Sull’obbligo di defibrillatori negli studi sanitari libero professionali in Toscana

Sull’obbligo di defibrillatori negli studi sanitari libero professionali in Toscana

Sull’obbligo di defibrillatori negli studi sanitari libero professionali in Toscana

Gentile Direttore,
è notizia recente che il Consiglio di Stato ha dato parere contrario al Ricorso dell’ANDI Toscana in merito ad alcune nuove norme regionali sull’autorizzazione sanitaria, in particolar modo sulla previsione dell’obbligo di un defibrillatore negli studi privati. Ho già raccontato in altra sede il clamoroso, e non so quanto voluto, equivoco che è stato alla base di tale decisione: la Regione Toscana ha sostenuto che non poteva esimersi dal prevedere tale obbligo anche per gli studi libero professionali, dato che lo aveva già previsto per gli studi di tutti gli altri operatori sanitari. Peccato che non sia vero. Ma questa è un’altra storia…

Vorrei invece condividere con Lei ed i Suoi lettori alcune considerazioni di carattere più generale e forse per questo ancora più importanti.
La medicina occidentale si basa sull’evidenza scientifica. Questo è quello che ci è stato insegnato, questo è quello che applichiamo quotidianamente nella nostra professione, questo è quello che sosteniamo davanti ai nostri pazienti quando ostentano sicurezze o dubbi basati sul sentito dire. Non a caso il collega Roberto Burioni sostiene che ‘’ in medicina sono i fatti quelli che contano’’. A quanto pare, però, non è sempre così.

Negli ultimi anni si è sviluppata nel nostro paese una particolare sensibilità nei confronti del defibrillatore, inteso come utilissimo strumento in alcuni casi di arresto cardiaco. Ne sono derivate alcune disposizioni di legge, a partire dal Decreto Balduzzi del 2012, per la diffusione del DAE sul territorio italiano, ed oggi si valuta la possibilità che venga usato anche da soggetti non addestrati, vista la sua facilità di uso.

Ma questo non vuol dire che, sull’onda di questo entusiasmo, si debba prevedere che debbano essere presenti obbligatoriamente in ogni dove. Anche perchè negli ultimi anni un mantra ha iniziato a pervadere la nostra professione: la valutazione costi-benefici, per cui un’azione, uno strumento, un farmaco devono essere utilizzati solo se il loro costo è superato ragionevolmente dalla loro utilità.

Lo stesso già citato Decreto Balduzzi prevede una progressione della presenza del DAE basata sui casi accertati (evidenza scientifica) e sulla disponibilità di tale oggetto per un’ampia platea di possibili utilizzatori (evidenza statistica). E’ per questo motivo che i DAE sono presenti nei luoghi ove si pratica attività sportiva e nei luoghi ad alta frequentazione quali centri commerciali, cinema, musei, ecc.

Le numerose donazioni private che hanno fatto seguito a questa sensibilità collettiva hanno ancora una volta privilegiato questa impostazione clinico-statistica con nuovi DAE in piazze e luoghi di ritrovo, anche se in verità l’evidenza scientifica ci dice che la maggior parte degli arresti cardiaci (solo una parte dei quali risultano defibrillabili) avviene in casa e nelle ore notturne.
Ebbene, la decisione della Regione Toscana di obbligare tutti gli studi sanitari libero professionali a possedere un DAE non possiede nessuna di queste caratteristiche.

Per stessa ammissione della Regione si tratta di attività a rischio clinico specifico basso o assente. I casi di gravi emergenze di qualsiasi tipo ivi occorse sono rarissimi o assenti. Non esistono nel Decreto Balduzzi disposizioni in merito. Quindi: valutazione costi-benefici negativa, evidenza scientifica negativa, valutazione statistica negativa, obbligo di legge negativo. E allora perchè? Perchè migliaia di DAE che non servono a noi e non servono alla collettività perchè non disponibili fuori dei nostri studi? E perchè insistere su questa posizione, nonostante le richieste di chiarimenti ed attraverso affermazioni addirittura non veritiere?

Le spiegazioni possono essere tante e contemporaneamente presenti, nessuna delle quali particolarmente gradevole. Le terrò per me, quello che mi interessava era porre all’attenzione Sua e dei Suoi lettori il fatto che l’autorità che deriva da una funzione pubblica nelle sue emanazioni e derivazioni non può essere esercitata in modo autoreferenziale, ma deve rispondere a criteri di giustificazione e proporzionalità, altrimenti sconfina nell’abuso, peraltro difficilmente contrastabile, vista l’asimmetria di forze tra istituzione e cittadino. Anche i recenti e gravi fatti di cronaca lo dimostrano.
 
Dottor Renato Mele
Rappresentante toscano nella Consulta ENPAM della libera professione
VicePresidente Dipartimento ANDI Toscana

Renato Mele

24 Luglio 2019

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