione all’allora Direttore del Dipartimento della Funzione Pubblica, Consigliere Marcello Fiori, al quale avevo evidenziato il fatto che gli OIV, stante la competenze acquisite e le esperienze maturate, attestate dall’iscrizione nello specifico Elenco Nazionale della Funzione Pubblica, nonché la presenza, già operativa presso le singole Amministrazioni, e la conoscenza delle strutture organizzative e dei processi interni, è in grado di garantire, con la necessaria continuità, un efficace monitoraggio e ulteriore supporto per gli interventi del PNRR.
Inoltre il dott. Alessio Nardini, Direttore del Ministero della Salute per il PNRR, ha mostrato interesse sulla maggiore partecipazione degli OIV e anche recenti circolari della Ragioneria Generale dello Stato RGS (1 del 3/1/2024 e 15 del 5/4/2024) responsabilizzano gli OIV per obiettivi legati al PNRR, quali ad esempio il rispetto dei tempi di pagamento, con incidenza sulle valutazioni dei dirigenti.
Anche presso il Ministero degli Interni si pone evidenza al rapporto tra obiettivi PNRR ed il coinvolgimento degli OIV, infatti la relazione OIV, relativa al 2023, del Ministero degli interni recita: “i Dipartimenti hanno tenuto in considerazione l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’ingresso del PNRR nel ciclo della performance ha, di fatto, collegato l’attuazione degli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza con la valutazione della performance organizzativa ed individuale e con i premi/indennità ad essa correlati”.
Alla luce di quanto sopra, per consentire maggiore efficacia e la necessaria continuità all’attività dell’OIV, anche relativa agli interventi PNRR e PNC, mi ero attivato per suggerire ai parlamentari uno specifico emendamento alla normativa in essere che riflettesse i seguenti contenuti:
“Gli incarichi, in essere al 31/12/2024, dei componenti OIV delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, titolari dell’attuazione di interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di monitoraggio, in deroga al comma 3 dell’articolo 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, previo provvedimento dell’Amministrazione interessata, sono prorogati fino al completamento degli interventi in questione e comunque fino e non oltre al 31/12/2026”.
Tale emendamento è stato quindi recepito in fase di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
La conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, era stata assegnata, al Senato, alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente (Atto Senato n. 1337).
Il testo, sottoposto, in precedenza, anche all’attenzione dell’Onorevole Luciano Ciocchetti e del Senatore Giorgio Salvitti, nonché del Consigliere Renato Loiero, è stato poi recepito in emendamenti di vari Senatori e specificatamente:
1.84 De Poli (Cdl-UDC-RE)
1.88 Lisei, Orsomarso (FdI)
1.89 Sbrollini, Musolino (IV-C-RE)
1.0.4 Gelmini (Cdl-UDC-RE)
1.83 Garavaglia, Tosato, Spelgatti (LEGA)
L’emendamento approvato, segnalato da FdI, del Decreto Legge n. 202/2024, Milleproroghe, convertito in Legge n. 15 del 21.02.2025, è addirittura estensivo e recita:
10-quinquies. Nelle more dell’attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell’incarico di cui al l’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell’incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell’incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.
E, in effetti recentemente il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14/03/2025 ha approvato il Disegno di Legge recante “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” (DDL Merito).
Il Disegno di Legge introduce nuovi strumenti per migliorare la performance individuale e organizzativa delle pubbliche amministrazioni e prevede un nuovo sistema di valutazione e nuove prospettive di crescita e di progressione nella carriera, con la possibilità di accedere a posizioni dirigenziali anche attraverso percorsi di carriera interni, senza la necessità di partecipare a concorsi pubblici.
In tale ambito viene ribadito ed accresciuto il ruolo determinante assegnato all’OIV per il rinnovamento delle Amministrazioni e anche per assicurare che le progressioni siano effettivamente basate su criteri oggettivi e verificabili.
Al fine di consentire all’OIV di fornire il previsto maggiore supporto sarà ridotto, al massimo a due, il numero di incarichi contestuali assegnati al singolo professionista, e, per una maggiore efficacia della norma, ci si auspica che siano conteggiati anche gli incarichi nei Nuclei di Valutazione.
Pertanto ciascun OIV potrà così assicurare una più assidua presenza presso l’Azienda del SSN al fine di svolgere, in modo efficace, non solo il ruolo di Garante e Organo di controllo, ma soprattutto il ruolo di interlocutore e facilitatore credibile, al servizio dell’organizzazione per favorirne la crescita, secondo un nuovo modello, coerente con il rinnovamento di una Pubblica Amministrazione, sempre più attenta alle esigenze ed aspettative dei cittadini/utenti e contribuire al percorso di miglioramento, anche in ottica di Lean Management, per supportare i processi di innovazione e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale.
Alberto Proia