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Caldo record. Lombardia, stop alle attività lavorative nelle ore più calde. Pubblicata ordinanza urgente per sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

Dal 2 luglio al 15 settembre dalle 12.30 alle 16 si fermano le attività in aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche. Escluse le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste. l divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità

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Stop alle attività lavorative in alcune aree per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente, trasmessa ai Prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie.

Il provvedimento, entra in vigore dalle 00.01 di domani, mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente riferita a: 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa' ore 12:00, segnali un livello di rischio “Alto”.

Nell’ordinanza si richiama inoltre l’importanza delle ‘Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia.

Sono escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste: Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi

01 luglio 2025
© Riproduzione riservata

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